RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

15.5.2019 - (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Ulrike Müller


Procedura : 2018/0217(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0393),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0247/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0199/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti rafforzando la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e trasferendo, adeguandole, la ricerca e l'innovazione dai laboratori ai campi e ai mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile e lo sviluppo rurale.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  È necessario che il settore agricolo non subisca le conseguenze finanziarie di decisioni politiche quali il recesso del Regno Unito dall'Unione europea o il finanziamento di nuove politiche dell'Unione. Si dovrebbe tenere conto della risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (2018/2714(RSP)), in cui il Parlamento europeo ha deplorato che la proposta della Commissione del 2 maggio 2018 sul QFP 2021-2027 comporti una riduzione del 15 % del bilancio della PAC e si è dichiarato contrario, in particolare, a qualsiasi taglio radicale che incida negativamente sulla natura stessa e sugli obiettivi di tale politica. In tale contesto si è altresì opposto alla proposta di ridurre di oltre il 25 % il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  La PAC svolge un ruolo fondamentale nell'Unione attraverso i pagamenti diretti e i fondi del secondo pilastro per gli agricoltori, contribuendo in modo significativo non solo alla sicurezza alimentare ma anche agli investimenti e all'occupazione nelle aree rurali. I drastici tagli previsti per la PAC non sono accettabili. Per questo motivo, la PAC dovrebbe concentrarsi sulle sue attività principali ed è opportuno che i finanziamenti ad essa destinati nel periodo 2021-2027 per l'UE-27 siano mantenuti almeno allo stesso livello del bilancio 2014-2020, iscrivendo nel contempo in bilancio l'importo iniziale per la riserva per le crisi nel settore agricolo.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)  A norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuazione della PAC dovrebbe tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, compresa, tra l'altro, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e del rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici nel quadro dell'accordo di Parigi.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

(3)  È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi garantire più sussidiarietà e flessibilità per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC alle proprie esigenze specifiche e ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero elaborare e definire il quadro di verifica per i beneficiari per continuare a garantire la conformità degli interventi dei piani strategici della PAC al diritto applicabile dell'Unione. I requisiti di base dell'Unione, tra cui le buone condizioni agronomiche e ambientali e i criteri di gestione obbligatori, assicurano un approccio comune e la parità di condizioni tra Stati membri.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [nuovo regolamento finanziario]12, in particolare quelle che disciplinano la gestione concorrente con gli Stati membri, il funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio, dovrebbero applicarsi agli interventi e alle misure stabiliti dal presente regolamento.

(5)  Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio [nuovo regolamento finanziario]12, in particolare quelle che disciplinano la gestione concorrente con gli Stati membri, il funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio, dovrebbero applicarsi agli interventi e alle misure stabiliti dal presente regolamento.

__________________

__________________

12 Regolamento (UE, Euratom) ... [nuovo regolamento finanziario].

12 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Parte delle disposizioni del regolamento (UE) …/…[regolamento RDC1 bis] dovrebbero applicarsi al presente regolamento.

 

__________________

 

1 bis [regolamento RDC]

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre ulteriori norme che rendono più complicato l'uso del FEAGA e del FEASR per i beneficiari.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  È necessario adottare misure per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri nonché per la definizione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e di ottenere la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo, dei sistemi di comunicazione e la certificazione dei conti annuali da parte di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza del sistema dei controlli da effettuare a livello nazionale, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli oneri amministrativi e di audit a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.

(9)  È necessario adottare misure per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri nonché per la definizione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione e le relazioni annuali sulla liquidazione e sull'efficacia dell'attuazione e di ottenere la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo, dei sistemi di comunicazione e la certificazione dei conti annuali da parte di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza del sistema dei controlli da effettuare a livello nazionale, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli oneri amministrativi e di audit a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro. Gli organismi pagatori dovrebbero rafforzare il loro ruolo di consulenza agli agricoltori e adoperarsi per semplificare le procedure per i beneficiari assicurando il rispetto delle norme a livello di Unione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale e tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni.

(10)  Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale o regionale e tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Coinvolgere gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri è un requisito fondamentale nell'ambito del nuovo modello di attuazione, al fine di avere la ragionevole garanzia del conseguimento degli obiettivi e dei target finali stabiliti nei pertinenti piani strategici della PAC attraverso gli interventi finanziati dal bilancio dell'Unione. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate dall'Unione per gli interventi di cui al regolamento sui piani strategici della PAC dovrebbero produrre output consoni e dovrebbero rispettare i requisiti di base dell'Unione e i sistemi di governance.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. Tuttavia, la soglia di 2 000 EUR dovrebbe essere abolita. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di gravi crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati solo all'esercizio successivo. Al fine di semplificare in modo significativo l'attuazione per i beneficiari e per le amministrazioni nazionali, occorre utilizzare un meccanismo di riporto che si applichi agli importi non utilizzati della riserva per le crisi nel settore agricolo istituita nel 2020. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi. Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2020, è necessaria una seconda deroga, dato che l'importo inutilizzato della riserva disponibile alla fine del 2020 dovrebbe essere riportato all'esercizio 2021 nella corrispondente linea della nuova riserva agricola, non nelle linee di bilancio che coprono gli interventi sotto forma di pagamenti diretti nell'ambito del piano strategico della PAC.

(14)  Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  È opportuno rivedere e rafforzare l'attuale riserva per le crisi per poter istituire una riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo, uno strumento più efficace e flessibile che dovrebbe prevedere un sostegno ulteriore per il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato e consentire all'Unione di rispondere meglio a gravi crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. A tale scopo e per consentire lo sviluppo di un quadro solido che consenta agli agricoltori di gestire adeguatamente i rischi, è opportuno mobilitare gli stanziamenti della riserva per le crisi nel settore agricolo onde finanziare misure di stabilizzazione del mercato e misure eccezionali previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché misure che consentano la sostituzione degli strumenti di stabilizzazione del reddito attuati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) ... / ... [regolamento sui piani strategici della PAC] e messi a disposizione degli agricoltori in caso di forte riduzione del reddito agricolo al di sotto della soglia per settore definita preventivamente dalla Commissione, alla quale a tal riguardo dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)  La riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo dovrebbe essere stabilita nel bilancio della PAC e il suo importo iniziale dovrebbe essere fissato nel 2021 come aggiunta ai bilanci FEAGA e FEASR. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati unicamente all'esercizio successivo. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), che consenta il riporto senza limiti di tempo degli stanziamenti non impegnati della riserva agricola per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi, consentendo l'accumulazione degli stanziamenti della riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo da un anno all'altro per l'intero periodo di programmazione.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali e per gli agricoltori è opportuno stabilire di non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2% del massimale annuo del FEAGA.

(15)  Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali e per gli agricoltori, semplificare il più possibile le procedure e ridurre la complessità dei moduli di pagamento, è opportuno stabilire di non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2 % del massimale annuo del FEAGA.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  È essenziale uniformare il livello dei pagamenti diretti tra gli Stati membri al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno. È urgentemente necessaria un'equa distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Al fine di fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio della spesa agricola e monitorare le risorse agricole a medio e a lungo termine, è necessario prevedere il ricorso al sistema agrometeorologico nonché l'acquisizione e il perfezionamento dei dati satellitari.

(21)  Al fine di fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio della spesa agricola, la valutazione e la fornitura tempestive di aiuti nel caso di catastrofi naturali e monitorare le risorse agricole necessarie alla produzione a medio e a lungo termine, è necessario prevedere il ricorso al sistema agrometeorologico nonché l'acquisizione e il perfezionamento dei dati satellitari.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Il ruolo di monitoraggio dei mercati agricoli, attribuito alla Commissione, dovrebbe essere esteso al monitoraggio dei flussi commerciali da e verso i paesi in via di sviluppo in settori che sono stati identificati come sensibili da parte dei paesi partner, in modo da garantire la coerenza dei risultati commerciali del settore agroalimentare relativi alla PAC con l'impegno dell'Unione volto a garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  In base alla struttura e alle caratteristiche fondamentali del nuovo modello di attuazione della PAC, l'ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli Stati membri per il finanziamento unionale non dovrebbe più dipendere dalla legalità e dalla regolarità dei pagamenti ai singoli beneficiari. Per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], i pagamenti degli Stati membri dovrebbero invece essere ammissibili se a essi corrispondono output consoni e conformi ai requisiti di base dell'Unione.

(25)  In base alla struttura e alle caratteristiche fondamentali del nuovo modello di attuazione della PAC, l'ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli Stati membri per il finanziamento unionale non dovrebbe più dipendere dalla legalità e dalla regolarità dei pagamenti ai singoli beneficiari. Per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], i pagamenti degli Stati membri dovrebbero invece essere ammissibili se a essi corrispondono output consoni e conformi ai requisiti di base dell'Unione. Il nuovo modello di attuazione della PAC non dovrebbe eliminare gli obblighi degli Stati membri di controllare la legittimità e la regolarità delle spese al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Entro il 15 febbraio dell'anno N+1 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i conti annuali e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sulla realizzazione del piano strategico della PAC. Se tali documenti non vengono trasmessi, impedendo così alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l'ammissibilità delle spese rispetto agli output comunicati, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili e interrompere il rimborso trimestrale fino al ricevimento dei documenti.

(28)  Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno N+1 i conti annuali e la relazione annuale sulla liquidazione, ed entro il 15 aprile del secondo anno civile successivo alla data di applicazione del presente regolamento, e in seguito ogni due anni, una relazione sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC. Se tali documenti non vengono trasmessi, impedendo così alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l'ammissibilità delle spese rispetto agli output comunicati, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili e interrompere il rimborso trimestrale fino al ricevimento dei documenti.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  È necessario introdurre una nuova forma di sospensione dei pagamenti per le situazioni in cui gli output sono anormalmente bassi. Se gli output comunicati sono anormalmente bassi rispetto alle spese dichiarate e se gli Stati membri non sono in grado di motivare in modo esauriente e comprensibile tale situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, oltre a ridurre le spese per l'esercizio N-1, a sospendere le spese future relative all'intervento i cui output sono stati anormalmente bassi. Tali sospensioni dovrebbero essere soggette a conferma nella decisione sulla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.

(29)  È necessario introdurre una nuova forma di sospensione dei pagamenti per le situazioni in cui gli output sono anormalmente bassi. Se gli output comunicati sono anormalmente bassi rispetto alle spese dichiarate e se gli Stati membri non sono in grado di motivare in modo esauriente e comprensibile tale situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, oltre a ridurre le spese per l'esercizio N-1, e previo avviso, a sospendere le spese future relative all'intervento i cui output sono stati anormalmente bassi. Tali sospensioni dovrebbero essere soggette a conferma nella decisione sulla verifica annuale.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d'azione o se il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

(30)  Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, tenuto conto della natura più complessa degli indicatori di risultato e del necessario adattamento al nuovo modello di attuazione, la comunicazione sull'efficacia dell'attuazione relativa ai risultati realizzati e alla distanza dai rispettivi target finali dovrebbe essere presentata per la prima volta entro il 15 aprile del secondo anno civile successivo alla data di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni due anni. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, e laddove gli Stati membri non siano in grado di addurre motivi debitamente giustificati, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione. Il piano d'azione dovrebbe descrivere le necessarie azioni correttive e il periodo che si prevede sia necessario per la sua attuazione. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d'azione o se diventa evidente che il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Per stabilire i rapporti finanziari tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione, è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi, nell'ambito della liquidazione finanziaria annuale. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese al diritto dell'Unione.

(39)  Per stabilire i rapporti finanziari tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione, è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi, nell'ambito della liquidazione annuale. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese al diritto dell'Unione.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  In linea con il nuovo modello di attuazione, occorre istituire una verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione per controllare l'ammissibilità della spesa rispetto agli output comunicati. Per affrontare situazioni in cui la spesa dichiarata non corrisponde agli output comunicati e gli Stati membri non sono in grado di motivare tale deviazione, è necessario istituire un meccanismo di riduzione dei pagamenti.

(40)  In linea con il nuovo modello di attuazione, occorre istituire una verifica annuale per controllare l'ammissibilità della spesa rispetto agli output comunicati. Per affrontare situazioni in cui la spesa dichiarata non corrisponde agli output comunicati e gli Stati membri non sono in grado di motivare tale deviazione, è necessario istituire un meccanismo di riduzione dei pagamenti.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dai Fondi, nel rispetto dell'attuale quadro di solida gestione finanziaria. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15, al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio16, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio17 e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio18, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. Inoltre, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio19. In conformità al regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di Fondi dell'Unione è tenuta a collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'OLAF, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei Fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. È necessario che gli Stati membri dispongano di sistemi che consentano loro di comunicare alla Commissione, al fine di permettere all'OLAF di esercitare i propri poteri e di consentire un'analisi efficace dei casi di irregolarità, le irregolarità rilevate e altri casi di inosservanza delle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, comprese le frodi e il seguito che gli Stati membri ne danno, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere le necessarie disposizioni per garantire l'effettivo esame dei reclami concernenti i Fondi.

(42)  Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dai Fondi, nel rispetto dell'attuale quadro di solida gestione finanziaria. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15, al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio16 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio17, nonché al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio18, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. Inoltre, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio19. In conformità al regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di Fondi dell'Unione è tenuta a collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'OLAF, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei Fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. È necessario che gli Stati membri dispongano di sistemi che consentano loro di comunicare alla Commissione, al fine di permettere all'OLAF di esercitare i propri poteri e di consentire un'analisi efficace dei casi di irregolarità, le irregolarità rilevate e altri casi di inosservanza delle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, comprese le frodi e il seguito che gli Stati membri ne danno, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere le necessarie disposizioni per garantire l'effettivo esame dei reclami concernenti i Fondi.

__________________

__________________

15 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

15 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

16 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

16 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

17 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

17 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

18 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

18 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

19 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29)

19 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29)

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis)  Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sui controlli e le sanzioni.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  È opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici.

(47)  È opportuno mantenere, a livello adeguato, i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni, tenendo debitamente conto nel contempo della proporzionalità e della necessità di non imporre indebiti oneri amministrativi agli agricoltori e agli organismi amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici, che potrebbe limitare i casi per i quali si rendono necessarie le ispezioni aziendali e ridurre l'onere amministrativo per gli agricoltori.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Il sistema integrato, nell'ambito dei sistemi di governance che dovrebbero essere istituiti per attuare la PAC, dovrebbe garantire che i dati aggregati forniti nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione siano affidabili e verificabili. Data l'importanza di un buon funzionamento del sistema integrato, è necessario stabilire requisiti di qualità. Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare inoltre le carenze e, se richiesto dalla Commissione, definire un piano d'azione.

(48)  Il sistema integrato, nell'ambito dei sistemi di governance che dovrebbero essere istituiti per attuare la PAC, dovrebbe garantire che i dati aggregati forniti nelle relazioni siano affidabili e verificabili. Data l'importanza di un buon funzionamento del sistema integrato, è necessario stabilire requisiti di qualità. Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare inoltre le carenze e, se richiesto dalla Commissione, definire un piano d'azione.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debitrici stabilite nei paesi terzi.

(53)  Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno e del rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di coerenza delle politiche per lo sviluppo, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debitrici stabilite nei paesi terzi. Tale sistema dovrebbe altresì contribuire a identificare le incoerenze tra l'attuazione della PAC e gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione. Inoltre contribuirebbe a monitorare il conseguimento degli obiettivi della PAC, come previsto dal regolamento (UE) n. …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], consentendo di valutare l'impatto delle imprese stabilite nei paesi terzi sugli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sugli obiettivi di sviluppo dell'Unione, conformemente all'articolo 208 TFUE.

Motivazione

In uno spirito di cooperazione sana ed efficace con i paesi terzi, la Commissione deve rafforzare il suo dialogo con i paesi partner su qualsiasi aspetto che abbia un impatto sul loro processo di sviluppo, sia direttamente nel quadro delle politiche dell'Unione o al di fuori di esso. I contributi dei partner dell'Unione sono volti a identificare e rimediare alle incoerenze delle politiche dell'UE e la raccolta e la condivisione di dati devono facilitare tale processo.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)  La condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni.

(55)  La condizionalità è un elemento importante della PAC che garantisce che i pagamenti raggiungano un livello elevato di sostenibilità e assicura condizioni di parità per gli agricoltori all'interno degli Stati membri e tra questi ultimi, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e al benessere degli animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire tali condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è opportuno introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sulla condizionalità nonché controlli e sanzioni in caso di inosservanza.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57)  Sebbene gli Stati membri debbano poter stabilire i dettagli delle sanzioni, queste ultime dovrebbero essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non dovrebbero pregiudicare altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione. Per assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, è necessario stabilire una percentuale di sanzione minima a livello di Unione per le prime inosservanze causate da negligenza, mentre la reiterazione dovrebbe comportare una percentuale maggiore e l'intenzionalità dovrebbe comportare l'esclusione totale dal pagamento. Per garantire la proporzionalità delle sanzioni, se l'inosservanza è di scarsa entità e si verifica per la prima volta, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre un sistema di allarme.

(57)  Sebbene gli Stati membri debbano poter stabilire i dettagli delle sanzioni, queste ultime dovrebbero essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non dovrebbero pregiudicare altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione. Per assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, è necessario stabilire percentuali di sanzione minime a livello di Unione. Tali percentuali dovrebbero applicarsi alle prime inosservanze causate da negligenza, mentre la reiterazione dovrebbe comportare una percentuale maggiore e l'intenzionalità dovrebbe potenzialmente comportare l'esclusione totale dal pagamento. Per garantire la proporzionalità delle sanzioni, se l'inosservanza è di scarsa entità e si verifica per la prima volta, gli Stati membri dovrebbero introdurre un sistema di allarme, notificando al beneficiario l'obbligo di adottare misure correttive e consentendogli di porre rimedio all'inosservanza. Non si dovrebbero imporre sanzioni amministrative nei casi di inosservanza dovuta a cause di forza maggiore, negligenza lieve o errori manifesti riconosciuti dall'autorità competente o da un'altra autorità.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 71

Testo della Commissione

Emendamento

(71)  Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della PAC e contribuisce in questo modo alla visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei loro confronti. Si portano inoltre all'attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di "beni pubblici" da parte dell'agricoltura, sostenendo in tal modo la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo.

(71)  Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della PAC e contribuisce in questo modo alla visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei loro confronti. Si portano inoltre all'attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di "beni pubblici" da parte dell'agricoltura, sostenendo in tal modo la legittimità degli aiuti dell'Unione e statali al settore agricolo.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  "sistemi di governance", gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], compreso il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC];

(b)  "sistemi di governance", gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], compresi gli obblighi degli Stati membri in materia di tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 57 del presente regolamento, il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sulla liquidazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento e della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] ("la relazione sull'efficacia dell'attuazione");

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  "indicatore di output", un indicatore di output come definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC];

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  "indicatore di risultato", un indicatore di risultato come definito all'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC];

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  "grave carenza", una grave carenza come definita all'articolo 2, punto 30, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC];

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quinquies)  "organismo intermedio", un organismo intermedio come definito all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC];

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c sexies)  "piano d'azione", un piano d'azione conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  il decesso del beneficiario;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

(a)  una calamità naturale o un evento meteorologico che colpisce seriamente l'azienda;

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)  circostanze di mercato che colpiscono seriamente l'azienda;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

(b)  la distruzione dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

(c)  un'epizoozia, una fitopatia o la diffusione di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri possono applicare la lettera a) del primo comma a un gruppo di aziende agricole colpite dalla stessa calamità naturale o evento meteorologico.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione agli interventi di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione agli interventi di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e alle azioni di cui all'articolo 112 di detto regolamento.

Motivazione

Il FEASR finanzia anche azioni riguardanti l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Su iniziativa o per conto della Commissione i Fondi possono finanziare ciascuno direttamente le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessarie ad attuare la PAC. In particolare:

Su iniziativa o per conto della Commissione i Fondi possono finanziare ciascuno direttamente le maggiori attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessarie ad attuare la PAC. Il contributo del FEASR di cui all'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] tiene conto dell'aumento dello sviluppo della capacità amministrativa per quanto riguarda i nuovi sistemi di governance e di controllo negli Stati membri. In particolare:

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate nell'ambito della PAC nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

(f)  gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle migliori prassi applicate nell'ambito della PAC e consultazioni con i pertinenti portatori di interessi, nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  il contributo alle misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

(h)  il contributo alle misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze con i pertinenti portatori di interessi a livello dell'Unione, adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Autorità competente

 

1.  Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:

 

(a)  il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

 

(b)  il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10;

 

(c)  la nomina, e la revoca della stessa, dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 11;

 

(d)  l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

 

2.  Sulla base dell'esame dei criteri che la Commissione dovrà adottare ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità competente decide, con atto formale:

 

(a)  in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento;

 

(b)  in merito alla nomina, e alla revoca della stessa, dell'organismo di certificazione.

 

L'autorità competente informa tempestivamente la Commissione del riconoscimento o della nomina degli organismi pagatori, dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione, nonché delle revoche dei riconoscimenti o delle nomine degli stessi.

 

La Commissione promuove lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri sul funzionamento dei sistemi di governance.

(Cfr. formulazione dell'ex articolo 9)

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Organismi pagatori e organismi di coordinamento

Organismi pagatori

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime di riconoscimento per quanto riguarda l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione nonché il monitoraggio stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime di riconoscimento per quanto riguarda l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione nonché il monitoraggio stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il riconoscimento degli organismi pagatori per il periodo 2014-2020 è riportato al periodo di programmazione 2021-2027, a condizione che essi abbiano informato l'autorità competente di essere conformi ai criteri di riconoscimento e tranne nel caso in cui un riesame effettuato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera b), indichi il contrario.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri non nominano nuovi organismi pagatori supplementari dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri possono nominare nuovi organismi pagatori supplementari dopo ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], purché:

 

(a)  il numero di organismi pagatori riconosciuti non aumenti rispetto alla situazione al 31 dicembre 2019; o

 

(b)  i nuovi organismi pagatori siano designati a seguito di una riorganizzazione amministrativa nello Stato membro interessato.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/… [il nuovo regolamento finanziario] (di seguito "il regolamento finanziario"), entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:

Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (di seguito "il regolamento finanziario"), entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati all'organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità all'articolo 51;

(a)  i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati all'organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità all'articolo 51, paragrafo 1;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 35;

(b)  la relazione annuale sulla liquidazione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, contenente le informazioni sugli output conseguiti e sulla spesa effettuata e comprovante che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 35;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, che forniscono le garanzie necessarie in merito agli output indicati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario;

ii)  il buon funzionamento dei sistemi di controllo interno istituiti e la conformità ai requisiti di base dell'Unione, che forniscono, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario, le necessarie garanzie riguardo agli output indicati nella relazione annuale sulla liquidazione e alla conformità dei tipi di intervento di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] al diritto dell'Unione applicabile;

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La relazione annuale sulla liquidazione è presentata per la prima volta entro ... [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni anno fino al 2030 compreso. La prima relazione riguarda i primi due esercizi finanziari dopo ... [anno di entrata in applicazione del presente regolamento]. Per i pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], la relazione riguarda solo l'esercizio finanziario ... [anno successivo a quello di entrata in applicazione del presente regolamento].

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione, sulla base dei dati di cui all'articolo 129, la relazione sull'efficacia dell'attuazione, illustrando i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi stabiliti nel piano strategico nazionale della PAC e riferendo, ove possibile, in merito agli impatti, entro il 15 aprile del secondo anno civile successivo al .... [data di entrata in vigore del presente regolamento] e in seguito ogni due anni.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stati membro nomina un organismo pubblico di coordinamento, cui assegna i seguenti compiti:

soppresso

(a)  raccogliere le informazioni da fornire alla Commissione e trasmetterle alla Commissione;

 

(b)  fornire la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52, paragrafo 1;

 

(c)  adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e tenere informata la Commissione sull'eventuale seguito;

 

(d)  promuovere e garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

 

Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a), l'organismo di coordinamento è soggetto a specifico riconoscimento degli Stati membri.

 

La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione fornita dall'organismo di coordinamento rientra nel parere di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ed è trasmessa corredata di una dichiarazione di gestione che copre l'intera relazione.

 

(Spostato all'articolo 10 bis (nuovo) "Organismi di coordinamento")

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Autorità competente

 

1.  Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:

 

(a)  il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

 

(b)  il riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

 

(c)  la nomina dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 11;

 

(d)  l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.

 

2.  Con atto formale l'autorità competente decide in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento sulla base di un esame dei criteri di accreditamento che devono essere adottati dalla Commissione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.

 

(Spostato al nuovo articolo 7 bis)

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Organismi di coordinamento

 

1.  Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri nominano un organismo pubblico di coordinamento, cui assegnano i seguenti compiti:

 

(a)  raccogliere i documenti, i dati e le informazioni da fornire alla Commissione e trasmettere tali informazioni a quest'ultima;

 

(b)  fornire i conti annuali, la relazione annuale sulla liquidazione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, mediante la sintesi e la raccolta dei dati e dei documenti forniti dagli organismi pagatori;

 

(c)  adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e tenere informata la Commissione sull'eventuale seguito;

 

(d)  garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

 

Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a), l'organismo di coordinamento è soggetto a specifico riconoscimento degli Stati membri.

 

I conti annuali, la relazione annuale sulla liquidazione e la relazione sull'efficacia dell'attuazione fornita dall'organismo di coordinamento rientrano nel parere di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e sono trasmessi corredati di una dichiarazione di gestione che copre l'intera relazione.

(Cfr. formulazione dell'articolo 8, paragrafo 4)

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tuttavia, uno Stato membro che designa più di un organismo di certificazione nomina altresì un organismo di certificazione pubblico a livello nazionale cui saranno assegnate funzioni di coordinamento.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2– lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52, e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], che dimostrano il rispetto dell'articolo 35 del presente regolamento, sono corrette;

(c)  la comunicazione sugli output ai fini della liquidazione annuale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, che dimostra il rispetto dell'articolo 35 del presente regolamento, è corretta;

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  le spese relative alle misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari. ;

(d)  la comunicazione ai fini del monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 115 e 121 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], contenente le operazioni effettuate e i progressi ottenuti in vista del conseguimento degli obiettivi enunciati nei piani strategici nazionali della PAC, è corretta.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  le spese relative ai tipi di intervento di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] sono conformi al diritto dell'Unione applicabile;

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  le spese relative alle misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento (UE) n. 228/2013, al regolamento (UE) n. 229/2013 e al regolamento (UE) n. 1144/2014 per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).

Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c).

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria ed è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo e dagli organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio della PAC.

2.  L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria, dal punto di vista della gestione finanziaria e anche relativamente alla valutazione del conseguimento degli obiettivi stabiliti per gli interventi. Tutti i dati e le informazioni utilizzati al fine di consentire agli organismi di certificazione di garantire che si stiano raggiungendo gli obiettivi, così come quelli sottesi alle ipotesi formulate, sono resi disponibili in modo trasparente. L'organismo di certificazione è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo e dagli organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio della PAC.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

soppresso

Gli atti di esecuzione stabiliscono inoltre:

 

(a)  i principi di audit su cui si basano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit;

 

(b)  i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit.

 

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

 

(Testo spostato al nuovo articolo 12 bis "Poteri della Commissione" (ex articolo 10))

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Una volta che le autorità competenti degli Stati membri hanno nominato gli organismi di certificazione di cui al presente articolo e ne hanno informato la Commissione, quest'ultima presenta al Parlamento europeo un elenco esaustivo di tutti questi organismi, entro un anno a decorrere da ... [data di entrata in applicazione del presente regolamento] e una seconda volta entro quattro anni da tale data.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1.  Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final] che definiscono i limiti individuali per gli Stati membri.

Motivazione

È molto importante che vi siano limiti ai pagamenti a favore degli Stati membri, in modo che non vi sia alcuna possibilità per gli Stati membri che ne usufruiscono per primi di ottenerne la maggior parte.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Poteri della Commissione

 

1.  Conformemente all'articolo 100, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

 

(a)  le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10, paragrafo 4;

 

(b)  gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo;

 

(c)  le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento nonché per la designazione e la revoca degli organismi di certificazione e le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori, tenendo conto del principio di proporzionalità;

 

(d)  le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c);

 

(e)  il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

 

2.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

 

Tali atti delegati stabiliscono inoltre:

 

(a)  i principi di audit su cui si basano i pareri degli organismi di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit; e

 

(b)  i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit, che possono comprendere la possibilità di controlli in loco degli organismi pagatori.

(Cfr. formulazione dell'ex articolo 10 e dell'articolo 11, paragrafo 3)

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno istituire nell'ambito del FEAGA una riserva intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola (di seguito "la riserva agricola").

È istituita nel bilancio della PAC una riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo (di seguito "la riserva") intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati e una risposta rapida in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli stanziamenti per la riserva agricola sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione.

Gli stanziamenti per la riserva sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione e mobilitati, per l'esercizio o gli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare, per finanziare le seguenti misure:

 

(a)   misure di stabilizzazione dei mercati agricoli di cui agli articoli da 8 a 21 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

 

(b)  misure eccezionali di cui alla parte V, capo I, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

 

(c)  misure a complemento degli strumenti di stabilizzazione del reddito di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] in caso di crisi di mercato che si verifichino con una frequenza superiore a una soglia settoriale specifica predefinita.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Conformemente all'articolo 100 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrano il presente articolo definendo le soglie settoriali atte ad attivare le misure a complemento degli strumenti di stabilizzazione del reddito di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I fondi della riserva agricola sono messi a disposizione per le misure previste dagli articoli da 8 a 21 e 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'esercizio o gli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare.

soppresso

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Un importo iniziale di 400 000 000 EUR a prezzi correnti è fissato nel 2021 in aggiunta ai bilanci FEAGA e FEASR.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 400 milioni di EUR a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027. Se del caso, la Commissione può adeguare l'importo della riserva agricola nel corso dell'esercizio, in considerazione delle evoluzioni o delle prospettive del mercato nell'esercizio in corso o in quello successivo e tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del FEAGA.

All'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027, l'importo della riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo è pari almeno all'importo iniziale assegnato nel 2021, con la possibilità di aumenti nel periodo fino a un massimale di 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti, ferme restando le pertinenti decisioni adottate dall'autorità di bilancio.

 

L'importo della riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo è adeguato attraverso la procedura annuale di bilancio o nel corso dell'esercizio, in considerazione delle evoluzioni delle crisi o delle prospettive riguardanti l'esercizio in corso o quelli successivi e tenendo conto delle entrate disponibili assegnate al FEAGA o dei margini disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora tali stanziamenti disponibili non siano sufficienti, è possibile ricorrere alla disciplina finanziaria per finanziare la riserva fino all'importo iniziale di cui al primo comma.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola sono riportati senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, gli stanziamenti non impegnati della riserva sono riportati senza limiti di tempo per finanziare la riserva negli esercizi successivi.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, l'importo totale non utilizzato della riserva per le crisi disponibile alla fine dell'esercizio 2020 è riportato all'esercizio 2021 senza essere riversato nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e messo a disposizione per finanziare la riserva agricola.

soppresso

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e il contributo finanziario dell'Unione alle misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento e concesso a titolo del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, (di seguito "il tasso di adeguamento") se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un determinato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.

La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento (di seguito "il tasso di adeguamento") se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un determinato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il tasso di adeguamento determinato a norma del presente articolo si applica soltanto ai pagamenti diretti di importo superiore a 2 000 EUR da concedere ai beneficiari nell'anno civile corrispondente.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono pagamenti supplementari o deduzioni che adeguano i pagamenti effettuati ai sensi del paragrafo 3 senza applicare la procedura di cui all'articolo 101.

6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono pagamenti supplementari o deduzioni che adeguano i pagamenti effettuati ai sensi del paragrafo 3 applicando la procedura di cui all'articolo 101.

Motivazione

La procedura dei pagamenti mensili deve continuare a essere effettuata tramite la Commissione per motivi di chiarezza e trasparenza.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A norma dell'articolo 7, lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

A norma dell'articolo 7, lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio e controllo delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può autorizzare enti specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c).

La Commissione può autorizzare enti specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio e controllo delle superfici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali;

(b)  garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, dell'acqua, delle colture e di altri tipi di vegetazione in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli nei confronti dei cambiamenti climatici e dei progressi verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile;

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali;

(d)  contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, compreso un monitoraggio dei mercati, tenendo conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione riguardanti tra l'altro la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A norma dell'articolo 7, lettera c), la Commissione finanzia le azioni che riguardano la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni vengono effettuate in collaborazione con il SEE, il JRC, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato.

A norma dell'articolo 7, la Commissione finanzia le azioni che riguardano la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC e dei suoi effetti, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni vengono effettuate in collaborazione con il SEE, il JRC, Eurostat, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato, garantendo nel contempo, nella maggior misura possibile, l'imparzialità, la trasparenza e la disponibilità a titolo gratuito di informazioni.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  nel 2021: l'1% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

(a)  nel 2021: l'1,5% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

Motivazione

Sarebbe opportuno effettuare il prefinanziamento in due anni allo scopo di evitare ritardi nella messa in atto delle misure previste al secondo pilastro.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  nel 2022: l'1% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

(b)  nel 2022: l'1,5% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se in conformità all'articolo 90 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] è stato effettuato un trasferimento da o verso il FEASR non è versato recuperato alcun prefinanziamento supplementare.

3.  Se in conformità all'articolo 90 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] è stato effettuato un trasferimento da o verso il FEASR, può essere versato o recuperato un prefinanziamento supplementare.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il relativo piano strategico della PAC e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicato nella dichiarazione finale di spesa.

4.  Gli interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il relativo piano strategico della PAC o per il programma di intervento regionale e sono dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicato nella dichiarazione finale di spesa.

Motivazione

Nel caso dei piani regionali, oltre che per mantenere la coerenza del presente articolo, gli interessi prodotti sugli importi prefinanziati dovrebbero essere utilizzati per lo stesso piano che li ha generati.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per ciascun piano strategico della PAC sono effettuati pagamenti intermedi. Sono calcolati applicando il tasso di partecipazione per ciascun tipo di intervento alle spese pubbliche effettuate per tale intervento conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. …/... [regolamento sui piani strategici della PAC].

1.  Per ciascun piano strategico della PAC o, se del caso, per ciascun programma di intervento regionale sono effettuati pagamenti intermedi. Sono calcolati applicando il tasso di cofinanziamento per ciascun tipo di intervento alle spese pubbliche effettuate per tale intervento conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. …/... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Motivazione

Chiarimento relativo ai pagamenti intermedi in caso di programmi di intervento regionali.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al [25%] dell'importo totale del contributo del piano strategico della PAC impegnato negli strumenti finanziari nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento;

(a)  l'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al [25%] dell'importo totale del cofinanziamento del piano strategico della PAC impegnato negli strumenti finanziari nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento;

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Una volta ricevuta l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, la Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore al livello dei tipi di interventi del FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione del piano strategico della PAC in questione e alle corrispondenti decisioni di liquidazione. I conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e coprono le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

1.  Una volta ricevuta l'ultima relazione annuale di liquidazione relativa all'attuazione del piano strategico della PAC, la Commissione procede al pagamento del saldo, in base al piano di finanziamento in vigore al livello dei tipi di interventi del FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione del piano strategico della PAC in questione e alle corrispondenti decisioni di liquidazione. I conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e coprono le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se entro il termine fissato al paragrafo 1 la Commissione non ha ricevuto l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione né i documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del piano, il saldo è automaticamente disimpegnato a norma dell'articolo 32.

3.  Se entro il termine fissato al paragrafo 1 la Commissione non ha ricevuto l'ultima relazione annuale di liquidazione relativa all'attuazione né i documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del piano, il saldo è automaticamente disimpegnato a norma dell'articolo 32.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

1.  La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l'importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 3.

3.  In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l'importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 4.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;

(a)  la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 3;

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 34 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) oppure da strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC]. In tali casi gli Stati membri non dichiarano le spese alla Commissione per:

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) oppure da strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC]. In tali casi le spese non sono dichiarate per:

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 6 possono essere finanziate dall'Unione solo se:

Le spese relative alle misure stabilite dal regolamento(UE) n. 1308/2013, dal regolamento (UE) n. 228/2013, dal regolamento (UE) n. 229/2013 e dal regolamento (UE) 1144/2014 possono essere finanziate dall'Unione solo se:

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sono state effettuate secondo le norme applicabili dell'Unione, o

(b)  sono state effettuate secondo le norme applicabili dell'Unione.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  in merito ai tipi di interventi di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]:

soppresso

i)  corrispondono agli output comunicati e

 

ii)  sono state effettuate secondo i sistemi applicabili di governance, senza estendersi alle condizioni di ammissibilità per singoli beneficiari di cui ai piani strategici della PAC nazionali.

 

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le spese relative alle misure stabilite dal regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] possono essere finanziate dall'Unione solo se:

 

(a)   sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti;

 

(b)  corrispondono agli output comunicati;

 

(c)  sono state effettuate secondo i sistemi applicabili di governance, nel rispetto dei requisiti di base dell'Unione, senza estendersi alle condizioni di ammissibilità per singoli beneficiari.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni di cui all'articolo 88 la Commissione constata che le scadenze di pagamento di cui all'articolo 36 non sono rispettate, allo Stato membro è offerta la possibilità di trasmettere osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato membro non trasmette osservazioni nel termine prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente dalla Commissione, questa può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in parola nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

2.  Se in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni di cui all'articolo 88 la Commissione constata che le scadenze di pagamento di cui all'articolo 36 non sono rispettate, allo Stato membro è offerta la possibilità di trasmettere osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato membro non trasmette osservazioni nel termine prestabilito, oppure se la Commissione è giunta alla conclusione che le stesse non sono sufficienti, questa può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in parola nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 30. La Commissione assicura che qualsiasi eventuale riduzione non comporti ritardi aggiuntivi o difficoltà per i beneficiari finali nello Stato membro interessato.

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le riduzioni di cui al presente articolo fanno salvo l'articolo 51.

3.  Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano in conformità del principio di proporzionalità, fatto salvo l'articolo 51.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se gli Stati membri non trasmettono i documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 1, entro le scadenze di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono l'importo totale dei pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve dallo Stato membro interessato i documenti mancanti, a condizione che la data di ricevimento cada nei sei mesi successivi alla scadenza.

Se gli Stati membri non trasmettono i documenti e i dati di cui all'articolo 8 e all'articolo 11, paragrafo 1, entro le scadenze di cui all'articolo 8 e, se del caso, all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], la Commissione adotta atti di esecuzione che sospendono l'importo totale dei pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve dallo Stato membro interessato i documenti mancanti, a condizione che la data di ricevimento cada nei sei mesi successivi alla scadenza.

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, se durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52 constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50% e che lo Stato membro non è in grado di addurre motivi debitamente giustificati, può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

La Commissione, se durante la liquidazione annuale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50% e che lo Stato membro non è in grado di addurre motivi debitamente giustificati, può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di progressi insufficienti o a rilento verso la realizzazione dei target finali stabiliti nel piano strategico nazionale della PAC e monitorati conformemente agli articoli 115 e 116 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC], la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di porre in essere le misure correttive necessarie secondo un piano d'azione contenente chiari indicatori di progresso, da stabilire di concerto con la Commissione.

In caso di progressi insufficienti o a rilento verso le scadenze e laddove il valore dichiarato di uno o più indicatori di risultato stabiliti nel piano strategico nazionale della PAC e monitorati conformemente agli articoli 115 e 116 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] mostri un ammanco superiore al 25 % per l'esercizio di riferimento interessato, gli Stati membri forniscono una motivazione per tale disavanzo.

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione e la procedura d'istituzione di tali piani. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Laddove gli Stati membri non siano in grado di addurre motivi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare e porre in essere un piano d'azione, da stabilire di concerto con la Commissione. Il piano d'azione delinea le necessarie azioni correttive e le tempistiche previste per la sua attuazione.

 

A tal fine la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 100, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione, comprese in particolare una definizione di indicatori di progresso e la procedura d'istituzione di tali piani.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se gli Stati membri non presentanopongono in essere il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Se lo Stato membro non presentapone in essere il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione presentato dallo Stato membro non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare, dopo aver consultato lo Stato membro interessato e avergli dato la possibilità di rispondere, atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30. La Commissione tiene conto dei tempi previsti per l'attuazione del piano d'azione prima di avviare un'eventuale procedura di sospensione.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a decorrere da ... [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento].

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di attuare le misure correttive necessarie secondo un piano d'azione contenente chiari indicatori di progresso, da stabilire di concerto con la Commissione.

In caso di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance, la Commissione chiede allo Stato membro interessato, laddove necessario, di attuare le misure correttive necessarie secondo un piano d'azione contenente chiari indicatori di progresso, da stabilire di concerto con la Commissione.

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 100, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze, per un periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà fissato negli atti di esecuzione di cui al primo comma. Se le condizioni della sospensione persistono la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 53 si tiene conto degli importi sospesi.

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze, tenendo conto delle risultanze dei controlli effettuati dalla Commissione a norma dell'articolo 47, per un periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà fissato negli atti di esecuzione di cui al primo comma. Se le condizioni della sospensione persistono la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 53 si tiene conto degli importi sospesi.

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù primo comma.

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, tengono conto degli atti delegati adottati in virtù del paragrafo 1, secondo comma.

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50% per gli interventi di pagamento diretto;

(a)  anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per gli interventi di pagamento diretto e le misure di cui rispettivamente al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013;

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi fino al 50% nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 68 e 71 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

3.  Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi fino al 50% nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 68 e 71 e del titolo III del capo III del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] nonché della sezione I del capo II del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzo, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.

2.  Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzo, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR rispettivamente e sono prevalentemente destinati alla riserva agricola stabilita nell'ambito del FEAGA entro i limiti di cui all'articolo 14.

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, inclusa la sua interazione con il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e lo sviluppo. Si propone di informare i cittadini sulle sfide affrontate in ambito agricolo e alimentare, informare gli agricoltori e i consumatori, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere un modello agricolo dell'UE più sostenibile e aiutare i cittadini a comprenderlo

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Sono fornite informazioni coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione.

Sono fornite informazioni coerenti, imparziali, basate sui fatti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, mediante un piano di comunicazione.

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi, dettagliate nelle dichiarazioni di spesa.

Motivazione

La delega di potere proposta è troppo ampia. È opportuno limitarla, ad esempio, alle dichiarazioni di spesa, altrimenti potrebbe escludere tutte le spese per le misure di sostegno in un piano strategico della PAC autorizzato.

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione ottiene garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, salvo se ha informato lo Stato membro che non può fare affidamento sul lavoro di un dato organismo di certificazione per un determinato esercizio finanziario e, nella valutazione del rischio, tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione nello Stato membro interessato.

Ai fini dell'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione ottiene garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento e nella valutazione del rischio tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione nello Stato membro interessato, salvo se ha informato lo Stato membro che non può fare affidamento sul suo lavoro.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  se le spese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 e corrispondenti agli interventi di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] trovano corrispondenza nei risultati dichiarati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;

(b)  se le spese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 e corrispondenti agli interventi di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] trovano corrispondenza nei risultati dichiarati nella relazione annuale sulla liquidazione;;

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  se i piani d'azione di cui agli articoli 39 e 40 sono attuati correttamente.

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In caso di gravi carenze individuate nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri e al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 57 del presente regolamento, la Commissione può estendere i suoi controlli per confermare i termini in base ai quali sono state intraprese e controllate le operazioni finanziate dai fondi, al fine di assicurare la conformità di tutti gli interventi di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] al diritto dell'Unione applicabile.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione ha facoltà di proseguire con il monitoraggio esteso fino a quando persistono gravi carenze nel sistema di governance.

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e su altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nel piano strategico della PAC, sui sospetti casi di frode nonché informazioni relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi della sezione 3 del presente capo.

3.  Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e su altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nel piano strategico della PAC, sui sospetti casi di frode nonché informazioni relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi della sezione 3 del presente capo. La Commissione riepiloga tali informazioni e provvede a pubblicare relazioni pluriennali e a trasmetterle al Parlamento europeo. 

Motivazione

L'emendamento è in linea con il principio di trasparenza e mantiene la funzione di controllo del Parlamento europeo, esercitata dalla commissione per il controllo dei bilanci (CONT).

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 51 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Liquidazione finanziaria annuale

Liquidazione annuale

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma degli articoli 52 e 53.

Gli atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 53.

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione degli atti di cui al paragrafo 1, secondo comma e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare.

La Commissione adotta, prima del 15 ottobre dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione, atti di esecuzione intesi a stabilire gli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell'Unione per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, e corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] in cui:

 

(a)  i risultati dichiarati nella relazione annuale sulla liquidazione non corrispondono alle spese di cui agli articoli 5, paragrafo 2, e 6; oppure

 

(b)  l'importo del sostegno per unità si discosta di una percentuale superiore alla variazione fissata nel piano strategico della PAC dello Stato membro per i tipi di interventi soggetti all'articolo 89 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli atti di esecuzione non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell'articolo 53 del presente regolamento.

(Vedasi formulazione dell'articolo 52, paragrafo 1)

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione valuta gli importi che devono essere ridotti in base alla differenza tra la spesa annuale dichiarata per un intervento e l'importo corrispondente all'output dichiarato conformemente al piano strategico nazionale della PAC e tenendo conto delle giustificazioni fornite dallo Stato membro interessato. Tali riduzioni si applicano esclusivamente alle spese dichiarate per il pertinente intervento e sono prive di un output corrispondente.

(Vedasi formulazione dell'articolo 52, paragrafo 2)

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2. Prima di presentare il progetto di atto di esecuzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione, dando a quest'ultimo la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di almeno trenta giorni.

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 al fine di integrare il presente regolamento con norme concernenti:

 

(a)  la liquidazione di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, e alla relativa attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare;

 

(b)  i criteri per le motivazioni dello Stato membro interessato e la metodologia e i criteri per l'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 2.

(Vedasi formulazione dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 52, paragrafo 4)

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 52

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 52

soppresso

Verifica di annuale dei risultati

 

1.  Se alle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 6 e corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, la Commissione adotta atti di esecuzione anteriormente al 15 ottobre dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione, intesi a stabilire gli importi che devono essere ridotti dal finanziamento dell'Unione. Gli atti di esecuzione non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell'articolo 53 del presente regolamento.

 

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

 

2.  La Commissione valuta gli importi che devono essere ridotti in base alla differenza tra la spesa annuale dichiarata per un intervento e l'importo corrispondente all'output dichiarato conformemente al piano strategico nazionale della PAC e tenendo conto delle giustificazioni fornite dallo Stato membro.

 

3.  Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione dà modo allo Stato membro di presentare osservazioni e giustificare le eventuali differenze.

 

4.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sui criteri per la giustificazione degli Stati membri interessati e sulla metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni.

 

5.  

 

La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire norme sulle misure da adottare in relazione all'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, la procedura e le scadenze da rispettare.

 

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

 

(Parte della formulazione dell'articolo 52 è spostata all'articolo 51)

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità delle carenze rilevate.

2.  La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità dell'inosservanza constatata. Tiene altresì debitamente conto del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario arrecato all'Unione. Per l'esclusione si basa sugli importi identificati come indebitamente spesi. Se non è ragionevolmente possibile calcolare l'importo esatto, sono utilizzate correzioni forfettarie in maniera proporzionale.

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme su criteri e metodologia di applicazione delle rettifiche finanziarie.

6.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme su criteri e metodologia di applicazione delle rettifiche finanziarie, comprese le correzioni forfettarie di cui al paragrafo 2.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire le misure da adottare in relazione all'adozione e attuazione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le scadenze da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3, comprese la costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell'organo di conciliazione.

La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 100, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le misure da adottare in relazione all'adozione e attuazione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le scadenze da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3, comprese la costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell'organo di conciliazione.

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 53 bis

 

Recuperi per inosservanza

 

1.  Gli Stati membri chiedono al beneficiario il recupero di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui al piano strategico della PAC e avviano procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

 

2.  Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50 % è a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di portare avanti le procedure di recupero in applicazione dell'articolo 57.

 

3.  Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti la procedura di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

 

(a)   se i costi del recupero già sostenuti e i costi prevedibili sono complessivamente superiori all'importo da recuperare, la quale condizione è da considerarsi soddisfatta qualora:

 

i)  l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un intervento, non comprendente gli interessi, non superi i 100 EUR; oppure

 

ii)  l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un intervento, non comprendente gli interessi, sia compreso tra 100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro interessato applichi, in base al suo diritto nazionale, una soglia pari o superiore all'importo da recuperare per il mancato recupero di crediti nazionali;

 

(b)  se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importi e i relativi interessi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui al piano strategico della PAC, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA nel mese in cui le somme sono effettivamente riscosse.

Gli importi e i relativi interessi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui al piano strategico della PAC che sono calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA nel mese in cui le somme sono effettivamente riscosse.

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 54 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono dare istruzioni all'organismo pagatore, in qualità di entità responsabile per il recupero del debito, di dedurre qualsiasi debito pendente di un beneficiario da qualsivoglia pagamento futuro allo stesso.

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui al piano strategico della PAC, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui al piano strategico della PAC, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo in parte o, in circostanze eccezionali, in toto il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altri interventi di sviluppo rurale del piano strategico della PAC. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC e purché i fondi non siano riassegnati a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi che sono calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, sono riassegnati ad altri interventi di sviluppo rurale del medesimo piano strategico della PAC.

(L'ultima parte del paragrafo 1 è stata spostata al nuovo paragrafo 2 bis)

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri deducono qualsiasi importo indebitamente versato derivato da un'irregolarità irrisolta di un beneficiario, secondo quanto stabilito nel presente articolo, da qualsiasi pagamento futuro a favore di detto beneficiario eseguito dall'organismo pagatore.

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC e purché i fondi non siano riassegnati a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

(Vedasi la formulazione della seconda parte del paragrafo 1 dell'articolo 55)

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali.

2.  Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali. I sistemi di controllo sono descritti nel piano strategico nazionale della PAC a norma dell'articolo 101 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. Tali sistemi di gestione e di controllo possono essere corredati di meccanismi di allarme.

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In caso di sanzioni fissate sotto forma di riduzione dell'importo dell'aiuto o sostegno versato, l'importo della sanzione non deve superare il 100 % dell'importo della domanda di aiuto, della richiesta di pagamento o dell'importo ammissibile cui la sanzione viene applicata.

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In caso di sanzioni sotto forma di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del periodo interessato dall'inadempienza, tale importo non supera una somma equivalente alla percentuale indicata nel secondo comma.

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In caso di sanzioni sotto forma di sospensione, revoca di un'approvazione, riconoscimento o autorizzazione o in caso di esclusione dal diritto di partecipare a un intervento, o beneficiarne, il periodo massimo corrispondente è fissato in tre anni consecutivi, rinnovabili in caso di nuova inadempienza.

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  se l'inosservanza è dovuta a palesi errori del beneficiario riguardo alla domanda di aiuto o alla richiesta di pagamento, riconosciuti dall'organismo pagatore e oggetto di rettifica e adeguamento prima che l'inosservanza sia comunicata al beneficiario;

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  se la gravità, l'entità o la durata dell'inosservanza sono di portata minore.

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 57 bis

 

Rettifica degli errori

 

1.  Gli Stati membri possono decidere di integrare nei loro piani strategici della PAC disposizioni che riconoscano ai beneficiari il diritto di modificare o altrimenti ripristinare la conformità di una dichiarazione amministrativa o di una richiesta di aiuto o di sostegno senza l'applicazione di riduzioni o di sanzioni nei casi in cui:

 

(a)  il beneficiario abbia commesso un errore materiale all'atto di informare sulla propria situazione;

 

(b)  il beneficiario abbia compreso male i criteri di ammissibilità o non abbia rispettato gli impegni e altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti per la propria situazione.

 

Tale diritto alla modifica o alla rimessa in conformità si applica nel caso in cui l'errore o l'inosservanza siano stati commessi in buona fede e non sembrino costituire un tentativo di frode.

 

Spetta alle autorità nazionali competenti valutare la buona fede di un beneficiario.

Motivazione

Il presente emendamento mira a ristabilire un diritto alla regolarizzazione in caso di errore materiale o dovuto alla mancata conoscenza delle regole.

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano il livello di controllo necessario ad una gestione efficiente dei rischi.

Gli Stati membri assicurano il livello di controllo necessario ad una gestione efficiente dei rischi, che può essere inferiore al livello iniziale quando il sistema di gestione e il sistema di controllo funzionano correttamente e quando le percentuali di errori rimangono entro un livello accettabile. L'autorità pertinente costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale, al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio per gli interessi finanziari dell'Unione è più elevato.

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  altre disposizioni sui controlli che gli Stati membri sono tenuti a svolgere per quanto riguarda le misure di cui, rispettivamente, al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

soppresso

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  assicurino un trattamento non discriminatorio, la parità di condizioni e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione;

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  "sistema di identificazione e di registrazione degli animali", il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito con regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio33, o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito con regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio34;

(c)  "sistema di identificazione e di registrazione degli animali", il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito con regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio33 o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito con regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio34 o, se del caso, il sistema di identificazione e registrazione dei suini stabilito dalla direttiva 2008/71/CE del Consiglio34 bis e altre banche dati istituite dagli Stati membri relative agli animali in uso;

__________________

__________________

33 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

33 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

34 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

34 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

 

34 bis Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "sistema senza onere di domanda", un sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati necessari richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri.

(f)  "sistema senza onere di domanda", un sistema di domanda precompilata o di altro tipo per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati necessari richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri.

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  un sistema di monitoraggio delle superfici;

(c)  un sistema di monitoraggio e controllo delle superfici;

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il sistema integrato riposa sulle banche dati elettroniche e sui sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica.

2.  Il sistema integrato riposa sulle banche dati elettroniche e sui sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica (SIG). A tale scopo, i SIG consentono di sovrapporre i dati geospaziali relativi alle parcelle agricole catastali o ai terreni di riferimento a quelli che delimitano zone protette o designate, istituite a norma della legislazione dell'Unione ed elencate all'allegato XI del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], quali i siti Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati e tutti i loro elementi paesaggistici e infrastrutture ecologiche (alberi, siepi, stagni, fasce tampone, margini forestali ecc.)

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

3.  Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione si avvale dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro.

I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro. Le informazioni pertinenti contenute in tali banche dati possono essere fornite anche sotto forma di sintesi.

Motivazione

I costi necessari alla conservazione di tutti i dati destano preoccupazioni. La garanzia di accessibilità per un periodo di dieci anni può essere molto costosa da attuare. Informazioni simili e pertinenti possono essere fornite in modo molto più economico sotto forma di sintesi.

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari e i potenziali beneficiari abbiano accesso a tutti i dati di riferimento e degli attributi riguardanti i terreni che utilizzano o intendono utilizzare, al fine di consentire loro di presentare domande accurate.

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC, gli Stati membri impongono che la domanda sia presentata con il metodo geospaziale fornito dall'autorità competente.

1.  Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC, gli Stati membri impongono che la domanda geospaziale sia presentata utilizzando il modulo fornito dall'autorità competente.

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se uno Stato membro decide di utilizzare un sistema senza onere di domanda, consente all'amministrazione di versare ai beneficiari i pagamenti ammissibili sulla base dei dati contenuti nelle banche dati informatiche ufficiali, se non è intervenuta alcuna modifica, integrandoli, se necessario, con informazioni supplementari qualora siano stati apportati cambiamenti. I dati e le eventuali informazioni supplementari sono confermati dal beneficiario.

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri istituiscono e gestiscono un sistema di monitoraggio delle superfici.

1.  Gli Stati membri istituiscono e gestiscono un sistema di monitoraggio e controllo delle superfici. Per motivi debitamente giustificati, la Commissione può concedere un periodo transitorio per l'istituzione del sistema di monitoraggio e controllo delle superfici agli Stati membri che non si sono avvalsi di recente di detto sistema.

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di monitoraggio delle superfici secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di monitoraggio e controllo delle superfici secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni per l'aiuto di cui all'articolo 63.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni per l'aiuto di cui all'articolo 63. Gli Stati membri, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, effettuano controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.

Emendamento    175

Proposta di regolamento

Articolo 70 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per ciascun intervento di cui all'articolo 63, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a che il campione per i controlli in loco copra almeno il 5 % dei beneficiari. Questa percentuale viene incrementata adeguatamente nel caso sia rilevata un'inosservanza significativa nel contesto di un dato intervento o misura. Gli Stati membri, tuttavia, possono ridurre tale percentuale quando il tasso di errore è a un livello accettabile.

Emendamento    176

Proposta di regolamento

Articolo 70 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I paragrafi 1 e 5 dell'articolo 57 si applicano mutatis mutandis.

soppresso

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Articolo 73 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

(a)  forma e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

Emendamento    178

Proposta di regolamento

Articolo 73 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  caratteristiche di base e norme del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui agli articoli 67 e 68.

(b)  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme riguardanti il contenuto per trasmettere alla Commissione e mettere a sua disposizione i seguenti elementi:

 

i)  le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di controllo e monitoraggio delle superfici;

 

ii)  le misure correttive che dovranno essere attuate dagli Stati membri, di cui agli articoli 66, 67 e 68;

 

iii)  le caratteristiche di base e le norme del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio e controllo delle superfici di cui agli articoli 67 e 68.

Emendamento    179

Proposta di regolamento

Articolo 73 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento    180

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro. Ove necessario, la Commissione invita esperti di paesi terzi, inclusi i paesi in via di sviluppo, al fine di ottenere una valutazione degli impatti esterni dell'attuazione della PAC a livello degli Stati membri.

Motivazione

In uno spirito di cooperazione sana ed efficiente con i paesi terzi, la Commissione dovrebbe rafforzare il suo dialogo con i paesi partner su qualsiasi aspetto che abbia un impatto sul loro processo di sviluppo. I contributi dei partner dell'Unione sono volti a identificare e rimediare alle incoerenze delle politiche dell'UE, specie tra gli aspetti esterni delle politiche interne e delle politiche esterne in quanto tali.

Emendamento    181

Proposta di regolamento

Articolo 79

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 79

soppresso

Programmazione

 

1.  Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 75 nel periodo di controllo successivo.

 

2.  Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

 

(a)  il numero di imprese che saranno sottoposte a controllo e la loro ripartizione per settore, tenuto conto degli importi ad esse imputabili;

 

(b)  i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.

 

3.  I programmi istituiti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.

 

4.  Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis alle modifiche del programma apportate dagli Stati membri.

 

5.  La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.

 

6.  Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono sottoposte a controllo in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma.

 

A norma dell'articolo 101 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a modificare le soglie di cui al primo comma.

 

Emendamento    182

Proposta di regolamento

Capo IV – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità

Sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità per uno sviluppo sostenibile

Motivazione

Il presente emendamento è puramente formale e mira a modificare il termine "condizionalità" con "condizionalità per uno sviluppo sostenibile", tenuto conto dell'integrazione delle misure verdi della PAC (ex inverdimento o "greening") negli elementi obbligatori relativi alla condizionalità.

Emendamento    183

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per assicurare che i beneficiari dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 osservino gli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].

Gli Stati membri predispongono un sistema di controllo per garantire che i seguenti beneficiari adempiano agli obblighi di cui titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC]:

 

(a)  i beneficiari che ricevono pagamenti diretti, come previsto al titolo III del capo II del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

 

(b)  i beneficiari che ricevono i pagamenti annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

 

(c)  i beneficiari che ricevono sostegno ai sensi del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

 

 

Emendamento    184

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  "ripetizione", l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso requisito o di una stessa norma, a condizione che il beneficiario sia stato informato di un'inosservanza anteriore e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio a tale precedente situazione di inosservanza.

Emendamento    185

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nel sistema di controllo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

3.  Per adempiere ai propri obblighi in materia di controllo stabiliti al paragrafo 1, gli Stati membri:

Emendamento    186

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  laddove opportuno, possono impiegare tecniche di telerilevamento o il sistema di monitoraggio delle superfici per eseguire i controlli in loco di cui alla lettera a);

(c)  laddove opportuno e possibile, possono impiegare tecniche di telerilevamento o il sistema di monitoraggio e controllo delle superfici per eseguire i controlli in loco di cui alla lettera a); e

Emendamento    187

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  istituiscono un sistema di allarme rapido;

Emendamento    188

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  stabiliscono i campioni per i controlli di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base all'analisi dei rischi e includono una componente casuale provvedendo a che il campione copra almeno l'1% dei beneficiari dell'aiuto di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].

soppresso

Emendamento    189

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Gli Stati membri stabiliscono i campioni per i controlli di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, da eseguire ogni anno in base all'analisi dei rischi, ai quali possono applicare fattori di ponderazione, e includono una componente casuale provvedendo a che il campione copra almeno l'1 % dei beneficiari dell'aiuto di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento    190

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme relative ai controlli semplificati sugli agricoltori che partecipano ai regimi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento    191

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  La Commissione adotta, per mezzo di atti esecutivi, determinate regole relative alla realizzazione dei controlli di cui al presente articolo, incluse norme che garantiscono che l'analisi dei rischi tenga conto dei seguenti fattori:

 

(a)  la partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto all'articolo 13 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

 

(b)  la partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione, previsto all'articolo 12, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] dal momento che quest'ultimo disciplina le esigenze e le norme coinvolte.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Emendamento    192

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

includono norme sull'applicazione di sanzioni amministrative in caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni in questione. Le norme si basano su una giusta ed equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari.

includono norme sull'applicazione di sanzioni amministrative in caso di cessione di superficie agricola, di azienda agricola o di parti di essa durante l'anno civile considerato o durante gli anni in questione. Le norme si basano su una giusta ed equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari.

Emendamento    193

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore.

(c)  provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa nei casi seguenti:

 

i)  se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore;

 

ii)  se l'inosservanza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica;

 

iii)  se l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e non poteva ragionevolmente essere rilevato dal beneficiario interessato dalla sanzione amministrativa;

 

iv)  se l'inosservanza è dovuta a negligenza lieve.

Emendamento    194

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le sanzioni amministrative di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati nella suddetta sanzione del regolamento suddetto, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 84, paragrafo 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Emendamento    195

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata, ripetizione o intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni sono proporzionate e dissuasive, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della natura, gravità, portata, durata, ripetizione o intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni sono proporzionate e dissuasive, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

Emendamento    196

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'inosservanza è dovuta a negligenza, la percentuale di riduzione è di solito pari al 3% dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

Se l'inosservanza è dovuta a negligenza, la percentuale di riduzione è di solito pari al 3% dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1. La riduzione è determinata sulla base della valutazione della natura e della gravità dell'inosservanza, basata sui criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento    197

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono istituire un sistema di allarme applicabile a singoli casi di inosservanza verificatasi per la prima volta e che, data la limitata rilevanza della gravità, portata e durata, non danno luogo a riduzione o esclusione. Qualora in un successivo controllo nel giro di tre anni civili consecutivi si stabilisca che l'inosservanza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma.

Gli Stati membri istituiscono e utilizzano il sistema di allarme di cui all'articolo 84, paragrafo 3, applicabile a singoli casi di inosservanza verificatasi per la prima volta e che, data la limitata rilevanza della gravità, portata e durata, non danno luogo a riduzione o esclusione. L'autorità competente notifica al beneficiario l'obbligo di adottare misure correttive e propone le eventuali misure da adottare per porre rimedio all'inosservanza. Qualora in un successivo controllo nel giro di tre anni civili consecutivi si stabilisca che l'inosservanza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma.

Emendamento    198

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere una formazione obbligatoria nell'ambito del sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] ai beneficiari che hanno ricevuto un allarme.

Gli Stati membri prevedono una formazione specifica in materia di condizionalità nell'ambito del sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] per i beneficiari che hanno ricevuto un allarme e che possono essere obbligati a parteciparvi.

Emendamento    199

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In caso di ripetizione dell'inosservanza, la percentuale di riduzione è più alta di quella da applicare in caso di inosservanza per negligenza sanzionata per la prima volta.

3.  In caso di ripetizione dell'inosservanza, la percentuale di riduzione è in linea generale pari al 10 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

Emendamento    200

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In caso di ripetizioni consecutive per le quali non sia stata addotta alcuna motivazione giustificata, si ritiene che il beneficiario abbia agito con carattere intenzionale ai sensi del paragrafo 4.

Emendamento    201

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è più alta di quella applicata in caso di ripetizione di cui al paragrafo 3 e può arrivare fino all'esclusione totale dei pagamenti ed essere applicata per uno o più anni civili.

4.  In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari ad almeno il 15 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1 e può arrivare fino all'esclusione totale dei pagamenti ed essere applicata per uno o più anni civili.

Emendamento    202

Proposta di regolamento

Articolo 87 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il 20% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 86.

Gli Stati membri possono trattenere il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 86.

Motivazione

Non vi è alcuna ragione per cui la percentuale debba essere abbassata rispetto al valore attuale. La percentuale dovrebbe rimanere al 25 % poiché gli Stati membri attuano il sistema e si fanno carico delle detrazioni.

Emendamento    203

Proposta di regolamento

Articolo 100 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 100 bis

 

Procedura d'urgenza

 

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 100, paragrafo 6. In tal caso la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento    204

Proposta di regolamento

Articolo 102 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  L'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le pertinenti norme di esecuzione e di delega continuano ad applicarsi in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2020 e prima per il FEAGA, e per il FEASR in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

(a)  L'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, l'articolo 26, paragrafo 5, l'articolo 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le pertinenti norme di esecuzione e di delega continuano ad applicarsi in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2020 e prima per il FEAGA, e per il FEASR in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Emendamento    205

Proposta di regolamento

Articolo 103

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103

soppresso

Disposizioni transitorie

 

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 101 intesi a integrare il presente regolamento con deroghe e supplementi alle disposizioni di cui al presente regolamento, laddove necessario.

 

MOTIVAZIONE

Il 1° giugno 2018 la Commissione europea ha adottato un pacchetto composto da tre proposte legislative per la riforma della politica agricola comune (PAC) 2021-2027, che comprende le norme in materia di "Finanziamento, gestione e monitoraggio" (regolamento (UE) 393/2018). Questo ampio pacchetto legislativo era inizialmente previsto per la fine del 2017. Il ritardo che si è verificato impone una scadenza ravvicinata coincidente con la fine del mandato sia del Parlamento europeo che della Commissione e crea quindi circostanze difficili per l'adozione da parte del colegislatore.

Il ritardo è stato causato anche da una proposta tardiva relativa al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP), presentata solo nel maggio 2018 (COM(2018)321), che stabilisce la dotazione finanziaria per la futura PAC. Lo stanziamento per la PAC ammonta a 365 006 milioni di euro per l'UE-27 (in stanziamenti d'impegno), il che rappresenta una riduzione del 5 % circa. Lo stanziamento per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ammonta a 286,2 miliardi di euro, con una riduzione dell'1,1 %, mentre per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) i 78,8 miliardi di euro rappresentano una riduzione del 15,3 %, sempre rispetto allo scenario di riferimento. Tuttavia, se nel processo di adozione vengono apportate ulteriori modifiche sostanziali ai massimali di bilancio proposti, potrebbe rendersi necessaria anche una revisione della posizione del Parlamento, per cui la decisione finale sulla riforma della PAC è legata all'accordo finale sul QFP.

L'architettura generale del pacchetto PAC comprende tre relazioni: Il regolamento sul finanziamento e la gestione, il regolamento sui piani strategici della PAC, che riunisce sotto un unico ombrello due regolamenti distinti sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale, e il regolamento sull'organizzazione comune di mercato (OCM) unica. A causa di sostanziali sovrapposizioni, il regolamento sui piani strategici e quello sul finanziamento e la gestione devono essere letti e votati insieme.

Per quanto riguarda la base di conoscenze comprovate, la valutazione d'impatto della Commissione manca ampiamente di risposte sulla questione fondamentale della semplificazione, evitando di fornire una quantificazione dettagliata della riduzione degli oneri amministrativi, che in realtà vengono trasferiti dalla Commissione agli Stati membri. Nel frattempo, la Corte dei conti europea ha fornito un'analisi dei risultati dell'attuale PAC, dimostrando che la componente di "inverdimento" dei pagamenti diretti, pur se mossa da buone intenzioni, non ha raggiunto interamente i suoi obiettivi e ha dato luogo a un onere amministrativo significativo.

Il relatore ritiene che la relazione sul finanziamento e la gestione, in particolare, pur facendo parte del pacchetto di riforma della PAC, non possa essere considerata separatamente dall'approccio globale dell'UE ai fondi strutturali (fondi SIE) e innanzitutto dalla proposta di regolamento recante disposizioni comuni (RDC) che funge da regolamento "ombrello" per tutti i fondi pluriennali dell'UE. Sia il regolamento recante disposizioni comuni che il regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio fanno riferimento anche al quadro generale definito nel regolamento finanziario, che copre tutti i modelli di gestione (diretta, indiretta e concorrente) e fornisce le definizioni di base (compresa la governance) e le condizioni (compresi l'audit e il controllo). Il regolamento recante disposizioni comuni contempla sia l'orientamento all'efficacia che l'orientamento ai risultati, la definizione di tappe fondamentali con un collegamento agli esborsi sulla base di indicatori di risultato e l'uso di opzioni semplificate in materia di costi, quali tassi forfettari, importi forfettari e costi unitari standardizzati, che il relatore ritiene siano strumenti vitali anche nella gestione del FEASR. Chiarisce altresì l'interconnessione tra l'iniziativa LEADER (finanziata dal FEASR) e le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dei fondi SIE.

Nella risoluzione del Parlamento europeo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" (P8_TA(2018)0224) del maggio 2017, che verte sulla comunicazione della Commissione avente lo stesso titolo (COM(2017)0713), le questioni chiave sollevate riguardano un sistema di governance semplice e trasparente, un modello di attuazione orientato ai risultati che funzioni correttamente e l'integrazione delle varie misure agroambientali e climatiche in una struttura coerente e semplificata.

La modifica sostanziale della nuova proposta di riforma della PAC, che il relatore considera positiva, è un passaggio dalla conformità ai risultati, trasferendo nel contempo molte più responsabilità dalla Commissione agli Stati membri, anche per quanto riguarda la gestione e i controlli, come indicato nel regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio.

Le questioni chiave del progetto di relazione del PE mirano pertanto a stabilire un quadro legislativo che consenta di migliorare l'attuazione di una gestione e di un controllo della PAC semplificati e modernizzati.

Sistema di governance: il duplice obiettivo di una struttura semplice e completa è raggiunto attraverso una riorganizzazione quasi integrale del sistema proposto dalla Commissione, segnatamente chiarendo la struttura e le competenze delle istituzioni, ora maggiori in numero, quali l'organismo di coordinamento e il comitato di monitoraggio, e specificando i loro compiti aggiuntivi (organismo di certificazione) al fine di garantire efficienza, trasparenza e responsabilità;

Obblighi di comunicazione: il passaggio da un sistema di comunicazione basato esclusivamente sull'output (di carattere finanziario) a un sistema misto basato sull'output e sui risultati (performance) comporta la riduzione della supervisione della Commissione e l'aumento degli obblighi supplementari di comunicazione da parte degli Stati membri. Al fine di limitare l'inevitabile aumento dell'onere amministrativo (esame annuale dell'efficacia dell'attuazione), garantendo al tempo stesso la pertinenza e la qualità del nuovo sistema basato sui risultati (indicatori di risultato dell'attuazione), si propone un adeguamento del ciclo di comunicazione;

Riserva di crisi: viene ripristinato il ruolo cruciale di un meccanismo di crisi adeguatamente finanziato, indipendente e ben mirato limitandone campo di applicazione alle sole crisi (nessun intervento sul mercato), consentendo nel contempo di ampliare la base di finanziamento sia nel quadro della PAC che al di fuori di essa e mantenendo il principio proposto relativamente ai riporti;

Sanzioni e controlli: la soglia di esclusione dalle sanzioni è ripristinata a 1 250 euro per beneficiario e fino a 10 ha di terreno ammissibile, come importante passo avanti verso la semplificazione per i piccoli agricoltori; nel contempo è rafforzata la necessità di controlli in loco basati sul rischio condotti dagli Stati membri; migliore disponibilità dei dati satellitari della Commissione per contribuire a migliorare i controlli; introduzione di un sistema comune di aumento graduale del livello di sanzioni in caso di inadempienza ripetuta al fine di ripristinare un certo grado di armonizzazione;

Servizi di consulenza aziendale: si tratta di un elemento essenziale del sistema di attuazione della PAC e dovrebbe quindi rimanere nel regolamento orizzontale, insieme a norme più dettagliate per garantire l'accesso dei beneficiari in tutti gli Stati membri come condizione preliminare per una politica agricola moderna in tutta l'UE;

Controllo democratico: le proposte contengono un enorme numero di deleghe di poteri, che saranno oggetto di decisione in una fase successiva e che era necessario rivedere e rielaborare onde mantenere un equilibrio tra le istituzioni.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore delle proposte legislative una volta adottate dai colegislatori, è utile ricordare che ciò ha richiesto due anni di misure transitorie per lo scorso periodo di programmazione della PAC, senza tuttavia coincidere né con la fine del mandato del Parlamento e della Commissione né con l'introduzione di nuovi compiti e strutture. Per dare agli Stati membri il tempo di istituire i nuovi sistemi, si renderà quindi necessaria l'adozione in tempo utile di uno strumento giuridico globale che disciplini le necessarie disposizioni transitorie, in particolare il nuovo approccio basato sull'efficacia dell'attuazione.

PARERE DELLA commissione per lo sviluppo (12.2.2019)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Relatore per parere: Maria Heubuch

BREVE MOTIVAZIONE

L'obbligo dell'UE per la coerenza delle politiche per lo sviluppo è codificato nell'articolo 208 del trattato di Lisbona: l'UE si impegna a tenere conto degli obiettivi di sviluppo in tutte le politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo e a evitare contraddizioni tra queste politiche. La sicurezza alimentare e l'agricoltura sostenibile sono settori prioritari della cooperazione allo sviluppo dell'UE. Il quadro politico pertinente dell'UE[1] (2010) sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) per la sicurezza alimentare globale e pone in evidenza la politica agricola comune dell'UE (PAC).

Sebbene l'incoerenza della PAC con gli obiettivi di sviluppo sia diminuita dopo la graduale eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione, permangono problemi di incoerenza. Effetti negativi per lo sviluppo possono risultare dalle sovvenzioni della PAC e da misure di sostegno al mercato che danno luogo a un aumento delle esportazioni o delle importazioni di alcune merci destinate o provenienti da paesi in via di sviluppo, nonché a effetti negativi sul clima dovuti ad una produzione agricola basata su un uso intensivo delle risorse.

Il "regolamento orizzontale" che si sta modificando prevede l'adeguamento delle regole in materia di finanziamento, gestione e monitoraggio per le varie misure della PAC. Tali "interventi" sono finanziati a partire dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), cui spesso è fatto riferimento come ai due "pilastri" della PAC. Dopo il 2021, la PAC disporrà di un nuovo modello di attuazione che attribuisce agli Stati membri maggiore responsabilità nella definizione delle priorità nazionali. Questo nuovo modello va di pari passo con uno spostamento dalla conformità ai risultati e la condizionalità è un elemento importante della PAC.

Il relatore accoglie con favore il passaggio ad un nuovo approccio della PAC basato sui risultati, che può essere benefico per la coerenza con le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo, clima e ambiente, anche se, tenuto conto del fatto che gli Stati membri fissano loro stessi degli obiettivi nei piani nazionali, esiste un margine di manovra importante per un'ambizione ridotta e una corsa al ribasso. Un'analisi di tale proposta legislativa dal punto di vista della coerenza delle politiche per lo sviluppo dimostra che quest'ultima non è presa in considerazione in maniera sufficiente nelle norme in materia di finanziamento, gestione e monitoraggio.

Il relatore propone pertanto di modificare il regolamento al fine di introdurre un più forte impegno a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo e per garantire un'adeguata consultazione delle parti interessate durante le diverse fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione della PAC, tra cui:

-  Maggiore impegno e chiarimento degli obblighi sia dell'UE sia degli Stati membri di rispettare gli obblighi del TFUE per quanto riguarda la coerenza delle politiche per lo sviluppo, l'agenda 2030 e l'accordo di Parigi.

-  Monitoraggio sistematico degli indicatori in materia di coerenza delle politiche per lo sviluppo, OSS e obiettivi climatici, e impronta globale della PAC. Estensione del meccanismo di monitoraggio per i mercati agricoli per tracciare i flussi commerciali esterni dei prodotti sensibili verso e dai paesi partner in via di sviluppo.

-  Consultazione con una vasta gamma di soggetti interessati, inclusi i partner e gli esperti in materia di sviluppo, prima di definire i piani strategici della PAC degli Stati membri.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 208,

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide, alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti nelle aree rurali, favorendo l'inclusione sociale, riducendo i divari in termini di sviluppo tra le diverse aree, sostenendo la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici, portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La comunicazione sottolinea inoltre la dimensione globale della PAC e afferma l'impegno dell'Unione volto a rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. La PAC dovrebbe inoltre essere riformata per rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile e in relazione al suo impatto sui paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo, garantendo che le popolazioni dispongano di alimenti nutrienti, sicuri e sani e promuovendo lo sviluppo sostenibile e una gestione efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua, il suolo e l'aria, per proteggere la biodiversità e preservare gli habitat e i paesaggi, in linea con gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione, tra cui l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici .

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

(3)  È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione all'agricoltura sostenibile. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, anche per quanto riguarda la coerenza delle politiche per lo sviluppo, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC alle loro esigenze specifiche e ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis)  L'attuazione della PAC dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo, come indicato all'articolo 208 del trattato, compresa, tra l'altro, l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In linea con tale coerenza politica, le misure adottate ai sensi del presente regolamento non dovrebbero mettere a repentaglio né la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati, né il rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Motivazione

A norma dell'articolo 208 TFUE, tutte le politiche dell'UE devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Agevolare lo sviluppo agricolo dei paesi in via di sviluppo e rafforzare la sicurezza alimentare mondiale rappresentano importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE. La PAC si ripercuote anche all'esterno dell'Unione, influenzando in particolare gli scambi agricoli. Il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo richiede che le potenziali ripercussioni sui mercati agricoli locali e sui produttori locali dei paesi in via di sviluppo siano monitorate e, ove possibile, evitate.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Coinvolgere gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri è un requisito fondamentale nell'ambito del nuovo modello di attuazione, al fine di avere la ragionevole garanzia del conseguimento degli obiettivi e dei target finali stabiliti nei pertinenti piani strategici della PAC attraverso gli interventi finanziati dal bilancio dell'Unione. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate dall'Unione per gli interventi di cui al regolamento sui piani strategici della PAC dovrebbero produrre output consoni e dovrebbero rispettare i requisiti di base dell'Unione e i sistemi di governance.

(11)  Coinvolgere gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri è un requisito fondamentale nell'ambito del nuovo modello di attuazione, al fine di avere la ragionevole garanzia del conseguimento degli obiettivi e dei target finali stabiliti nei pertinenti piani strategici della PAC attraverso gli interventi finanziati dal bilancio dell'Unione. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate dall'Unione per gli interventi di cui al regolamento sui piani strategici della PAC dovrebbero produrre output consoni e dovrebbero rispettare i requisiti di base dell'Unione e i sistemi di governance. Dovrebbero altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse finanziarie dell'Unione, dovrebbe essere consultata una vasta gamma di soggetti interessati in merito alla pianificazione e all'assegnazione dei fondi dell'Unione e nazionali. Tale consultazione dovrebbe essere organizzata sia dagli Stati membri prima di definire i loro piani strategici della PAC, sia dalla Commissione prima di approvare le strategie nazionali. I partner di sviluppo dovrebbero essere inclusi per questioni relative alla coerenza delle politiche per lo sviluppo e gli impatti della PAC sulle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Al fine di fornire alla Commissione gli strumenti per assolvere alle proprie responsabilità quanto all'assicurazione della coerenza delle politiche per lo sviluppo nell'attuazione della CAP come stabilito dal regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC])], è opportuno ampliare le capacità di monitoraggio onde agevolare il controllo degli effetti esterni della PAC, in particolare per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  Alla luce del nuovo modello di attuazione della PAC, con la relativa enfasi sui risultati, è necessario misurare i risultati e gli effetti in relazione a tutti gli obiettivi della PAC come previsto dagli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], al fine di garantire che i fondi della PAC siano utilizzati in modo efficace.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter)  Secondo il principio dell'efficienza di bilancio, i fondi pubblici non andrebbero spesi nel quadro della PAC per attività che creano costi aggiuntivi dal punto di vista ambientale, della salute pubblica o di aiuti allo sviluppo. Tali attività dannose non dovrebbero ricevere i finanziamenti della PAC. Di conseguenza, per assicurare che la PAC e le spese dell'UE siano efficaci, la nozione di rischio per gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione dovrebbe includere i rischi per l'ambiente, la salute pubblica e la coerenza delle politiche per lo sviluppo. Ciò servirà altresì a garantire la coerenza della PAC e di altre priorità e obiettivi dell'Unione. L'efficienza della spesa pubblica va conseguita riducendo al massimo i costi aggiuntivi in altre aree.

Motivazione

I costi derivanti dagli impatti sull'ambiente, la salute pubblica, le strutture sociali o lo sviluppo sono trasferiti ad altre aree di spesa pubblica, inclusa la spesa dell'UE. Ciò significa che laddove la spesa non è gestita in modo efficiente, si sostengono costi aggiuntivi, ad esempio effettuando pagamenti che comportano una sovrapproduzione, per poi sostenere costi per far fronte alle crisi o promuovere lo sviluppo. Si rischia inoltre di pagare per pratiche agricole inquinanti, per poi sostenere i costi di pulizia o ripristino degli ecosistemi o per la depurazione dell'acqua potabile.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d'azione o se il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

(30)  Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. Il piano d'azione dovrebbe essere elaborato con la partecipazione dei partner di cui all'articolo 94. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d'azione o se il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione. Si dovrebbe prestare particolare attenzione al rispetto della legislazione dell'Unione in materia di ambiente nonché degli impegni dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli obblighi a titolo del trattato.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Come prevedeva il regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti quando sussistono gravi carenze nei sistemi di governance, compresa l'inosservanza dei requisiti di base dell'Unione e l'inaffidabilità della comunicazione. È tuttavia necessario rivedere le condizioni per la sospensione dei pagamenti, al fine di rendere più efficiente il meccanismo. Le conseguenze finanziarie di tali sospensioni dovrebbero essere decise nell'ambito di una procedura di verifica della conformità ad hoc.

(31)  Come prevedeva il regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti quando sussistono gravi carenze nei sistemi di governance, compresa l'inosservanza dei requisiti di base dell'Unione e l'inaffidabilità della comunicazione. L'incoerenza tra l'attuazione della PAC e altre politiche dell'Unione, tra cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), gli obblighi in materia di clima, ambiente e diritti umani dovrebbe essere considerata come una grave carenza nei sistemi di governance degli Stati membri. È tuttavia necessario rivedere le condizioni per la sospensione dei pagamenti, al fine di rendere più efficiente il meccanismo. Le conseguenze finanziarie di tali sospensioni dovrebbero essere decise nell'ambito di una procedura di verifica della conformità ad hoc.

Motivazione

Tenendo conto della necessità che la politica agricola comune sia coerente con la politica di sviluppo dell'UE, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura (COM(2017) 713 final) nonché dal Consiglio e dagli Stati membri nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 2017, le incoerenze tra l'attuazione della PAC e i più ampi obiettivi esterni dell'Unione devono essere soggette a sanzioni se risultanti da azioni deliberate.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  A norma dell'articolo 317 del trattato la Commissione dà esecuzione al bilancio dell'Unione in cooperazione con gli Stati membri. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di decidere, mediante atti di esecuzione, se le spese effettuate dagli Stati membri sono conformi al diritto dell'Unione. È opportuno conferire agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide delle conseguenze finanziarie della mancata osservanza.

(41)  A norma dell'articolo 317 del trattato la Commissione dà esecuzione al bilancio dell'Unione in cooperazione con gli Stati membri. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di decidere, mediante atti di esecuzione, se le spese effettuate dagli Stati membri sono conformi al diritto, alle priorità e agli accordi internazionali dell'Unione, tra cui l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Tra tali obiettivi, occorre prestare particolare attenzione al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, nonché agli obiettivi politici dell'Unione in materia di clima e di ambiente di cui all'articolo 191 del trattato. La politica agricola e il suo finanziamento non dovrebbero ostacolare il funzionamento di altre politiche dell'Unione. È opportuno conferire agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide delle conseguenze finanziarie della mancata osservanza.

Motivazione

Tenendo conto della necessità che la politica agricola comune sia coerente con la politica di sviluppo dell'UE, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura (COM(2017) 713 final) nonché dal Consiglio e dagli Stati membri nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 2017, le incoerenze tra l'attuazione della PAC e i più ampi obiettivi esterni dell'Unione devono essere soggette a sanzioni se risultanti da azioni deliberate.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  La comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" ha stabilito che il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima e il contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione sono un orientamento strategico della futura PAC. Di conseguenza, la condivisione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici a livello nazionale e dell'Unione. È quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti a fini climatici e ambientali, raccolti attraverso il sistema integrato, siano condivisi tra le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Al fine di migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche per l'elaborazione di statistiche europee, è necessario altresì prevedere che i dati del sistema integrato siano messi a disposizione a fini statistici degli organismi che fanno parte del sistema statistico europeo.

(49)  La comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" ha stabilito che il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima e il contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione sono un orientamento strategico della futura PAC. La comunicazione sottolinea inoltre la dimensione globale della PAC e afferma l'impegno dell'Unione volto a rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. Di conseguenza, a livello nazionale e dell'Unione, la condivisione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici e per motivi legati alla coerenza delle politiche per lo sviluppo e per assicurare la coerenza con le altre politiche interne ed esterne dell'Unione a livello nazionale e dell'Unione. È quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti per tali fini, raccolti attraverso il sistema integrato, siano condivisi tra le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Al fine di migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche per l'elaborazione di statistiche europee, è necessario altresì prevedere che i dati del sistema integrato siano messi a disposizione a fini statistici degli organismi che fanno parte del sistema statistico europeo.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(49 bis)  Un orientamento strategico supplementare volto a garantire la coerenza dei risultati commerciali del settore agroalimentare relativo alla PAC con la politica dell'Unione in materia di sviluppo deve altresì essere rispettato nella pianificazione e attuazione da parte degli Stati membri delle politiche e degli strumenti della PAC, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo del sostegno accoppiato facoltativo e della riserva agricola per far fronte alle situazioni di crisi del mercato.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debitrici stabilite nei paesi terzi.

(53)  Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno e del rispetto degli obblighi in materia di coerenza delle politiche per lo sviluppo, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debitrici stabilite nei paesi terzi. Tale sistema dovrebbe contribuire a identificare le incoerenze tra l'attuazione della PAC e gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione. Il sistema di documentazione dovrebbe sottolineare il contributo o l'impatto delle imprese di cui sopra nei paesi terzi in relazione all'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tale documentazione dovrebbe altresì sottolineare il contributo della PAC, in particolare per quanto riguarda la sua dimensione esterna, agli obiettivi di sviluppo dell'Unione quali previsti dall'articolo 208 del trattato.

Motivazione

In uno spirito di cooperazione sana ed efficiente con i paesi terzi, la Commissione deve rafforzare il suo dialogo con i paesi partner su qualsiasi aspetto che abbia un impatto sul loro processo di sviluppo, sia direttamente nel quadro delle politiche dell'Unione o al di fuori di esso. I contributi dei partner dell'Unione sono volti a identificare e rimediare alle incoerenze delle politiche dell'UE e la raccolta e la condivisione di dati devono facilitare tale processo.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)  La condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni.

(55)  La condizionalità è un elemento importante della PAC al fine di assicurare che i pagamenti raggiungano un alto grado di sostenibilità, ad esempio per quanto riguarda l'uso dei pesticidi, e garantire condizioni di parità per gli agricoltori tra gli Stati membri e al loro interno, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche la salute pubblica e il benessere degli animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire tali condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sulla condizionalità nonché i controlli e le sanzioni in caso di inosservanza.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione

Emendamento

(67)  In tale contesto dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla società civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni contro le frodi e ogni altro uso improprio degli stanziamenti pubblici.

(67)  In tale contesto dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla società civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni contro le frodi e ogni altro uso improprio degli stanziamenti pubblici. I soggetti interessati di cui sopra dovrebbero inoltre essere incoraggiati a sottolineare e a comunicare al consigliere-auditore della Commissione istituito dal regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] le incoerenze tra l'attuazione della PAC e le politiche dell'Unione esistenti, specialmente tenendo in considerazione le politiche dell'Unione in materia di ambiente e di sviluppo.

Motivazione

L'UE si è impegnata a riconoscere e rafforzare il principio della partecipazione degli attori non statali al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo dei partner dei paesi terzi con il "Consenso dell'UE in materia di sviluppo" del 2005, ribadito nel "Nuovo consenso in materia di sviluppo" del 2017. La funzione di consigliere-auditore della Commissione è stata istituita negli emendamenti al regolamento sui piani strategici.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 82

Testo della Commissione

Emendamento

(82)  Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi degli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei controlli in tutta l'Unione.

(82)  Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi degli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che dovrebbero includere il principio di efficienza di bilancio non consentendo pagamenti della PAC che generano costi aggiuntivi per il bilancio dell'Unione, e le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei controlli in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto stabilire altresì regole atte a garantire la coerenza tra l'attuazione della PAC da parte degli Stati membri e le altre politiche dell'Unione, prestando particolare attenzione ai requisiti ambientali di cui agli articoli 11 e 191 del trattato nonché agli obblighi in termini di coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato.

Motivazione

I costi derivanti dagli impatti sull'ambiente, la salute pubblica, le strutture sociali o lo sviluppo sono trasferiti ad altre aree di spesa pubblica, inclusa la spesa dell'UE. Ciò significa che laddove la spesa non è gestita in modo efficiente, si sostengono costi aggiuntivi, ad esempio effettuando pagamenti che comportano una sovrapproduzione, per poi sostenere costi per far fronte alle crisi o promuovere lo sviluppo. Si rischia inoltre di pagare per pratiche agricole inquinanti, per poi sostenere i costi di pulizia o ripristino degli ecosistemi o per la depurazione dell'acqua potabile.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

(a)  le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni nonché l'attuazione della PAC, dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

Motivazione

A norma dell'articolo 208 TFUE, tutte le politiche dell'UE devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Rafforzare la sicurezza alimentare globale e favorire lo sviluppo di sistemi agricoli solidi nei paesi in via di sviluppo sono importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE e degli OSS. La regolamentazione del settore agricolo nel mercato interno ha implicazioni dirette per la salute di tali sistemi nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità all'articolo 23;

(c)  le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole e la partecipazione degli Stati membri alle pratiche agricole coerenti con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in conformità all'articolo 23;

Motivazione

A norma dell'articolo 208 TFUE, tutte le politiche dell'UE devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Rafforzare la sicurezza alimentare globale e favorire lo sviluppo di sistemi agricoli solidi nei paesi in via di sviluppo sono importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE e degli OSS. La regolamentazione del settore agricolo nel mercato interno ha implicazioni dirette per la salute di tali sistemi nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate nell'ambito della PAC nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

(f)  gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate nell'ambito della PAC nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI) con il coinvolgimento di tutti i pertinenti attori sociali, conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], in particolare i soggetti interessati a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, gli esperti del mondo accademico e le ONG;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  il contributo alle misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

(h)  il contributo alle misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, anche per quanto riguarda le conseguenze globali della PAC, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale, adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)  gli effetti della PAC sui paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  promuovere e garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

(d)  promuovere e garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione e di quelle derivanti dai relativi accordi internazionali conclusi dall'Unione.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;

(a)  gestire in modo equo e sostenibile i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale, anche istituendo ed ampliando i meccanismi di monitoraggio del mercato a livello regionale e globale, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo;

Motivazione

Il monitoraggio è necessario per capire gli effetti esterni sulle politiche interne dell'UE nei paesi in via di sviluppo, e quindi conseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo. Analogamente, come stabilito dall'articolo 191 TFUE, la PAC e il suo finanziamento non dovrebbero ostacolare il conseguimento degli OSS o degli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali;

(b)  garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali e il monitoraggio dei progressi concernenti l'attuazione delle prassi agricole che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici e degli obiettivi stabiliti nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

Motivazione

Il monitoraggio è necessario per capire gli effetti esterni sulle politiche interne dell'UE nei paesi in via di sviluppo. Analogamente, come stabilito dall'articolo 191 TFUE, gli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima e di ambiente, la PAC e il suo finanziamento non devono ostacolare il conseguimento degli OSS o degli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali;

(d)  contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali, garantendo anche la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A norma dell'articolo 7, lettera c), la Commissione finanzia le azioni che riguardano la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni vengono effettuate in collaborazione con il SEE, il JRC, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato.

A norma dell'articolo 7, lettera c), la Commissione finanzia le azioni che riguardano la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC e i suoi effetti, sia all'interno sia all'esterno dell'Unione, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo e l'aggiornamento dei dati e dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni vengono effettuate in collaborazione con il SEE, il JRC, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo la società civile e il settore privato. Ciò include la condivisione dell'accesso e il contributo a iniziative e fonti di dati internazionali inclusa l'UNFCCC nonché a dati climatici e ambientali, e dati e/o informazioni che contribuiscono alla trasparenza dei mercati mondiali o al monitoraggio del conseguimento degli OSS.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 bis

 

Monitoraggio della coerenza delle politiche per lo sviluppo

 

1.  A norma dell'articolo 208 del trattato, l'impatto della PAC sui sistemi alimentari e sulla sicurezza alimentare a lungo termine nei paesi in via di sviluppo è soggetto a valutazioni periodiche e indipendenti. Detto monitoraggio rivolge particolare attenzione all'impatto dei flussi commerciali agroalimentari tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo in relazione a:

 

(a)    produzione, trasformazione e distribuzione alimentare nei paesi meno sviluppati;

 

(b)    produttori locali e agricoltrici;

 

(c)   prodotti considerati sensibili dai paesi in via di sviluppo,

 

(d)    prodotti provenienti da settori nei quali sono stati concessi pagamenti accoppiati a titolo della PAC e dove sono state messe in atto misure di gestione della crisi della PAC.

 

2.  La valutazione esamina i dati provenienti dagli osservatori del mercato dell'Unione, dagli studi di casi, dalle relazioni sugli OSS, nonché le prove fornite dai paesi partner e da altre parti interessate, come le organizzazioni della società civile. A tal fine, la portata settoriale e geografica degli osservatori del mercato dell'Unione è estesa a prodotti ritenuti sensibili dai paesi partner, includendo i paesi meno sviluppati. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 100 integrando il presente regolamento mediante la definizione dell'ambito e della procedura per la valutazione.

 

3.  Qualora i dati del monitoraggio indichino il rischio di effetti negativi sulla produzione e la lavorazione agroalimentare o sulla sicurezza alimentare di un paese in via di sviluppo, la Commissione emette un allarme sollecitando una consultazione tra l'Unione e le comunità agricole interessate, nonché con i governi dei paesi partner al fine di concordare possibili misure. Per le parti interessate sono previste misure di tutela sociale.

 

4.  Qualora si verifichino effetti negativi senza che sia stato emesso un allarme, la parte interessata può presentare un reclamo. I reclami sono ricevuti dal relatore permanente del Parlamento europeo per la coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono gestiti dai consiglieri-auditori della Commissione. I gruppi o le altre parti interessate possono presentare prove.

 

5.  La Commissione trasmette una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della valutazione, ai dati ricevuti e alla risposta programmatica dell'Unione.

Motivazione

Questa procedura intende stabilire un meccanismo per monitorare contemporaneamente la coerenza delle politiche per lo sviluppo e consentire alla Commissione di ricevere i segnali dei mercati e delle comunità potenzialmente interessate. In questo modo si amplia il ruolo degli osservatori dei mercati già esistenti. Il consigliere-auditore esiste già in seno alla Commissione europea e il ruolo potrebbe essere introdotto anche nelle delegazioni UE con competenze relative al commercio e all'agricoltura.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le norme relative ai finanziamenti previsti all'articolo 7, lettere b) e c);

(a)  le norme relative ai finanziamenti previsti all'articolo 7, lettere b), c) e k);

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)  non arrecano danni a livello sociale o ambientale e sono coerenti con gli obiettivi politici dell'UE e gli impegni e obblighi internazionali di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC],

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se gli Stati membri non presentano né pongono in essere il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Se gli Stati membri non presentano né pongono in essere il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione o non è conforme agli accordi internazionali stipulati dall'UE e al principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Le informazioni finanziate a norma dell'articolo 7, lettera e), hanno in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente, il benessere animale, il mantenimento delle strutture sociali nelle aree rurali, nonché la sua dimensione globale, assumendo nel contempo la responsabilità per l'impatto della PAC, in particolare, sui paesi in via di sviluppo, nonché a informare i cittadini, a seguito di crisi, attraverso campagne informative imparziali e obiettive, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere un modello agricolo sostenibile dell'Unione e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli sistematici destinati anche ai settori in cui il rischio di errori è più alto.

Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli sistematici destinati anche ai settori in cui il rischio di errori è più alto e dove la natura di tali rischi è suscettibile di causare danni maggiori a livello ambientale, climatico e di salute pubblica o degli animali.

Motivazione

In questo modo si adegua il concetto di rischio al nuovo modello di attuazione. Il principio di "rischio per i fondi" seguito finora dovrebbe essere inteso anche come utilizzo efficiente della spesa dell'UE e dei fondi pubblici degli Stati membri: ciò significa che, secondo il principio di efficienza di bilancio, la PAC non dovrebbe consentire l'uso di fondi pubblici che comportano costi aggiuntivi, poiché tali costi esternalizzati finiscono per essere successivamente coperti da fondi pubblici.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I controlli non sono svolti a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

I controlli non sono svolti dagli Stati membri a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Tali controlli sistematici di conformità e di coerenza sono eseguiti a livello dell'Unione o altro livello appropriato.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolte mediante il sistema integrato e che sono rilevanti per la Commissione per l'analisi, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto della PAC, dei piani strategici della PAC e degli interventi sostenuti in merito agli obiettivi di sviluppo dell'Unione e in merito ai paesi in via di sviluppo siano condivise gratuitamente con la Commissione e, se del caso, con gli organismi nazionali degli Stati membri responsabili dell'elaborazione dei piani strategici della PAC e con le autorità nazionali di gestione dei piani strategici della PAC.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 76 bis

 

Prova di investimenti responsabili e buone pratiche

 

Le imprese che desiderano che i loro investimenti e buone pratiche che possono compensare gli effetti negativi siano tenuti in considerazione nel quadro della valutazione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], forniscono alla Commissione le prove necessarie.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro. Ove necessario, la Commissione invita esperti di paesi terzi, inclusi i paesi in via di sviluppo, al fine di ottenere una valutazione degli impatti esterni dell'attuazione della PAC a livello degli Stati membri.

Motivazione

In uno spirito di cooperazione sana ed efficiente con i paesi terzi, la Commissione dovrebbe rafforzare il suo dialogo con i paesi partner su qualsiasi aspetto che abbia un impatto sul loro processo di sviluppo. I contributi dei partner dell'Unione sono volti a identificare e rimediare alle incoerenze delle politiche dell'UE, in particolare tra gli aspetti esterni delle politiche interne e delle politiche esterne in quanto tali.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 83 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  la produzione di prove di cui all'articolo 76 bis per quanto riguarda gli investimenti responsabili e le buone pratiche;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

5.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Maria Heubuch

11.7.2018

Esame in commissione

19.11.2018

 

 

 

Approvazione

7.2.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare COM(2010)127 final. Bruxelles, Commissione europea, 31 marzo 2010.

PARERE DELLA commissione per i bilanci (23.11.2018)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Relatore per parere: Zbigniew Kuźmiuk

BREVE MOTIVAZIONE

Con la proposta di regolamento orizzontale sulla PAC (COM(2018)0393), la Commissione propone di mantenere l'attuale struttura di finanziamento della PAC basata sul FEAGA e sul FEASR. Le misure annuali di applicazione generale per il primo pilastro sarebbero integrate da misure nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro.

La proposta della Commissione relativa al QFP per il periodo 2021-2027 indica che l'importo destinato alla PAC ammonta a 324,3 miliardi di EUR a prezzi costanti. I due pilastri della PAC vengono mantenuti. A prezzi costanti, la dotazione della Commissione per i pagamenti diretti e le misure di mercato ammonterebbe a 254,2 miliardi di EUR mentre quella per lo sviluppo delle aree rurali a 70 miliardi di EUR.

Il relatore è contrario alla riduzione dei finanziamenti dell'UE alla PAC. Questi tagli significativi [31,896 miliardi di EUR in meno (11 %) a prezzi costanti (2018) per il primo pilastro; 26,675 miliardi di EUR in meno (28 %) a prezzi costanti (2018) per il secondo pilastro] ai fondi dell'UE per la PAC potrebbero incidere negativamente sulla capacità di conseguire gli obiettivi di tale politica. Le conseguenze sarebbero negative non solo per le aree rurali. In particolare, la netta riduzione dei finanziamenti per il secondo pilastro potrebbe frenare il processo di riduzione del divario tra le aree rurali dei vari Stati membri. Si rischia inoltre di colpire in modo sproporzionato gli Stati meno abbienti e più bisognosi di una maggiore convergenza economica. Un effetto simile potrebbe derivare dall'aumento del cofinanziamento nazionale ai fondi per il secondo pilastro della PAC.

Ad avviso del relatore le maggiori ambizioni ambientali e climatiche della PAC dovrebbero essere accompagnate da risorse di bilancio più ingenti per tali obiettivi. Al contrario, imporre requisiti troppo ambiziosi e complicati agli agricoltori determinerà effetti negativi sugli obiettivi e i risultati prefissi dalla PAC.

Il relatore insiste sulla necessità di garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori sul mercato unico dell'UE. Gli agricoltori che operano sul mercato interno dell'UE devono soddisfare requisiti di produzione sempre più rigorosi a livello unionale. Il relatore si dichiara pertanto a favore di una convergenza totale dei pagamenti diretti tra gli Stati membri e insiste sulla necessità di ultimare il processo di livellamento dei pagamenti diretti nelle prospettive finanziarie per il periodo 2021-2027. Il calendario proposto dalla Commissione per il livellamento dei pagamenti diretti perpetuerebbe sproporzioni gravi, ingiustificate e incoerenti con i nuovi obiettivi della PAC tra gli agricoltori che operano sul mercato unico.

Il relatore ritiene che la nuova riserva agricola creata nell'ambito del FEAGA dovrebbe costituire una voce di bilancio separata con finanziamenti specifici entro i limiti annui del FEAGA per il periodo 2021-2027, senza erodere le risorse per i pagamenti diretti.

Il relatore propone di ripristinare la deroga all'applicazione del meccanismo di disciplina finanziaria per gli agricoltori che percepiscono aiuti diretti per un importo massimo di 2 000 EUR. Applicare tale meccanismo a tutti i beneficiari dei pagamenti, come proposto dalla Commissione, non servirà a realizzare l'obiettivo di una distribuzione più equilibrata del sostegno diretto tra aziende di dimensioni diverse.

La Commissione propone di sostituire il principio N+3, attualmente in vigore per il disimpegno degli impegni di bilancio in sospeso destinati a interventi di sviluppo rurale, con il principio N+2. Il relatore ritiene tuttavia che tale proposta renderebbe meno flessibile l'esecuzione dei piani strategici della PAC, rischiando di far perdere risorse agli Stati membri.

Il relatore chiede di aumentare l'importo degli anticipi, versati agli Stati membri e destinati a realizzare gli interventi finanziati a titolo del FEASR, fino al 5 % per il primo anno di esecuzione del piano strategico della PAC (ossia il 2021).

In virtù del nuovo modello di attuazione della PAC, illustrato nella proposta di regolamento, aumentano le circostanze in cui la Commissione può sospendere i pagamenti. Già oggi, tuttavia, gli Stati membri che gestiscono programmi finanziati con risorse della PAC si impegnano a stanziare e spendere tali risorse in modo efficiente.

Ad avviso del relatore, la proposta di stabilire obiettivi intermedi annuali non determinerà un migliore orientamento della PAC ai risultati ma creerà ostacoli amministrativi e un rischio finanziario maggiore per Stati membri e agricoltori.

Il relatore propone di sopprimere parti dell'articolo 15 allo scopo di semplificare le norme in materia di rimborsi, che, a suo avviso, dovrebbero essere enunciate in un atto di esecuzione e non nell'atto di base sotto forma di principio.

Propone inoltre di sopprimere l'articolo 35 in quanto la facoltà di utilizzare la riserva di efficacia deve dipendere dai risultati ma l'ammissibilità dei costi a livello di beneficiario non dovrebbe essere associata "agli output comunicati". Tale tipo di impostazione limita e ostacola notevolmente la programmazione e l'attuazione degli strumenti.

Secondo il parere del relatore occorre sopprimere gli articoli 37, 38 e 39 a causa delle ripercussioni finanziarie sugli Stati membri legate al fatto che la Commissione può decidere unilateralmente di sospendere i pagamenti. La Commissione, in sede di proposta, non ha spiegato il modo in cui il sistema di esecuzione del piano strategico pluriennale contribuirebbe meglio al conseguimento degli obiettivi rispetto al principio N+3.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Nella risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (2018/2714(RSP), il Parlamento europeo ha deplorato il fatto che la proposta della Commissione del 2 maggio 2018 sul QFP 2021-2027 comporta una riduzione del 15 % del bilancio della politica agricola comune, e si è dichiarato contrario, in particolare, a qualsiasi taglio radicale che incida negativamente sulla natura stessa e sugli obiettivi di tale politica. In tale contesto ha altresì contestato la proposta di ridurre di oltre il 25 % il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  Tenendo conto dell'importanza dei pagamenti diretti e di tutti gli altri pagamenti nel primo pilastro come pure dei fondi del secondo pilastro per gli agricoltori, che contribuiscono in modo significativo agli investimenti e all'occupazione nelle aree rurali, e visto il ruolo fondamentale della politica agricola comune, gli ingenti tagli previsti per il secondo pilastro della PAC non sono accettabili. Pertanto, è essenziale mantenere i finanziamenti destinati alla politica agricola comune nel periodo 2021-2027 per l'UE-27 almeno allo stesso livello del bilancio 2014-2020, iscrivendo nel contempo in bilancio l'importo iniziale per la riserva per le crisi nel settore agricolo: 383,255 miliardi di EUR a prezzi 2018 (vale a dire 431,946 miliardi di EUR a prezzi correnti).

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)  L'agricoltura non deve subire alcun danno finanziario a seguito di decisioni politiche quali il recesso del Regno Unito dall'UE o il finanziamento di nuove politiche europee.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. Tuttavia, la soglia di 2 000 EUR dovrebbe essere abolita. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di gravi crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati solo all'esercizio successivo. Al fine di semplificare in modo significativo l'attuazione per i beneficiari e per le amministrazioni nazionali, occorre utilizzare un meccanismo di riporto che si applichi agli importi non utilizzati della riserva per le crisi nel settore agricolo istituita nel 2020. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi. Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2020, è necessaria una seconda deroga, dato che l'importo inutilizzato della riserva disponibile alla fine del 2020 dovrebbe essere riportato all'esercizio 2021 nella corrispondente linea della nuova riserva agricola, non nelle linee di bilancio che coprono gli interventi sotto forma di pagamenti diretti nell'ambito del piano strategico della PAC.

(14)  Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di gravi crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati solo all'esercizio successivo. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi.

Motivazione

Occorre mantenere la deroga all'applicazione del meccanismo di disciplina finanziaria per gli agricoltori che percepiscono aiuti diretti per un importo massimo di 2 000 EUR. Applicare tale meccanismo a tutti i beneficiari dei pagamenti, come proposto dalla Commissione, non servirà a realizzare l'obiettivo di una distribuzione più equilibrata del sostegno diretto tra aziende di dimensioni diverse. La nuova riserva agricola dovrebbe costituire una voce di bilancio separata, da finanziare senza erodere le risorse per i pagamenti diretti.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  È essenziale uniformare il livello dei pagamenti diretti tra gli Stati membri al fine di garantire condizioni di parità nel mercato unico dell'UE. È urgentemente necessaria un'equa distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, sono necessarie disposizioni in merito agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento, al disimpegno e alle interruzioni di pagamento. Gli interventi di sviluppo rurale sono finanziati a titolo del bilancio dell'Unione in base a impegni versati in rate annuali. È opportuno che gli Stati membri possano attingere ai Fondi del bilancio dell'Unione non appena sono approvati i piani strategici della PAC. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento opportunamente limitato per garantire un flusso regolare di fondi che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nell'ambito degli interventi nei tempi dovuti.

(22)  Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR istituita con riguardo alle pertinenti linee del regolamento recante disposizioni comuni, sono necessarie disposizioni in merito agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento, al disimpegno e alle interruzioni di pagamento. Gli interventi di sviluppo rurale sono finanziati a titolo del bilancio dell'Unione in base a impegni versati in rate annuali. È opportuno che gli Stati membri possano attingere ai Fondi del bilancio dell'Unione non appena sono approvati i piani strategici della PAC. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento opportunamente limitato per garantire un flusso regolare di fondi che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nell'ambito degli interventi nei tempi dovuti.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

(a)  una calamità naturale che colpisce seriamente l'azienda;

Motivazione

La definizione dei fenomeni atmosferici considerati calamità naturali è fissata in base al diritto nazionale. Una suddivisione in gradi delle calamità naturali causerà problemi di interpretazione da evitare.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma del regolamento finanziario.

Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma può essere prorogato dalla Commissione al 1° maggio, su richiesta dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma del regolamento finanziario.

Motivazione

Il calendario proposto di quattro mesi per il completamento, la certificazione e la procedura del comitato di gestione della relazione sull'efficacia potrebbe risultare problematico e sarebbe più breve di quello attualmente in vigore per la rendicontazione nell'ambito del secondo pilastro. È opportuno prevedere un periodo sufficiente per la raccolta delle informazioni.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, l'importo totale non utilizzato della riserva per le crisi disponibile alla fine dell'esercizio 2020 è riportato all'esercizio 2021 senza essere riversato nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e messo a disposizione per finanziare la riserva agricola.

soppresso

Motivazione

Occorre abbandonare la proposta della Commissione di non restituire agli agricoltori nel 2021 l'importo non utilizzato della riserva per le crisi 2020 sotto forma di un aumento dei pagamenti diretti. La nuova riserva agricola dovrebbe costituire una voce di bilancio separata (con finanziamenti specifici entro i limiti previsti per il 2021), senza ridurre le risorse per i pagamenti diretti rispetto al periodo 2014-2020. I pagamenti a titolo di tale riserva sono infatti destinati a misure di mercato nel contesto del prossimo QFP.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il tasso di adeguamento si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.

Motivazione

Occorre mantenere la deroga all'applicazione del meccanismo di disciplina finanziaria per gli agricoltori che percepiscono aiuti diretti per un importo massimo di 2 000 EUR. Applicare tale meccanismo a tutti i beneficiari dei pagamenti, come proposto dalla Commissione, non servirà a realizzare l'obiettivo di una distribuzione più equilibrata del sostegno diretto tra aziende di dimensioni diverse. Tale modifica comporta dei costi aggiuntivi per l'adeguamento dei sistemi informatici.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per gli interventi di pagamento diretto;

(a)  anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 75 % per gli interventi di pagamento diretto;

Motivazione

In uno spirito di semplificazione, sarebbero giustificati calendari e percentuali armonizzati per gli anticipi tra gli interventi in materia di pagamenti diretti e gli interventi per lo sviluppo rurale.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altri interventi di sviluppo rurale del piano strategico della PAC. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC e purché i fondi non siano riassegnati a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altre operazioni di sviluppo rurale del piano strategico della PAC. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC e purché i fondi non siano riassegnati a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

Motivazione

In linea con la proposta di legislazione dell'UE, la parola "intervento" equivale a uno strumento di sostegno (articolo 3, lettera c), della proposta di regolamento sui piani strategici della PAC). In base all'articolo 55 proposto dalla Commissione, i fondi recuperati dal beneficiario dovrebbero essere destinati alla realizzazione di un'altra operazione ma non "tornerebbero" a far parte del bilancio assegnato all'operazione dalla quale sono stati recuperati. Non c'è alcun motivo di merito per cui i fondi recuperati da un beneficiario X non possano essere utilizzati per un'operazione realizzata correttamente dal beneficiario Y nel quadro del medesimo strumento di sostegno.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

11.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Zbigniew Kuźmiuk

9.7.2018

Esame in commissione

26.9.2018

 

 

 

Approvazione

21.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

3

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE DELLA commissione per il controllo dei bilanci (13.2.2019)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Relatore per parere: Claudia Schmidt

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per il controllo dei bilanci accoglie con favore il tentativo della Commissione di effettuare una transizione da un modello di attuazione della PAC basato sulla conformità a un modello basato sui risultati.

Cionondimeno, come dichiarato dalla Corte dei conti europea nel suo parere n. 7/2018, "tale evoluzione non dispenserebbe dall'obbligo di controllare la legittimità e la regolarità". Sebbene nella proposta della Commissione il ruolo di vigilanza degli Stati membri non subisca modifiche, secondo la Corte dei conti il controllo della legalità e della regolarità da parte degli organismi di certificazione non sarebbe più obbligatorio. Non è chiaro se il controllo degli organismi di certificazione includa le definizioni e i criteri di ammissibilità specifici enunciati nei piani strategici della PAC. Le comunicazioni e le garanzie che la Commissione ottiene variano significativamente. La Commissione non riceverebbe né le statistiche di controllo dagli organismi pagatori, né garanzie sui pagamenti a favore dei singoli agricoltori da parte degli organismi di certificazione.

Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione rimane responsabile, in ultima istanza, dell'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, inclusi i pagamenti effettuati all'interno degli Stati membri stessi. La proposta della Commissione risulterà in un indebolimento della responsabilità di quest'ultima in tale ambito.

La Commissione non sarebbe più in grado di quantificare in quale misura i pagamenti hanno violato le norme. La proposta renderebbe altresì più difficoltosa l'applicazione di un approccio di audit unico, in particolare a causa del più limitato ruolo degli organismi di certificazione. I recenti omicidi di giornalisti investigativi ci ricordano che in questo momento è opportuno non allentare la catena di controlli dell'UE sulle transazioni finanziarie fino ai beneficiari finali.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché adattandoli e trasferendo la ricerca e l'innovazione dai laboratori ai campi e ai mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  A norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuazione della PAC è coerente con gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, compresa, tra l'altro, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento non dovrebbero mettere a repentaglio né la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS), né il rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici nel quadro dell'accordo di Parigi.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale e tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni.

(10)  Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale e tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni. Gli organismi pagatori dovrebbero consolidare il loro ruolo di consulenti degli agricoltori e profondere sforzi finalizzati a semplificare le procedure e a garantire il rispetto delle norme a livello europeo. Inoltre, in riconoscimento del nuovo modello di attuazione, gli Stati membri istituiscono un organismo di mediazione e ricorso indipendente dal punto di vista funzionale, dotato della competenza richiesta e che rappresenti i soggetti interessati;

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. Tuttavia, la soglia di 2 000 EUR dovrebbe essere abolita. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di gravi crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati solo all'esercizio successivo. Al fine di semplificare in modo significativo l'attuazione per i beneficiari e per le amministrazioni nazionali, occorre utilizzare un meccanismo di riporto che si applichi agli importi non utilizzati della riserva per le crisi nel settore agricolo istituita nel 2020. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi. Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2020, è necessaria una seconda deroga, dato che l'importo inutilizzato della riserva disponibile alla fine del 2020 dovrebbe essere riportato all'esercizio 2021 nella corrispondente linea della nuova riserva agricola, non nelle linee di bilancio che coprono gli interventi sotto forma di pagamenti diretti nell'ambito del piano strategico della PAC.

(14)  Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. Tuttavia, la soglia di 2 000 EUR dovrebbe essere abolita. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di gravi crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. La riserva per le crisi dovrebbe essere uno strumento operativo flessibile, un meccanismo che consenta all'UE di rispondere meglio alle crisi che hanno ripercussioni su qualsivoglia settore agricolo a livello dell'intera Unione, in particolare in termini economici. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati solo all'esercizio successivo. Al fine di semplificare in modo significativo l'attuazione per i beneficiari e per le amministrazioni nazionali, occorre utilizzare un meccanismo di riporto che si applichi agli importi non utilizzati della riserva per le crisi nel settore agricolo istituita nel 2020. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi. Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2020, è necessaria una seconda deroga, dato che l'importo inutilizzato della riserva disponibile alla fine del 2020 dovrebbe essere riportato all'esercizio 2021 nella corrispondente linea della nuova riserva agricola, non nelle linee di bilancio che coprono gli interventi sotto forma di pagamenti diretti nell'ambito del piano strategico della PAC.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d'azione o se il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

(30)  Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d'azione o se il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione. Si dovrebbe prestare particolare attenzione al rispetto della legislazione dell'Unione in materia ambientale, nonché agli impegni dell'UE e degli Stati membri in relazione all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e agli obblighi derivanti dai trattati. 

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  È opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici.

(47)  È opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici. L'utilizzo di tale tecnologia dovrebbe essere finalizzato a limitare il numero di ispezioni in loco richieste presso le aziende agricole e a ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori. 

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Il sistema integrato, nell'ambito dei sistemi di governance che dovrebbero essere istituiti per attuare la PAC, dovrebbe garantire che i dati aggregati forniti nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione siano affidabili e verificabili. Data l'importanza di un buon funzionamento del sistema integrato, è necessario stabilire requisiti di qualità. Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare inoltre le carenze e, se richiesto dalla Commissione, definire un piano d'azione.

(48)  Il sistema integrato, nell'ambito dei sistemi di governance che dovrebbero essere istituiti per attuare la PAC, dovrebbe garantire che i dati aggregati forniti nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione siano accurati, affidabili e verificabili. Data l'importanza di un buon funzionamento del sistema integrato, è necessario stabilire requisiti di qualità. Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare inoltre le carenze e, se richiesto dalla Commissione, definire un piano d'azione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57)  Sebbene gli Stati membri debbano poter stabilire i dettagli delle sanzioni, queste ultime dovrebbero essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non dovrebbero pregiudicare altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione. Per assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, è necessario stabilire una percentuale di sanzione minima a livello di Unione per le prime inosservanze causate da negligenza, mentre la reiterazione dovrebbe comportare una percentuale maggiore e l'intenzionalità dovrebbe comportare l'esclusione totale dal pagamento. Per garantire la proporzionalità delle sanzioni, se l'inosservanza è di scarsa entità e si verifica per la prima volta, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre un sistema di allarme.

(57)  Sebbene gli Stati membri debbano poter stabilire i dettagli delle sanzioni, queste ultime dovrebbero essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non dovrebbero pregiudicare altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione. Per assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, è necessario stabilire una percentuale di sanzione minima a livello di Unione per le prime inosservanze causate da negligenza, mentre la reiterazione dovrebbe comportare una percentuale maggiore e l'intenzionalità dovrebbe comportare l'esclusione totale dal pagamento. Per garantire la proporzionalità delle sanzioni, se l'inosservanza è di scarsa entità e si verifica per la prima volta, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre un sistema di allarme rapido e poter concedere ai beneficiari il diritto di regolarizzare la propria situazione personale.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69)  Per conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'uso degli stanziamenti dei Fondi, è necessario rendere pubbliche alcune informazioni sui beneficiari. Tali informazioni dovrebbero comprendere i dati sull'identità del beneficiario, l'importo concesso e il fondo da cui esso proviene, nonché la finalità e la natura dell'intervento o della misura considerati. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata e al loro diritto alla protezione dei dati personali, entrambi diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(69)  Per conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'uso degli stanziamenti dei Fondi, è necessario rendere pubbliche alcune informazioni sui beneficiari. Tali informazioni dovrebbero comprendere i dati sull'identità del beneficiario, l'importo concesso e il fondo da cui esso proviene, nonché la finalità e la natura dell'intervento o della misura considerati, e dovrebbero essere pubblicate in formato aperto e leggibile elettronicamente. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata e al loro diritto alla protezione dei dati personali, entrambi diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  "sistemi di governance", gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], compreso il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC];

(b)  "sistemi di governance", gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], compresi gli obblighi degli Stati membri in materia di tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione, di cui all'articolo 57 del presente regolamento, e il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC];

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate nell'ambito della PAC nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

(f)  gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate nell'ambito della PAC, comprese le consultazioni con i soggetti interessati a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, con gli esperti accademici e con le ONG, nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  le spese relative alle misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari. ;

(d)  le spese per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione, con particolare riferimento alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) 1144/2014, sono legittime e regolari. ;

Motivazione

È fondamentale che gli organismi di certificazione forniscano un parere su tutte le spese versate ai beneficiari finali per le quali è stato richiesto il rimborso alla Commissione.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria ed è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo e dagli organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio della PAC.

2.  L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria, non solo dal punto di vista della gestione finanziaria ma anche relativamente al conseguimento degli obiettivi stabiliti per gli interventi e i pagamenti per la remunerazione dei beni pubblici. Tutti i dati e le informazioni utilizzati al fine di consentire agli organismi di certificazione di garantire che si stiano effettivamente raggiungendo gli obiettivi e i traguardi relativi alla PAC, così come le ipotesi formulate, sono resi disponibili in modo trasparente, si basano su elementi concreti e sono verificabili da terze parti. L'organismo di certificazione è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo e dagli organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio della PAC.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 6 possono essere finanziate dall'Unione solo se:

Le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 possono essere finanziate dall'Unione solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti e:

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  sono state effettuate conformemente alle norme applicabili dell'Unione, o

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a bis)  in merito ai tipi di interventi di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC],

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  sono state effettuate secondo i sistemi applicabili di governance, senza estendersi alle condizioni di ammissibilità per singoli beneficiari di cui ai piani strategici della PAC nazionali.

ii)  sono state effettuate secondo i sistemi applicabili di governance, estendendosi alle condizioni di ammissibilità per singoli beneficiari di cui ai piani strategici della PAC nazionali.

Motivazione

Il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità per i beneficiari individuali, comprese quelle riportate nei piani strategici nazionali, deve essere garantito dagli organismi pagatori conformemente al principio del regime di audit unico.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La lettera c), punto i), del primo comma non si applica agli anticipi versati ai beneficiari per i tipi d'intervento di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

La lettera b), punto i), del primo comma non si applica agli anticipi versati ai beneficiari per i tipi d'intervento di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di attuare le misure correttive necessarie secondo un piano d'azione contenente chiari indicatori di progresso, da stabilire di concerto con la Commissione.

In caso di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance, la Commissione chiede allo Stato membro interessato, laddove necessario, di attuare le misure correttive necessarie secondo un piano d'azione contenente chiari indicatori di progresso, da stabilire di concerto con la Commissione.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 46

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione ottiene garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, salvo se ha informato lo Stato membro che non può fare affidamento sul lavoro di un dato organismo di certificazione per un determinato esercizio finanziario e, nella valutazione del rischio, tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione nello Stato membro interessato.

Ai fini dell'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione può ottenere garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, salvo se ha informato lo Stato membro che non può fare affidamento sul lavoro di un dato organismo di certificazione per un determinato esercizio finanziario e, nella valutazione del rischio, tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione nello Stato membro interessato.

Motivazione

Il regime di audit unico non implica che la Commissione sia tenuta a ottenere garanzie dal lavoro degli organismi degli Stati membri.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma non si applica ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici nazionali della PAC e nelle disposizioni nazionali.

Il primo comma non si estende ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici nazionali della PAC e nelle disposizioni nazionali.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prendono precauzioni adeguate per assicurare che le sanzioni applicate di cui al paragrafo 1, lettera d), siano proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inosservanza constatata.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I controlli delle operazioni che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all'[articolo 52 RDC], del regolamento (UE).../... sono svolti solo al livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari.

I controlli delle operazioni che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all'[articolo 52 RDC], del regolamento (UE).../... sono svolti al livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I controlli non sono svolti a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

I controlli possono essere svolti anche a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

3.  Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione si avvale, laddove necessario, dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri registrano e conservano i dati e la documentazione relativa agli output comunicati nel quadro della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, di cui all'articolo 52, e ai progressi compiuti in direzione dei target finali fissati nel piano strategico della PAC e monitorati in conformità all'articolo 115 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri limitano, a norma del regolamento (UE) 2016/679, l'accesso del pubblico alle serie di dati di cui ai paragrafi 3 e 4, laddove la riservatezza dei dati personali risulti compromessa.

5.  Gli Stati membri possono limitare, a norma del regolamento (UE) 2016/679, l'accesso del pubblico alle serie di dati di cui ai paragrafi 3 e 4, laddove la riservatezza dei dati personali risulti compromessa.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di controllo e gestione in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme di condizionalità.

(Non concerne la versione italiana)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

11.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Claudia Schmidt

12.7.2018

Approvazione

29.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE DELLA commissione per lo sviluppo regionale (23.1.2019)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Relatore per parere: Franc Bogovič

BREVE MOTIVAZIONE

Le proposte sul futuro della politica agricola comune (PAC) presentano un nuovo modello di attuazione per la PAC dopo il 2020. Il pacchetto di riforma proposto dalla Commissione include la proposta di risoluzione sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (che mira a sostituire l'attuale regolamento orizzontale (UE) n. 1306/2013).

La commissione REGI ha designato l'on. Bogovič relatore per parere su questo fascicolo. Il relatore concorda con il concetto del modello di attuazione della PAC proposto, che presenta una sussidiarietà e una flessibilità maggiori per gli Stati membri nell'attuazione della politica, in modo che la PAC risulti più vicina ai beneficiari (in maggioranza agricoltori).

Inoltre il relatore accoglie con favore il proseguimento dell'attuale struttura di finanziamento della PAC, divisa in due pilastri, ossia il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e la stabilità proposta dalla Commissione per quanto riguarda la struttura degli organismi di governance.

Tuttavia il relatore non è sicuro che il nuovo modello di attuazione garantisca la semplificazione e una minore burocrazia. Probabilmente i beneficiari della PAC otterranno vari elementi di semplificazione, ma per le amministrazioni regionali e nazionali, che dovranno attuare una nuova politica basata sui risultati, la semplificazione non è certa. L'on. Bogovič è inoltre preoccupato che gli indicatori di efficacia dell'attuazione saranno difficili da definire e monitorare e che il loro ruolo strategico possa essere considerato invece uno strumento di controllo, in particolare al momento della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione (articolo 52).

Pertanto il relatore propone, tra altri aspetti importanti, le seguenti modifiche alla proposta della Commissione:

- poiché il monitoraggio dell'efficacia dell'attuazione e logicamente dell'affidabilità dei dati disponibili può presuppore una maggiore complessità nell'attuazione della PAC e cambiare il ruolo di alcuni organismi di governance, il relatore ritiene importante che il Parlamento europeo svolga un ruolo più prominente nelle discussioni connesse all'attuazione di talune disposizioni (articoli 52 e 53);

- al fine di garantire la coerenza, il relatore ritiene che taluni dettagli dovrebbe figurare nell'atto di base anziché essere coperti da atti di esecuzione (articolo 39);

- il nuovo modello di attuazione della PAC non può essere applicato nel 2021, anziché nel 2023, e pertanto è necessario un periodo transitorio più lungo tra gli attuali regolamenti PAC e quelli futuri (articolo 104);

- il decesso del beneficiario, la sua incapacità professionale di lunga durata e altri casi motivati definiti dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC dovrebbero essere inclusi tra le deroghe in casi di forza maggiore e circostanze eccezionali (articolo 3);

- essendo uno dei principi guida del regolamento finanziario, il principio di proporzionalità deve essere mantenuto nelle attuali proposte – in particolare in relazione agli oneri amministrativi per gli agricoltori, le autorità competenti e le procedure di riconoscimento (considerando 47 e articoli 9 e 10).

Infine il relatore ritiene fondamentale preservare le sinergie tra il FEASR e i fondi strutturali a vantaggio delle zone rurali; occorre garantire le complementarietà ed evitare tutti gli ostacoli legislativi.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile e lo sviluppo rurale.

Motivazione

Lo sviluppo rurale in quanto parte integrante della PAC dovrebbe essere incluso negli obiettivi per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre norme che complichino l'utilizzo del FEAGA e del FEASR da parte dei beneficiari.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  È necessario adottare misure per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri nonché per la definizione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e di ottenere la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo, dei sistemi di comunicazione e la certificazione dei conti annuali da parte di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza del sistema dei controlli da effettuare a livello nazionale, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli oneri amministrativi e di audit a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.

(9)  È necessario adottare misure per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri nonché per la definizione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e di ottenere la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo, dei sistemi di comunicazione e la certificazione dei conti annuali da parte di organismi indipendenti. Nel caso in cui gli organismi pagatori ritardino i pagamenti a causa di errori amministrativi, gli agricoltori interessati dovrebbero ricevere una compensazione finanziaria per questi ritardi. Inoltre, per garantire la trasparenza del sistema dei controlli da effettuare a livello nazionale, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli oneri amministrativi e di audit a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale e tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni.

(10)  Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale o regionale e tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni. Nelle loro relazioni con gli agricoltori, gli organismi pagatori dovrebbero cercare di semplificare le procedure.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. Tuttavia, la soglia di 2 000 EUR dovrebbe essere abolita. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di gravi crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati solo all'esercizio successivo. Al fine di semplificare in modo significativo l'attuazione per i beneficiari e per le amministrazioni nazionali, occorre utilizzare un meccanismo di riporto che si applichi agli importi non utilizzati della riserva per le crisi nel settore agricolo istituita nel 2020. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi. Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2020, è necessaria una seconda deroga, dato che l'importo inutilizzato della riserva disponibile alla fine del 2020 dovrebbe essere riportato all'esercizio 2021 nella corrispondente linea della nuova riserva agricola, non nelle linee di bilancio che coprono gli interventi sotto forma di pagamenti diretti nell'ambito del piano strategico della PAC.

(14)  Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. Tuttavia, la soglia di 2 000 EUR dovrebbe essere abolita. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di gravi crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati solo all'esercizio successivo. Al fine di semplificare in modo significativo l'attuazione per i beneficiari e per le amministrazioni nazionali, occorre utilizzare un meccanismo di riporto che si applichi agli importi non utilizzati della riserva per le crisi nel settore agricolo istituita nel 2020. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali e per gli agricoltori è opportuno stabilire di non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2% del massimale annuo del FEAGA.

(15)  Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali e per gli agricoltori e di garantire procedure quanto più semplificate possibile, è opportuno stabilire di non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2 % del massimale annuo del FEAGA.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Al fine di fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio della spesa agricola e monitorare le risorse agricole a medio e a lungo termine, è necessario prevedere il ricorso al sistema agrometeorologico nonché l'acquisizione e il perfezionamento dei dati satellitari.

(21)  Al fine di fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio della spesa agricola, effettuare una valutazione e fornire aiuti tempestivi in risposta alle catastrofi naturali e monitorare le risorse agricole a medio e a lungo termine, è necessario prevedere il ricorso al sistema agrometeorologico nonché l'acquisizione e il perfezionamento dei dati satellitari.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  In base alla struttura e alle caratteristiche fondamentali del nuovo modello di attuazione della PAC, l'ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli Stati membri per il finanziamento unionale non dovrebbe più dipendere dalla legalità e dalla regolarità dei pagamenti ai singoli beneficiari. Per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], i pagamenti degli Stati membri dovrebbero invece essere ammissibili se a essi corrispondono output consoni e conformi ai requisiti di base dell'Unione.

(25)  In base alla struttura e alle caratteristiche fondamentali del nuovo modello di attuazione della PAC, l'ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli Stati membri per il finanziamento unionale non dovrebbe più dipendere dalla legalità e dalla regolarità dei pagamenti ai singoli beneficiari. Per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], i pagamenti degli Stati membri dovrebbero invece essere ammissibili se a essi corrispondono output consoni e conformi ai requisiti di base dell'Unione. Occorre sottolineare che il nuovo modello di attuazione della PAC non dovrebbe eliminare la necessità di controllare la legittimità e la regolarità delle spese.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Entro il 15 febbraio dell'anno N+1 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i conti annuali e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sulla realizzazione del piano strategico della PAC. Se tali documenti non vengono trasmessi, impedendo così alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l'ammissibilità delle spese rispetto agli output comunicati, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili e interrompere il rimborso trimestrale fino al ricevimento dei documenti.

(28)  Entro il 15 aprile dell'anno N+1 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i conti annuali e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sulla realizzazione del piano strategico della PAC. Se tali documenti non vengono trasmessi, impedendo così alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l'ammissibilità delle spese rispetto agli output comunicati, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili e interrompere il rimborso trimestrale fino al ricevimento dei documenti.

Motivazione

Il periodo di quattro mesi per il completamento, la certificazione e la procedura del comitato di monitoraggio della relazione sull'efficacia dell'attuazione potrebbe risultare problematico. Sarebbe più breve dell'attuale periodo per la rendicontazione nell'ambito del secondo pilastro. Pertanto si propone come data per la trasmissione dei conti annuali e della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sulla realizzazione dei piani strategici della PAC il 15 aprile dell'anno N+1.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  È opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici.

(47)  È opportuno mantenere a un livello adeguato i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni, tenendo nel contempo in debito conto la proporzionalità e la necessità di evitare l'imposizione di oneri amministrativi inutili agli agricoltori e agli organi amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici.

Motivazione

Il principio di proporzionalità è uno dei principi fondamentali nel regolamento finanziario. Tale ruolo deve essere mantenuto anche nella proposta di regolamento orizzontale sulla PAC. In questo caso si fa riferimento agli oneri amministrativi sugli agricoltori e gli organi amministrativi.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  "sistemi di governance", gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], compreso il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC];

(b)  "sistemi di governance", gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento, tranne l'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, e i requisiti di base dell'Unione stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], compreso il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC];

Motivazione

L'introduzione della locuzione "sistema di governance", che ha un significato più ampio rispetto a "sistema di gestione e di controllo" a livello del regolamento orizzontale sulla PAC, supera i requisiti di base dell'Unione. Il concetto di governance è più ampio di quello di gestione e pertanto include, ad esempio, tra gli organismi di governance l'autorità competente.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

(a)  una calamità naturale che colpisce seriamente l'azienda;

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  il decesso del beneficiario;

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 3 non prevede come caso di forza maggiore il decesso del beneficiario e la sua incapacità professionale di lunga durata, attualmente riconosciuti invece come forza maggiore nel regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare l'elenco delle situazioni che saranno riconosciute come casi di forza maggiore nei loro piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 3 non prevede come caso di forza maggiore il decesso del beneficiario e la sua incapacità professionale di lunga durata, attualmente riconosciuti invece come forza maggiore nel regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare l'elenco delle situazioni che saranno riconosciute come casi di forza maggiore nei loro piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater)  altri casi motivati definiti dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC.

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 3 non prevede come caso di forza maggiore il decesso del beneficiario e la sua incapacità professionale di lunga durata, attualmente riconosciuti invece come forza maggiore nel regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare l'elenco delle situazioni che saranno riconosciute come casi di forza maggiore nei loro piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione agli interventi di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione agli interventi di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC di cui al titolo III, capo IV, e alle azioni ai sensi dell'articolo 112 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Motivazione

Il FEASR dovrebbe finanziare anche le azioni connesse all'assistenza tecnica, su iniziativa degli Stati membri.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 7 - comma 1 - lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)  i costi indiretti e i costi diretti per il personale sostenuti dalle comunità rurali locali e da altri soggetti locali analoghi che attuano le operazioni dell'iniziativa LEADER, che l'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC] definisce iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)  La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Motivazione

Attualmente la rendicontazione è prevista soltanto alla lettera e) del presente articolo (come specificato all'articolo 44).

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri o delle regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Motivazione

Gli organismi pagatori possono essere anche a livello regionale; aspetto di cui bisogna tenere conto.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime di riconoscimento per quanto riguarda l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione nonché il monitoraggio stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime di riconoscimento per quanto riguarda l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione nonché il monitoraggio stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). Prima della fine del 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/… [il nuovo regolamento finanziario] (di seguito "il regolamento finanziario"), entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:

Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/… [il nuovo regolamento finanziario] (di seguito "il regolamento finanziario"), entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:

Motivazione

Il periodo di quattro mesi per il completamento, la certificazione e la procedura del comitato di monitoraggio della relazione sull'efficacia dell'attuazione potrebbe risultare problematico. Si propone pertanto come data per la trasmissione dei conti annuali e della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione nonché della dichiarazione di gestione il 15 aprile dell'anno N+1.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma del regolamento finanziario.

Il termine del 15 aprile indicato nel primo comma può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° giugno, su richiesta dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma del regolamento finanziario.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.

(d)  l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente articolo, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Motivazione

Il principio di proporzionalità è uno dei principi fondamentali nel regolamento finanziario. Tale ruolo deve essere mantenuto anche nella proposta di regolamento orizzontale sulla PAC.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Con atto formale l'autorità competente decide in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento sulla base di un esame dei criteri di accreditamento che devono essere adottati dalla Commissione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.

2.  Con atto formale l'autorità competente decide in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento sulla base di un esame dei criteri di accreditamento che devono essere adottati dalla Commissione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e tenendo conto del principio di proporzionalità. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.

Motivazione

Il principio di proporzionalità è uno dei principi fondamentali nel regolamento finanziario. Tale ruolo deve essere mantenuto anche nella proposta di regolamento orizzontale sulla PAC.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

(a)  le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori, tenendo conto del principio di proporzionalità;

Motivazione

Il principio di proporzionalità è uno dei principi fondamentali nel regolamento finanziario. Tale ruolo deve essere mantenuto anche nella proposta di regolamento orizzontale sulla PAC.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tuttavia, gli Stati membri che riconoscono più organismi di certificazione possono anche nominare un organismo pubblico su scala nazionale a cui sono assegnati i compiti di coordinamento.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1.  Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final] che stabilisce i limiti per gli Stati membri.

Motivazione

È molto importante che vi siano limiti ai pagamenti a favore degli Stati membri, affinché quelli che ne usufruiscono per primi non abbiano la possibilità di ottenere gli importi maggiori.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, l'importo totale non utilizzato della riserva per le crisi disponibile alla fine dell'esercizio 2020 è riportato all'esercizio 2021 senza essere riversato nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e messo a disposizione per finanziare la riserva agricola.

soppresso

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il tasso di adeguamento si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fino al 1° dicembre dell'anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione può, in base a nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adeguamento fissato conformemente al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

2.  Fino al 1° novembre dell'anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione può, in base a nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adeguamento fissato conformemente al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

Motivazione

L'adeguamento della disciplina finanziaria deve essere effettuato in tempi stretti affinché i pagamenti possano essere effettuati in tempo utile.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  nel 2021: l'1% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;

(a)  nel 2021: il 2% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  nel 2022: l'1% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;

(b)  nel 2022: il 2% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  nel 2023: l'1% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

(c)  nel 2023: il 2% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il relativo piano strategico della PAC e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicato nella dichiarazione finale di spesa.

4.  Gli interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il relativo piano strategico della PAC o per il programma di intervento regionale e sono dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicato nella dichiarazione finale di spesa.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per ciascun piano strategico della PAC sono effettuati pagamenti intermedi. Sono calcolati applicando il tasso di partecipazione per ciascun tipo di intervento alle spese pubbliche effettuate per tale intervento conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. …/... [regolamento sui piani strategici della PAC].

1.  Per ciascun piano strategico della PAC o per ciascun programma di intervento regionale, se del caso, sono effettuati pagamenti intermedi. Sono calcolati applicando il tasso di partecipazione per ciascun tipo di intervento alle spese pubbliche effettuate per tale intervento conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. …/... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 52 del regolamento (UE)…/… [RDC], la dichiarazione di spesa comprende gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione ai destinatari finali di cui all'[articolo 74, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) …/… piani strategici della PAC – regole di ammissibilità in materia di strumenti finanziari].

3.  Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE)…/… [RDC], la dichiarazione di spesa comprende gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei corrispondenti contratti di garanzia, dall'autorità di gestione ai destinatari finali di cui all'[articolo 74, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) …/… piani strategici della PAC – regole di ammissibilità in materia di strumenti finanziari].

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 52 del regolamento (UE)…/… [RDC], le dichiarazioni di spesa che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate alle condizioni seguenti:

4.  Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE)…/… [RDC], le dichiarazioni di spesa che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate alle condizioni seguenti:

Motivazione

Occorre fare riferimento all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento RDC sugli strumenti finanziari gestiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Una volta ricevuta l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, la Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore al livello dei tipi di interventi del FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione del piano strategico della PAC in questione e alle corrispondenti decisioni di liquidazione. I conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e coprono le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

1.  Una volta ricevuta l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, la Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore al livello dei tipi di interventi del FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione del piano strategico della PAC o, se del caso, del programma di intervento regionale in questione e alle corrispondenti decisioni di liquidazione. I conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e coprono le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

1.  La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 6 possono essere finanziate dall'Unione solo se:

Le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 6 possono essere finanziate dall'Unione solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti e:

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti,

soppresso

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, se durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52 constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50% e che lo Stato membro non è in grado di addurre motivi debitamente giustificati, può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

La Commissione, se durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52 constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50% per gli interventi non rientranti nell'articolo 68 del [regolamento sui piani strategici della PAC] e che lo Stato membro non è in grado di addurre motivi giustificati, può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Motivazione

La Commissione deve agire con reale flessibilità nel tenere conto delle motivazioni degli Stati membri. Per esempio, condizioni atmosferiche avverse rappresentano motivazioni di cui si dovrebbe sempre tener conto.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sul tasso di sospensione dei pagamenti.

soppresso

Motivazione

Le norme sul tasso di sospensione dei pagamenti dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Il comma in questione dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione e la procedura d'istituzione di tali piani. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Le norme sugli elementi dei piani d'azione e la procedura d'istituzione di tali piani sono riportate a seguire [da indicare dettagliatamente da parte della Commissione].

Motivazione

Le norme sui piani di azione dovrebbero figurare nell'atto di base anziché negli atti di esecuzione.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se gli Stati membri non presentano né pongono in essere il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Se gli Stati membri non presentano né pongono in essere il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30. I criteri di sufficienza dei piani d'azione comprendono: [da indicare dettagliatamente da parte della Commissione].

Motivazione

I criteri di sufficienza dei piani d'azione dovrebbero figurare nell'atto di base.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sul tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e sulle condizioni di rimborso o di riduzione degli importi sulla base del monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione.

soppresso

Motivazione

I criteri sul tasso e la durata della sospensione dei pagamenti dovrebbero figurare nell'atto di base. Il comma in questione dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze, per un periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà fissato negli atti di esecuzione di cui al primo comma. Se le condizioni della sospensione persistono la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 53 si tiene conto degli importi sospesi.

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze gravi, e non all'intero asse di finanziamento, per un periodo non superiore a 12 mesi. Se le condizioni della sospensione persistono la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 53 si tiene conto degli importi sospesi.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50% per gli interventi di pagamento diretto;

(a)  anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 75% per gli interventi di pagamento diretto;

Motivazione

Poiché entrambi gli interventi del pilastro rientrano nello stesso piano della PAC, calendari e percentuali armonizzati per gli anticipi tra gli interventi in materia di pagamenti diretti e gli interventi per lo sviluppo rurale favorirebbero l'obiettivo della semplificazione.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In casi di emergenza, la Commissione può adottare atti di esecuzione per risolvere problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del paragrafo 2, ma solo nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.

In casi di emergenza, la Commissione può adottare quanto prima atti di esecuzione per risolvere problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del paragrafo 2, ma solo nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.

Motivazione

In casi di emergenza, è molto importante poter adottare quanto prima atti di esecuzione. La velocità del processo di attuazione di un atto è a malapena sufficiente per i beneficiari che si trovano in difficoltà finanziaria. Gli Stati membri e i beneficiari non dovrebbero incontrare ritardi né incertezza per poter aiutare gli agricoltori e migliorare la loro situazione.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

5.  La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo in conformità dell'articolo 7.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con le condizioni relative ai dettagli delle dichiarazioni di spesa per la compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi dettagliate nelle dichiarazioni di spesa.

Motivazione

La delega di potere proposta è troppo ampia. Dovrebbe essere limitata ad esempio alle condizioni della dichiarazione di spesa, altrimenti tale delega permetterebbe di prevenire tutte le spese per le misure di aiuto in un piano strategico della PAC approvato.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 del trattato o in base al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, la Commissione può organizzare controlli negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:

Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 del trattato o in base al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, la Commissione può organizzare controlli negli Stati membri, ad eccezione della condizionalità, allo scopo di verificare, in particolare:

Motivazione

Sono in vigore procedure e norme sui controlli per quanto riguarda la condizionalità, compresa l'estensione dei controlli fino al beneficiario finale, il che è contrario allo spirito di semplificazione. Dovrebbe essere chiaramente indicato che questo articolo non riguarda la condizionalità.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con obblighi specifici cui gli Stati membri sono tenuti in forza del presente capo e con norme in particolare sui criteri per accertare i casi di irregolarità ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nel piano strategico della PAC, nonché sulle modalità di comunicazione e trasmissione dei dati in materia.

1.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento per quanto riguarda la trasmissione dei dati in materia per le finalità dell'OLAF.

Motivazione

Questo articolo dovrebbe prevedere una delega di poteri più dettagliata, anziché utilizzare la formulazione attuale di "obblighi specifici". Anziché parlare di "atti delegati con obblighi specifici", esso dovrebbe specificare più chiaramente la delega di poteri. Ciò è possibile se riguarda le necessità d'informazione dell'OLAF. Anche la definizione di irregolarità dovrebbe essere di competenza degli Stati membri al fine di garantire la sussidiarietà.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Motivazione

Poiché il nuovo modello di attuazione della PAC è fondato sull'efficacia dell'attuazione, che può implicare correzioni finanziarie, il PE e il Consiglio dovrebbero essere informati periodicamente sull'attuazione di talune disposizioni.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Motivazione

Poiché il nuovo modello di attuazione della PAC è fondato sull'efficacia dell'attuazione, che può implicare correzioni finanziarie, il PE e il Consiglio dovrebbero essere informati periodicamente sull'attuazione di talune disposizioni.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri detraggono tutti gli importi che risultano indebiti derivati da un'irregolarità irrisolta di un beneficiario, ai sensi del presente articolo, da qualsiasi pagamento futuro a favore del beneficiario che debba essere versato dall'organismo pagatore.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui al piano strategico della PAC, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui al piano strategico della PAC o ai programmi di intervento regionali, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altri interventi di sviluppo rurale del piano strategico della PAC. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC e purché i fondi non siano riassegnati a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altri interventi di sviluppo rurale del piano strategico della PAC o del programma di intervento regionale corrispondente. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC e purché i fondi non siano riassegnati a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri detraggono tutti gli importi che risultano indebiti derivati da un'irregolarità irrisolta di un beneficiario, ai sensi del presente articolo, da qualsiasi pagamento futuro a favore del beneficiario che debba essere versato dall'organismo pagatore.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano il livello di controllo necessario ad una gestione efficiente dei rischi.

Gli Stati membri assicurano il livello di controllo che è proporzionato, a livello finanziario e amministrativo, alla gestione efficiente dei rischi, nella forma che ritengono più adatta.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 60 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve disposizioni specifiche, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Fatte salve disposizioni specifiche, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione. Gli Stati membri possono adottare ulteriori normative nazionali che disciplinino più in dettaglio tali condizioni create artificialmente.

Motivazione

L'articolo si è dimostrato inefficace nella pratica per soddisfare l'onere della prova necessario per dimostrare l'elusione e adottare le misure appropriate. Se l'articolo non viene migliorato, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare normative nazionali più dettagliate.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  "sistema di identificazione e di registrazione degli animali", il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito con regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio33 , o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito con regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio34 ;

(c)  "sistema di identificazione e di registrazione degli animali", il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito con regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio33 , o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito con regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio34 o il sistema di identificazione e registrazione dei suini stabilito dalla direttiva 2008/71/CE del Consiglio e altre banche dati relative agli animali in uso.

_________________

_________________

33 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

33 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

34 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

34 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

Motivazione

Il "sistema di identificazione e di registrazione degli animali" esclude i suini. Inoltre, dovrebbero essere utilizzate anche altre banche dati relative agli animali istituite dagli Stati membri, anche se non sono basate su singoli animali, per evitare di condividere le stesse informazioni due volte.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "sistema senza onere di domanda", un sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati necessari richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri.

(f)  "sistema senza onere di domanda", un sistema di domanda precompilata o di altro tipo per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati necessari richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri. Il sistema senza onere di domanda consente all'amministrazione di versare agli agricoltori i pagamenti relativi a tutti gli interventi e le misure a cui hanno diritto sulla base dei dati contenuti nelle banche dati informatiche ufficiali, integrati, se necessario, dalle informazioni supplementari fornite dagli agricoltori.

Motivazione

Occorre sottolineare la sussidiarietà affinché gli Stati membri possano utilizzare i loro sistemi informatici e tutte le informazioni nei modi che ritengono più appropriati e agevolare gli agricoltori nelle modalità più pratiche possibili.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro.

I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro. Le informazioni pertinenti contenute in tali banche dati possono essere fornite anche sotto forma di sintesi.

Motivazione

I costi necessari alla conservazione di tutti i dati destano preoccupazione. La fornitura di accessibilità per un periodo di dieci anni può essere molto costosa da attuare. Informazioni simili e pertinenti possono essere fornite in modo molto più economico sotto forma di sintesi.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  contenga le informazioni pertinenti ai fini dell'informativa sugli indicatori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

soppresso

Motivazione

La lettera d) afferma che il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) contiene le informazioni pertinenti ai fini dell'informativa sugli indicatori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. Questo significa che il SIPA deve prevedere strati per ogni anno che devono essere conservati per 10 anni e pertanto risultano molto costosi. Il SIPA dovrebbe contenere solo informazioni generali relative alla superficie, pronte a essere trasferite ad altre banche dati.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri istituiscono e gestiscono un sistema di monitoraggio delle superfici.

1.  Gli Stati membri istituiscono e gestiscono un sistema di monitoraggio delle superfici. Per motivi debitamente giustificati, la Commissione può concedere un periodo transitorio relativo al sistema di monitoraggio delle superfici agli Stati membri che negli ultimi anni non hanno utilizzato un sistema di telerilevamento.

Motivazione

Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio relativo al nuovo sistema obbligatorio di monitoraggio delle superfici a beneficio degli Stati membri che non hanno mai utilizzato un sistema di telerilevamento, al fine di dare loro l'opportunità di mettere a punto il sistema e renderlo operativo nella pratica.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  stabiliscono i campioni per i controlli di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base all'analisi dei rischi e includono una componente casuale provvedendo a che il campione copra almeno l'1% dei beneficiari dell'aiuto di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].

(d)  stabiliscono i campioni per i controlli di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base all'analisi dei rischi e includono una componente casuale provvedendo a che il campione copra almeno l'1% dei beneficiari dell'aiuto di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC]. In deroga al punto precedente, gli Stati membri possono decidere di ridurre la percentuale minima di controlli dello 0,5% a livello di ciascuna legge o norma, o gruppo di leggi o norme, se nei due anni precedenti la percentuale di inosservanza riscontrata nel campione casuale controllato in loco non superava il 2%.

Motivazione

Nel sistema della condizionalità dovrebbe essere possibile ridurre la percentuale minima di controlli dell'1% se negli anni precedenti è stato riscontrato un basso livello di inosservanza.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore.

c)  provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa nei casi seguenti:

 

i)  se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore;

 

ii)  se l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

 

iii)  se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Motivazione

L'articolo 85, paragrafo 2, lettera c) afferma che non è irrogata alcuna sanzione amministrativa se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore. L'articolo 57, paragrafo 3 elenca anche altri casi in cui non sono irrogate sanzioni, per esempio se l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente. Tutti questi altri casi di cui all'articolo 57, paragrafo 3 dovrebbero essere applicabili anch'essi al sistema della condizionalità.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Negli Stati membri in cui sono attuati il sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali e il sostegno allo sviluppo rurale connesso agli animali, una sanzione amministrativa basata sull'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori relativi agli animali deve essere applicata esclusivamente al sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali e al sostegno allo sviluppo rurale connesso agli animali del beneficiario. Analogamente, una sanzione amministrativa basata sull'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori relativi alla superficie e/o delle norme di buone condizioni agronomiche e ambientali deve applicarsi soltanto ai pagamenti diretti connessi alla superficie e al sostegno allo sviluppo rurale relativo alla superficie del beneficiario.

Motivazione

Attualmente, le sanzioni relative alla condizionalità non sono giuste né proporzionate, specialmente per gli agricoltori che operano in diversi settori produttivi (allevamento e produzione agricola). Ad esempio, le aziende agricole con pochi animali ma centinaia di ettari non rispettano i requisiti di condizionalità relativi agli animali e quando la sanzione viene applicata a tutti i pagamenti diretti basati sulla superficie e ai pagamenti per lo sviluppo rurale, la sanzione sembra essere eccessiva in relazione al numero di animali. Ciò vale anche per il contrario, in caso di aziende agricole di pochi ettari ma con molti animali. Questa situazione iniqua dovrebbe essere modificata nel sistema di condizionalità. Pertanto, il nuovo comma dovrebbe essere inserito dopo l'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, per gli Stati membri in cui sono applicati il sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali e il sostegno allo sviluppo rurale connesso agli animali.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata, ripetizione o intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni sono proporzionate e dissuasive, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione dell'inosservanza constatata. Le sanzioni sono proporzionate e dissuasive, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

Motivazione

La valutazione dell'intenzionalità si è rivelata estremamente difficile e potrebbe portare a interpretazioni ambigue che non trattano in modo paritario gli agricoltori. Occorre inoltre tenere conto del fatto che la definizione di "intenzionalità" non si applica ai regimi di aiuto (cfr. l'articolo 57, paragrafo 3, primo comma, in cui l'intenzionalità non è menzionata).

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'inosservanza è dovuta a negligenza, la percentuale di riduzione è di solito pari al 3% dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo stabilisce una regola generale piuttosto rigida (del 3%) per le sanzioni. Il paragrafo dovrebbe essere soppresso o le sanzioni dovrebbero essere fissate all'1%, 3% e 5%.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono istituire un sistema di allarme applicabile a singoli casi di inosservanza verificatasi per la prima volta e che, data la limitata rilevanza della gravità, portata e durata, non danno luogo a riduzione o esclusione. Qualora in un successivo controllo nel giro di tre anni civili consecutivi si stabilisca che l'inosservanza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma.

Gli Stati membri possono istituire un sistema di allarme applicabile a singoli casi di inosservanza verificatasi per la prima volta e che, data la limitata rilevanza della gravità, portata e durata, non danno luogo a riduzione o esclusione. Qualora in un successivo controllo nel giro di tre anni civili consecutivi si stabilisca che l'inosservanza non è stata sanata, si applica la riduzione di cui al primo comma per l'anno in cui è stato riscontrato il mancato rimedio all'inosservanza.

Motivazione

In relazione al sistema di allarme, le sanzioni amministrative non dovrebbero essere applicate retroattivamente, poiché le sanzioni retroattive sono complicate sia per gli agricoltori che per l'amministrazione. Pertanto, dovrebbe essere sufficiente applicare una sanzione solo per l'anno in cui è stato riscontrato il mancato rimedio all'inosservanza.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Per garantire parità di condizioni tra gli Stati membri nonché l'efficacia e l'effetto dissuasivo del sistema di sanzioni, a norma dell'articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare il presente regolamento con ulteriori norme sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni.

soppresso

Motivazione

Tutte le norme relative alle sanzioni amministrative dovrebbero essere note agli Stati membri fin dall'adozione del regolamento orizzontale. L'ulteriore regolamentazione mediante atti delegati non sostiene la sussidiarietà e complica il processo di elaborazione del piano della PAC.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo IV, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

2.  La Commissione organizza scambi di opinioni sul sistema integrato di cui al titolo IV, capo II con gli Stati membri.

Motivazione

Nell'articolo non è chiaro quale tipo di informazioni in merito all'applicazione del SIGC si aspetti la Commissione, né quando. Ciò dovrebbe essere espresso in modo più preciso.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 90 – comma 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione

Emendamento

vii)  le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 57;

soppresso

Motivazione

Non è chiaro quale tipo di informazioni relative all'applicazione della protezione degli interessi finanziari dell'Unione si aspetti la Commissione e ciò dovrebbe essere espresso in modo più preciso.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 90 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché le scadenze e metodi di comunicazione.

soppresso

Motivazione

Per la pianificazione dei sistemi di dati è molto importante sapere in anticipo che tipo di informazioni, documenti ecc. devono essere comunicati e quali sono le scadenze e le modalità per effettuare tali notifiche.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 96

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 96

soppresso

Pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari

 

1.  A norma dell'[articolo 44, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) …/... [regolamento RDC], e dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei Fondi.

 

2.  Se pertinente, [l'articolo 44, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) …/... regolamento RDC] si applica nei confronti dei beneficiari del FEAGA e del FEASR; tuttavia, gli importi corrispondenti al contributo nazionale e al tasso di cofinanziamento di cui all'articolo 44, paragrafo 3, lettere h) e i), del suddetto regolamento non si applicano al FEAGA.

 

3.  Ai fini del presente articolo s'intende per:

 

  "operazione", misura o intervento;

 

  "ubicazione", il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune.

 

4.  Le informazioni di cui all'articolo 44, paragrafi da 3 a 5 del suddetto regolamento sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

 

Gli Stati membri non pubblicano le informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (UE) …/... [regolamento RDC], se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR.

 

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 96 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 96 bis

 

Pubblicazione dei beneficiari

 

1.  Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei Fondi. La pubblicazione contiene:

 

(a)   il nome del beneficiario, indicato come segue:

 

(i)  nome e cognome se si tratta di una persona fisica;

 

(ii)  la ragione sociale quale registrata, se si tratta di una persona giuridica dotata di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;

 

(iii)  nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di un'associazione di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;

 

(b)  il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;

 

(c)  gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dai Fondi percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;

 

(d)  la natura e la descrizione delle misure finanziate dai Fondi, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).

 

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

 

2.  Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.

 

3.  Gli Stati membri non pubblicano il nome di un beneficiario di cui alla lettera a) del presente comma se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR.

Motivazione

Dato l'onere amministrativo considerevole che deriverebbe dal sistema proposto, sarebbe meglio mantenere il sistema attuale per la pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del FEASR (pubblicazione annuale, obbligo di pubblicare i dati, elenco attuale dei dati, sito web unico per il FEAGA e il FEASR), in base soltanto al regolamento orizzontale sulla PAC.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 103 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 101 intesi a integrare il presente regolamento con deroghe e supplementi alle disposizioni di cui al presente regolamento, laddove necessario.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 101 intesi a integrare il presente regolamento con deroghe e supplementi alle disposizioni di cui al presente regolamento, laddove necessario. Tali atti sono redatti non appena se ne presenta la necessità.

Motivazione

Potrebbero essere necessari molti tipi di deroghe ecc. per aiutare i beneficiari, poiché non è possibile prevedere tutti i casi in anticipo. Tali atti dovrebbero essere adottati quanto prima, non appena se ne presenta la necessità.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 104 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Si applica dal 1° gennaio 2021.

Si applica dal 1° gennaio 2023.

Motivazione

L'applicazione del termine del 2021 sarà difficilmente conseguibile, dato che le norme di esecuzione devono essere adottate in tempo, i fondi necessari devono essere disponibili e deve essere previsto un periodo di tempo sufficiente per lo sviluppo dei nuovi sistemi informatici (monitoraggio, registrazione dei progressi nel conseguimento degli obiettivi mediante l'utilizzo di indicatori, ecc.).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

11.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Franc Bogovič

20.6.2018

Esame in commissione

22.11.2018

 

 

 

Approvazione

17.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

33

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee,

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Presentazione della proposta al PE

1.6.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

5.7.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Ulrike Müller

4.7.2018

 

 

 

Approvazione

8.4.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

7

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Heubuch, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Christelle Lechevalier

Deposito

15.5.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

28

+

ALDE

Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

Verts/ALE

Martin Häusling, Maria Heubuch, Molly Scott Cato

7

-

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Albert Deß

2

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Annie Schreijer-Pierik

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 5 luglio 2019
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