Giorgio RUFFOLO
Giorgio RUFFOLO
Italia

Data di nascita : , Roma

Data di decesso :

5ª legislatura Giorgio RUFFOLO

Gruppi politici

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppo del Partito del socialismo europeo - Membro

Partiti nazionali

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Italia)

Vicepresidente

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

Deputati

  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Russia

Membro sostituto

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissione per i problemi economici e monetari
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissione per i problemi economici e monetari

all-activities

Contributi alle discussioni in Aula

Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Passaggio all'euro

16-01-2002 P5_CRE(2002)01-16(3-132)

Cooperazione culturale nell'Unione

04-09-2001 P5_CRE(2001)09-04(2-317)

Relazioni in quanto relatore

In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Relazione sulla cooperazione culturale nell'Unione europea - Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

16-07-2001 A5-0281/2001 PE303.756 CULT
Giorgio RUFFOLO

Proposte di risoluzione

I deputati possono presentare a titolo individuale una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea. La proposta di risoluzione è trasmessa per esame alla commissione competente. Articolo 143 del regolamento

Interrogazioni parlamentari

Le interrogazioni con richiesta di risposta orale possono essere presentate da una commissione, da un gruppo politico o da almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento. I destinatari sono le altre istituzioni dell'UE. La Conferenza dei presidenti decide se e in quale ordine le interrogazioni devono essere iscritte nel progetto di ordine del giorno definitivo di una seduta plenaria. Articolo 128 del regolamento