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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 3 : DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Articolo 167 : Lingue

1.   Tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali.

2.   Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali sono interpretati simultaneamente in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza.

3.   Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione o della delegazione in questione.

4.   Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. È possibile derogare in via eccezionale a detto regime. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni necessarie.

5.   Dopo la proclamazione del risultato di una votazione, il Presidente decide sulle eventuali richieste riguardanti presunte discrepanze tra le varie versioni linguistiche.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali - Informativa sulla privacy