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Procedura : 2019/2800(RSP)
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RC-B9-0040/2019

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PV 19/09/2019 - 7.4

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P9_TA(2019)0020

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Giovedì 19 settembre 2019 - Strasburgo
Brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici
P9_TA(2019)0020RC-B9-0040/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sulla brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici (2019/2800(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici(1),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali(2),

–  vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(3), in particolare l'articolo 4, il quale stabilisce che i prodotti ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici non sono brevettabili,

–  vista la convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 5 ottobre 1973, in particolare l'articolo 53, lettera b),

–  visto il regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, in particolare l'articolo 26, a norma del quale la direttiva 98/44/CE costituisce uno strumento complementare di interpretazione per le domande di brevetto europeo e per i brevetti in materia di invenzioni biotecnologiche,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 novembre 2016 relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 1° marzo 2017 sulla comunicazione della Commissione relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(5),

–  vista la decisione del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti del 29 giugno 2017 che modifica gli articoli 27 e 28 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo (CA/D 6/17)(6),

–  visto il deferimento di varie questioni relative alla decisione T 1063/18 della commissione tecnica di ricorso 3.3.04 dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), del 5 dicembre 2018, alla commissione di ricorso allargata dell'UEB da parte del presidente dell'UEB(7),

–  visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali(8) (in appresso "regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio"), in particolare l'articolo 15, lettere c) e d),

–  visto l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ivi compreso il commercio delle merci contraffatte (TRIPS), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il libero accesso al materiale vegetale (comprese le caratteristiche vegetali) è assolutamente essenziale per la capacità innovativa dei settori europei della selezione vegetale e dell'agricoltura, per la loro competitività e per lo sviluppo di nuove varietà vegetali al fine di garantire la sicurezza alimentare globale, affrontare i cambiamenti climatici e impedire i monopoli nel settore della selezione vegetale, fornendo nel contempo maggiori opportunità alle PMI e agli agricoltori;

B.  considerando che qualsiasi restrizione o tentativo di ostacolare l'accesso alle risorse genetiche può portare a un'eccessiva concentrazione di mercato nel settore della selezione vegetale, a scapito della concorrenza sul mercato, dei consumatori, del mercato interno europeo e della sicurezza alimentare;

C.  considerando che i brevetti relativi a prodotti derivati da procedimenti essenzialmente biologici o al materiale genetico necessario per la selezione convenzionale compromettono l'esclusione prevista all'articolo 53, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 4 della direttiva 98/44/CE;

D.  considerando che i prodotti derivanti da procedimenti essenzialmente biologici, quali piante, sementi, caratteristiche autoctone e geni, devono essere esclusi dalla brevettabilità;

E.  considerando che la selezione vegetale e animale costituisce un processo praticato dagli agricoltori e dalle comunità agricole fin dalle origini dell'agricoltura e che l'impiego senza restrizioni di varietà e metodi di selezione è importante ai fini della diversità genetica;

F.  considerando che la direttiva 98/44/CE disciplina le invenzioni biotecnologiche, in particolare l'ingegneria genetica;

G.  considerando che, nella sua comunicazione dell'8 novembre 2016, la Commissione conclude che l'intenzione del legislatore dell'UE, in sede di adozione della direttiva 98/44/CE, era di escludere dalla brevettabilità i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici;

H.  considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 3 febbraio 2017, accoglie con favore la comunicazione della Commissione; che tutti i legislatori dell'UE coinvolti hanno chiarito esplicitamente che l'intenzione del legislatore dell'UE, in sede di adozione della direttiva 98/44/CE, era di escludere dalla brevettabilità i prodotti derivati da procedimenti essenzialmente biologici;

I.  considerando che il 29 giugno 2017 il consiglio di amministrazione dell'UEB ha modificato gli articoli 27 e 28 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo(9), stabilendo che i brevetti relativi alle piante e agli animali sono vietati;

J.  considerando che 38 Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo hanno confermato che le rispettive legislazioni e prassi nazionali sono allineate per escludere di fatto dalla brevettabilità i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici;

K.  considerando che gli Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo hanno espresso preoccupazione in merito all'incertezza giuridica causata dalla decisione T 1063/18(10) del 5 dicembre 2018 della commissione tecnica di ricorso 3.3.04;

L.  considerando che tale decisione è stata deferita alla commissione di ricorso allargata dell'UEB durante la 159a riunione del consiglio di amministrazione svoltasi nel marzo 2019;

M.  considerando che numerose domande relative a prodotti ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici sono in attesa di una decisione da parte dell'UEB e che i richiedenti, nonché tutti coloro che saranno interessati da questi brevetti, hanno urgentemente bisogno di certezza giuridica relativamente alla validità dell'articolo 28, paragrafo 2;

N.  considerando che il regime internazionale della privativa per ritrovati vegetali basato sulla convenzione UPOV del 1991 e il regime dell'UE basato sul regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio stabiliscono quale principio fondamentale il fatto che il titolare di una privativa per ritrovati vegetali non può impedire ad altri di utilizzare la varietà vegetale protetta per altre attività di selezione;

1.  esprime profonda preoccupazione per la decisione della commissione tecnica di ricorso 3.3.04 dell'UEB del 5 dicembre 2018 (T 1063/18), che crea una situazione di incertezza giuridica;

2.  ribadisce che le varietà vegetali e animali, incluse parti e caratteristiche, i procedimenti essenzialmente biologici e i prodotti derivanti da tali procedimenti non sono in alcun modo brevettabili, conformemente alla direttiva 98/44/CE e all'intenzione del legislatore dell'UE;

3.  ritiene che le norme decisionali interne dell'UEB non debbano pregiudicare il controllo politico democratico del diritto brevettuale europeo e la sua interpretazione e l'intento del legislatore precisato nella comunicazione dell'8 novembre 2016 della Commissione relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

4.  ritiene che qualsiasi tentativo di brevettare prodotti derivati da metodi di selezione convenzionali, compresi l'incrocio e la selezione, o il materiale genetico necessario per la selezione convenzionale comprometta l'esclusione prevista all'articolo 53, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 4 della direttiva 98/44/CE;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri a fare tutto il possibile per ottenere la certezza giuridica per quanto riguarda il divieto di brevettabilità da parte dell'UEB dei prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici;

6.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione, dell'8 novembre 2016, la quale chiarisce che l'intenzione del legislatore dell'UE, in sede di adozione della direttiva 98/44/CE, era di escludere dalla brevettabilità i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici; si compiace dell'allineamento, da parte degli Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo, delle rispettive legislazioni e prassi, e della decisione del consiglio di amministrazione dell'UEB di chiarire la portata e il significato dell'articolo 53, lettera b), di detta convenzione per quanto riguarda le deroghe alla brevettabilità;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri a proteggere la capacità innovativa dei settori europei della selezione vegetale e dell'agricoltura nonché l'interesse pubblico in generale e ad assicurare che l'Unione tuteli efficacemente la garanzia di accessibilità e utilizzo del materiale ottenuto mediante procedimenti essenzialmente biologici per la selezione vegetale, al fine di evitare, ove del caso, che vi siano interferenze con le pratiche che garantiscono i diritti degli agricoltori e l'esenzione dei costitutori;

8.  esorta la Commissione, pertanto, a presentare prima del 1° ottobre 2019 osservazioni in qualità di amicus curiae alla commissione di ricorso allargata dell'UEB, a rafforzamento delle conclusioni stabilite nella sua comunicazione del 2016, secondo cui l'intenzione del legislatore dell'UE, in sede di adozione della direttiva 98/44/CE, era di escludere dalla brevettabilità i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici, e ad allegare la presente risoluzione alla sua dichiarazione;

9.  invita la commissione di ricorso allargata dell'UEB a ripristinare senza indugio la certezza del diritto rispondendo affermativamente alle domande che le sono state sottoposte dal presidente dell'UEB nell'interesse dei costitutori, degli agricoltori e del pubblico;

10.  invita la Commissione a dialogare attivamente con i paesi terzi, nell'ambito dei negoziati per gli accordi commerciali e di partenariato, per garantire che i procedimenti essenzialmente biologici e i prodotti che ne derivano siano esclusi dalla brevettabilità;

11.  invita la Commissione, nell'ambito dei colloqui sull'armonizzazione del diritto multilaterale dei brevetti, a impegnarsi a favore dell'esclusione dalla brevettabilità dei procedimenti essenzialmente biologici e dei relativi prodotti;

12.  invita la Commissione a presentare una relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica, come previsto all'articolo 16, lettera c), della direttiva 98/44/CE e come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali, e ad analizzare ulteriormente le questioni relative all'ambito di applicazione della protezione dei brevetti;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, affinché venga inclusa in una dichiarazione scritta alla commissione di ricorso allargata dell'UEB entro il 1º ottobre 2019, e al Consiglio.

(1) GU C 261 E del 10.9.2013, pag. 31.
(2) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 188.
(3) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.
(4) GU C 411 dell'8.11.2016, pag. 3.
(5) GU C 65 del 1.3.2017, pag. 2.
(6) Gazzetta ufficiale dell'UEB, A56 del 31.7.2017.
(7) Gazzetta ufficiale dell'UEB, A52 del 31.5.2019.
(8) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.
(9) Gazzetta ufficiale dell'UEB, A56 del 31.7.2017 (CA/D 6/17).
(10) https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy