Appalti aggiudicati 

Pubblicazione di informazioni su contratti aggiudicati negli ultimi due anni

Il regolamento finanziario (RF) enuncia i principi per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, tra cui il principio della trasparenza agli articoli 37 e 38 del regolamento medesimo. Esistono varie norme sull'adeguata pubblicazione delle informazioni finanziarie, in particolare le informazioni ex post, incluse le informazioni sui contratti aggiudicati. Le disposizioni pertinenti figurano all'articolo 163 e nell'allegato I, punti 2 e 3, del regolamento finanziario. Gli appalti si considerano "aggiudicati" quando viene presa la decisione di aggiudicazione o, in mancanza di tale decisione, al momento della firma del primo contratto, che può essere un contratto quadro. L'articolo 38 del regolamento finanziario prevede la pubblicazione di informazioni sugli appalti aggiudicati nei due anni precedenti; i dati anteriori sono accessibili su richiesta nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725.

Contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario

Il punto 2.3 dell'allegato I del regolamento finanziario prevede che debba essere inviato un avviso di aggiudicazione all'Ufficio delle pubblicazioni entro 30 giorni dalla firma di un contratto o di un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

L’amministrazione aggiudicatrice deve pubblicare un avviso di aggiudicazione:

a) prima di firmare un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario, aggiudicato conformemente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui al punto 11.1, lettera b), dell'allegato I del regolamento finanziario;

b) dopo aver firmato un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario, aggiudicato conformemente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui al punto 11.1, lettera a) o lettere da c) a f), dell'allegato I del regolamento finanziario;

Il termine per l'invio di detto avviso deve essere sufficiente a consentirne la pubblicazione prima della firma del contratto o del contratto quadro, conformemente alle condizioni e modalità di cui al punto 35.1 dell'allegato I del regolamento finanziario.

Le soglie di cui alla direttiva 2014/24/UE (articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario) sono disponibili alla seguente pagina web della Commissione europea: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/thresholds_it.

Contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario

L'articolo 163 del regolamento finanziario e il punto 3 dell'allegato I di tale regolamento stabiliscono che le amministrazioni aggiudicatrici devono pubblicare sul loro sito web, entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'elenco dei contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario, ma superiore a 15 000 EUR.

Contratti modificati

Nei casi elencati all'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice può modificare un contratto o un contratto quadro senza una nuova procedura di appalto. Il punto 3.3 dell'allegato I del regolamento finanziario dispone che debba essere pubblicato un elenco dei contratti modificati conformemente all'articolo 172, paragrafo 3, lettere da a) a c) del regolamento finanziario, anche qualora il valore della modifica in questione sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1.

Contratti specifici basati su contratti quadro

Le informazioni relative al valore e ai contraenti di contratti specifici e buoni d'ordine basati su un contratto quadro nel corso di un dato esercizio sono pubblicate sul sito web dell'amministrazione aggiudicatrice entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Le modifiche al regolamento finanziario hanno introdotto al punto 3 del suo allegato I l'obbligo di pubblicare dette informazioni per il valore complessivo di ciascun contratto quadro, anche quando esso è inferiore alle soglie della direttiva, ma superiore a 15 000 EUR.

La pubblicazione è quindi organizzata come segue

pubblicazione sul sito web del Parlamento europeo entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo:

  • dell'elenco di tutti gli appalti di valore superiore a 15 000 EUR aggiudicati l'anno precedente (ad eccezione degli appalti immobiliari e degli appalti dichiarati segreti), anche se alcuni di essi sono stati altresì pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea mediante un avviso di aggiudicazione. tale disposizione va oltre quanto previsto dal regolamento, ma garantisce un accesso più agevole a tutti i contratti aggiudicati dal Parlamento;
  • dell'elenco dei contratti che hanno formato oggetto di una modifica a norma dell'articolo 172, paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento finanziario allorché il valore della modifica è superiore a 15 000 EUR e inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1;
  • dell'elenco delle informazioni relative al valore e ai contraenti di contratti specifici/buoni d'ordine basati su un contratto quadro, a seguito della conclusione di un contratto specifico/buono d'ordine o a motivo del volume cumulativo dei contratti specifici/buoni d'ordine firmati, indipendentemente dall'importo complessivo per contratto quadro (al di sopra di 15 000 EUR);
  • dell'elenco degli esperti esterni scelti sulla base dell'articolo 237 del regolamento finanziario.

Gli appalti immobiliari e gli appalti dichiarati segreti di cui al punto 11.1, lettere g) e i), dell'allegato I del regolamento finanziario non sono più oggetto di una pubblicazione distinta su Internet, ma sono ripresi nella relazione annuale sugli appalti aggiudicati trasmessa alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

Appalti e contratti specifici basati su contratti quadro aggiudicati dai gruppi politici

L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento finanziario dispone per gli organismi che eseguono i fondi dell'Unione, l'obbligo diretto di pubblicare dati sull'utilizzo di tali fondi. Tale obbligo si estende ai gruppi politici. Gli stanziamenti gestiti dai gruppi conformemente alla regolamentazione dell'Ufficio di presidenza relativa alla voce di bilancio 400 sono assimilati agli stanziamenti oggetto di gestione indiretta.

Le informazioni relative alle disposizioni dell'articolo 38 del regolamento finanziario e dei punti 3.3 e 3.4 dell'allegato I del regolamento finanziario e concernenti un dato esercizio finanziario sono pubblicate l'esercizio successivo in un documento redatto da ciascun gruppo politico e dal segretariato dei deputati non iscritti.