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Procedura : 2019/2820(RSP)
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Ciclo del documento : B9-0045/2019

Testi presentati :

B9-0045/2019

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PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

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PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
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P9_TA(2019)0022

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Giovedì 19 settembre 2019 - Strasburgo
Stato di attuazione della normativa antiriciclaggio
P9_TA(2019)0022B9-0045/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'Unione (2019/2820(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE(1) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (quarta direttiva antiriciclaggio)(2), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio)(3),

–  visti la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI(4) del Consiglio, la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale(5) e il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005(6),

–  visto il pacchetto antiriciclaggio della Commissione, adottato il 24 luglio 2019, costituito da una comunicazione politica dal titolo "Verso una migliore attuazione del quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo"(COM(2019)0360), la relazione sulla valutazione di recenti presunti casi di riciclaggio di denaro concernenti enti creditizi dell'UE ("post mortem") (COM(2019)0373), la relazione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (la relazione sulla valutazione sovranazionale del rischio (RVSR)) (COM(2019)0370) e il relativo documento di lavoro dei servizi (SWD(2019)0650), e la relazione sull'interconnessione dei meccanismi nazionali centralizzati automatici (registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati) degli Stati membri relativi ai conti bancari (COM(2019)0372),

–  visto il parere dell'Autorità bancaria europea sulle comunicazioni ai soggetti sottoposti a vigilanza per quanto riguarda i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nell'ambito della vigilanza prudenziale, pubblicato il 24 luglio 2019,

–  vista la tabella di marcia della Commissione da titolo "Verso una nuova metodologia di valutazione dei paesi terzi ad alto rischio da parte dell'UE a norma della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo",

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 giugno 2018 dal titolo "Metodologia per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio a norma della direttiva (UE) 2015/849" (SWD(2018)0362),

–  visto i quattro regolamenti delegati adottati dalla Commissione – (UE) 2016/1675, (UE) 2018/105, (UE) 2018/212 e (UE) 2018/1467 – che integrano la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche,

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva antiriciclaggio(7);

–  vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale(8),

–  visto lo scambio di opinioni del 5 settembre 2019 in seno alla commissione per i problemi economici e monetari con la Commissione e l'Autorità bancaria europea,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il quadro dell'Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF) è stato progressivamente rafforzato grazie all'adozione della quarta direttiva antiriciclaggio nel maggio 2015 e della quinta direttiva antiriciclaggio nell'aprile 2018 e alle rispettive date di recepimento nella legislazione nazionale degli Stati membri nel giugno 2017 e nel gennaio 2020 e ad altri atti e misure complementari;

B.  considerando che, secondo Europol, è stato rilevato che una percentuale compresa tra lo 0,7 e l'1,28 % del prodotto interno lordo annuo dell'Unione europea viene utilizzato per attività finanziarie sospette(9) come il riciclaggio di denaro collegato a corruzione, il traffico di armi, il traffico di esseri umani, il traffico di droga, l'evasione e la frode fiscali, il finanziamento del terrorismo o altre attività illecite che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini dell'UE;

C.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio, 4AMLD, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di individuare i paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze strategiche in diversi settori; che il Parlamento sostiene l'istituzione, da parte della Commissione, di una nuova metodologia che non si basi esclusivamente su fonti di informazione esterne per individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'UE e richiedono misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per i soggetti obbligati dell'UE a norma della quarta e della quinta direttiva antiriciclaggio;

D.  considerando che la terza direttiva antiriciclaggio, entrata in vigore il 15 dicembre 2007, è stata abrogata con l'adozione della quarta direttiva antiriciclaggio; che l'attuazione di diverse disposizioni della terza direttiva antiriciclaggio, comprese autorità nazionali competenti dotate di potere e personale adeguati, non è stata idoneamente controllata in passato e dovrebbe essere considerata una priorità per i controlli di completezza e correttezza in corso e per le procedure di infrazione condotte dalla Commissione nel contesto dell'attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio;

E.  considerando che il Consiglio e il Parlamento hanno respinto tre proposte di regolamenti delegati di modifica(10) sulla base del fatto che le proposte non fossero state elaborate nel quadro di un processo trasparente e resiliente che incentivasse attivamente i paesi interessati ad intraprendere misure decisive nel rispetto del loro diritto di essere ascoltati, o che il processo della Commissione per individuare i paesi terzi ad alto rischio non fosse stato sufficientemente autonomo;

F.  considerando che il 13 febbraio 2019 la Commissione ha adottato un nuovo elenco di 23 paesi terzi con carenze strategiche nei loro quadri antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo nell'ambito della nuova metodologia, vale a dire Afghanistan, Samoa americane, Bahamas, Botswana, Repubblica popolare democratica di Corea, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Portorico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinidad e Tobago, Tunisia, Isole Vergini americane e Yemen; considerando che il 7 marzo 2019 il Consiglio ha respinto questo atto delegato in sede di Consiglio "Giustizia e affari interni";

G.  considerando che la Commissione ha avviato procedure di infrazione contro la maggior parte degli Stati membri per non aver recepito correttamente la quarta direttiva antiriciclaggio nella legislazione nazionale;

H.  considerando che il 24 luglio 2019 la Commissione ha adottato un pacchetto antiriciclaggio, informando il Parlamento e il Consiglio in merito ai risultati finora raggiunti e alle carenze ancora esistenti nel quadro antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo dell'Unione e ha quindi posto le basi per ulteriori miglioramenti nell'applicazione e nell'attuazione della legislazione vigente e per possibili future riforme legislative e istituzionali;

I.  considerando che, durante lo scambio di opinioni tenuto con la Commissione e l'Autorità bancaria europea (ABE) in seno alla commissione per i problemi economici e monetari il 5 settembre 2019, il presidente dell'ABE, José Manuel Campa, ha dichiarato che l'ABE non svolgeva funzioni di vigilanza nel settore dell'antiriciclaggio ma che il suo mandato è piuttosto quello di formulare orientamenti per favorire la collaborazione e il coordinamento, nonché per valutare l'attuazione della legislazione AML; che egli ha anche sottolineato che la responsabilità principale dell'attuazione spetta alle autorità nazionali;

J.  considerando che, secondo la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2019 dal titolo "Verso una migliore attuazione del quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo", si potrebbe prendere in considerazione un'ulteriore armonizzazione del corpo normativo antiriciclaggio/contrasto del finanziamento del terrorismo, ad esempio trasformando la direttiva antiriciclaggio in un regolamento e offrendo così il potenziale per stabilire un quadro normativo armonizzato e direttamente applicabile contro il riciclaggio di denaro;

K.  considerando che, secondo la Commissione nella summenzionata comunicazione, le valutazioni mostrano la necessità di un meccanismo più forte per coordinare e sostenere la cooperazione e l'analisi transfrontaliere da parte delle unità di informazione finanziaria;

1.  è seriamente preoccupato per la mancanza di attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio da parte di un gran numero di Stati membri; si compiace pertanto dell'avvio, da parte della Commissione, di procedure di infrazione contro gli Stati membri sulla base dei risultati dei suoi controlli di completezza; invita la Commissione a completare quanto prima controlli di correttezza accurati e ad avviare procedure di infrazione ove necessario; esorta gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a recepire correttamente, quanto prima possibile, la quarta direttiva antiriciclaggio nella loro legislazione nazionale;

2.  esprime preoccupazione per il fatto che taluni Stati membri non rispetteranno la scadenza di recepimento del 10 gennaio 2020 per la quinta direttiva antiriciclaggio e le scadenze del 10 gennaio 2020 e del 10 marzo 2020 rispettivamente per i registri dei titolari effettivi per le società e altre entità giuridiche e per i trust e istituti giuridici analoghi; invita gli Stati membri ad agire urgentemente per accelerare il recepimento;

3.  apprezza la raccomandazione formulata dal gruppo di esperti sulla violazione del diritto dell'Unione dell'ABE, come affrontata durante lo scambio di opinioni con il presidente dell'ABE José Manuel Campa svoltosi in seno alla commissione per i problemi economici e monetari il 5 settembre 2019, sul caso di riciclaggio di denaro della Danske Bank, che è ad oggi il caso più importante rilevato nell'UE, con transazioni sospette per un valore superiore a 200 miliardi di EUR; deplora che le autorità di vigilanza degli Stati membri, in quanto membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE, abbiano respinto una proposta di raccomandazione su una violazione del diritto dell'Unione; invita la Commissione a continuare a seguire il caso e ad avviare una procedura di infrazione qualora lo reputi necessario;

4.  è estremamente preoccupato per la frammentazione normativa e di vigilanza nel settore AML/CTF, situazione che mal si adatta alla crescente attività transfrontaliera nell'Unione e alla vigilanza prudenziale centralizzata nell'unione bancaria e in altri settori non bancari;

5.  sottolinea che l'attuale quadro dell'UE in materia di AML/CTF soffre di carenze nell'applicazione delle norme dell'UE, unitamente alla mancanza di un'efficace vigilanza; sottolinea che è stato più volte sottolineato che la legislazione sulle "norme minime" in materia di AML/CTF potrebbe comportare rischi ai fini dell'efficacia della vigilanza, della continuità dello scambio di informazioni e del coordinamento; invita la Commissione a valutare, nel contesto della necessaria valutazione di impatto di ogni futura revisione della normativa antiriciclaggio, se un regolamento non sia un atto giuridico più adatto di una direttiva;

6.  sottolinea la necessità di una migliore collaborazione tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto all'interno dell'UE, in particolare le unità di informazione finanziaria (UIF) degli Stati membri, come sottolineato nella relazione della Commissione; rinnova il proprio invito alla Commissione affinché effettui una valutazione d'impatto nel prossimo futuro per valutare la possibilità e l'opportunità di istituire un meccanismo di coordinamento e sostegno; ritiene che occorra dare ulteriore slancio alle iniziative che potrebbero garantire l'esecuzione delle azioni AML/CTF a livello dell'UE e nazionale;

7.  prende atto della valutazione della Commissione nella sua relazione post mortem del 24 luglio 2019 secondo cui specifici compiti di vigilanza in materia di antiriciclaggio possono essere affidati ad un organo dell'Unione;

8.  ritiene che, al fine di salvaguardare l'integrità dell'elenco dei paesi ad alto rischio, il processo di monitoraggio e decisionale non debba essere influenzato da considerazioni che vadano oltre l'ambito delle carenze AML/CTF; sottolinea che la pressione esercitata dai gruppi di interesse e a livello diplomatico non dovrebbe compromettere la capacità delle istituzioni dell'UE di affrontare il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo in un modo che sia collegato all'UE in maniera efficace e autonoma; invita la Commissione a valutare ulteriormente la possibilità di istituire una "lista grigia" di paesi terzi potenzialmente ad alto rischio su una base analoga all'approccio dell'Unione nell'elencare le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; esprime preoccupazione per il fatto che la lunghezza del processo di 12 mesi che porta alla valutazione finale nell'individuare i paesi terzi con carenze strategiche può comportare ritardi inutili per un'azione efficace in materia di AML/CTF;

9.  invita la Commissione a garantire un processo trasparente con parametri chiari e concreti per i paesi che si impegnano a intraprendere riforme in modo tale da evitare di essere inseriti nell'elenco; invita altresì la Commissione a pubblicare le sue valutazioni iniziali e finali sui paesi figuranti nell'elenco, nonché i parametri applicati, al fine di garantire un controllo pubblico in grado di evitare che essi possano essere male utilizzati;

10.  chiede che siano destinate maggiori risorse umane e finanziarie alla pertinente unità della Direzione generale competente e accoglie con favore l'aumento delle risorse destinate all'ABE;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (terza direttiva antiriciclaggio), GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(2) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(3) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.
(4) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122.
(5) GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22.
(6) GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6.
(7) Testi approvati, P8_TA(2019)0216.
(8) Testi approvati, P8_TA(2019)0240.
(9) Relazione del gruppo di informazione finanziaria di EUROPOL "From suspicion to action" (Dal sospetto all'azione) (2017).
(10) C(2019)1326, C(2016)7495 e C(2017)1951.

Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy