RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA

6.12.2019 - (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Lídia Pereira


Procedura : 2018/0413(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0047/2019
Testi presentati :
A9-0047/2019
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA

(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0813),

 visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0016/2019),

 visto l'articolo 82 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0047/2019),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

 

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) In base alla relazione finale del 2019 nel contesto dello "Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE"3bis, elaborato per la Commissione, il divario dell'IVA nell'Unione, ossia la differenza tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso, ammontava a 137,5 miliardi di EUR nel 2017, pari a una perdita dell'11,2 % del gettito IVA totale atteso e a 267 EUR di entrate perse per cittadino dell'Unione. Vi sono tuttavia notevoli differenze tra gli Stati membri, con divari IVA che vanno dallo 0,6 % al 35,5 %. Ciò evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione transnazionale per combattere meglio le frodi IVA, soprattutto quelle legate al commercio elettronico, ma anche in senso più generale (compresa la frode "carosello").

 

_________________

 

3 bis Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) La frode in materia di IVA è spesso collegata alla criminalità organizzata e un numero molto ristretto di tali reti organizzate può essere responsabile di miliardi di euro di frodi IVA transfrontaliere, il che riguarda non solo la riscossione delle entrate negli Stati membri ma incide anche negativamente sulle risorse proprie dell'Unione. È pertanto necessario adottare un mandato ambizioso per la Procura europea (EPPO) in collaborazione con le autorità giudiziarie nazionali onde assicurare l'efficace imputazione degli autori delle frodi dinanzi ai tribunali nazionali. Le frodi IVA transfrontaliere organizzate dovrebbero essere debitamente perseguite e gli autori delle frodi puniti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) La strategia di lotta contro le frodi IVA dovrebbe evolvere in parallelo con la crescente modernizzazione e digitalizzazione dell'economia, semplificando al massimo nel contempo il sistema dell'IVA per imprese e cittadini. È quindi particolarmente importante che gli Stati membri continuino a investire in un sistema di riscossione delle imposte basato sulla tecnologia, in particolare collegando automaticamente i registratori di cassa e i sistemi di vendita delle imprese alle dichiarazioni IVA. Inoltre, le autorità fiscali dovrebbero proseguire i loro sforzi verso una cooperazione e uno scambio di migliori pratiche più stretti, anche attraverso il vertice dell'UE in materia di amministrazione fiscale (TADEUS), una rete di responsabili delle amministrazioni fiscali degli Stati membri che persegue un migliore coordinamento a livello strategico tra le amministrazioni fiscali. A tale riguardo, le autorità fiscali dovrebbero adoperarsi per una comunicazione e un'interoperabilità efficaci tra tutte le banche dati relative alle questioni fiscali a livello dell'Unione. La tecnologia blockchain potrebbe essere utilizzata anche per proteggere meglio i dati personali e migliorare lo scambio online di informazioni tra le autorità fiscali.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Un sistema elettronico centrale di informazioni ("CESOP"), cui gli Stati membri trasmettono le informazioni sui pagamenti da essi archiviate a livello nazionale, conseguirebbe più efficacemente l’obiettivo di combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Tale sistema dovrebbe aggregare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA riguardanti operazioni di pagamento trasmesse dagli Stati membri e dovrebbe fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri. Inoltre questo sistema di informazione dovrebbe riconoscere le registrazioni multiple delle stesse operazioni di pagamento, pulire le informazioni ricevute dagli Stati membri (ad esempio eliminando i duplicati, rettificando gli errori nei dati, ecc.) e consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri di effettuare controlli incrociati tra i dati di pagamento e le informazioni pertinenti ai fini dell'IVA di cui dispongono nonché di effettuare ricerche a fini di indagini su sospette frodi a danno dell’IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.

(8) Un sistema elettronico centrale di informazioni ("CESOP"), cui gli Stati membri trasmettono le informazioni sui pagamenti da essi archiviate a livello nazionale, conseguirebbe più efficacemente l’obiettivo di combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Tale sistema dovrebbe aggregare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA riguardanti operazioni di pagamento trasmesse dagli Stati membri e dovrebbe fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri. Inoltre questo sistema di informazione dovrebbe riconoscere le registrazioni multiple delle stesse operazioni di pagamento, pulire le informazioni ricevute dagli Stati membri (ad esempio eliminando i duplicati, rettificando gli errori nei dati, ecc.) e consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri di effettuare controlli incrociati tra i dati di pagamento e le informazioni pertinenti ai fini dell'IVA di cui dispongono nonché di effettuare ricerche a fini di indagini su sospette frodi a danno dell’IVA o per individuare le frodi in materia di IVA. Tutti gli Stati membri dovrebbero partecipare a tutti i gruppi di lavoro di Eurofisc e nominare di conseguenza funzionari di collegamento.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Lo scambio di dati sui pagamenti tra le autorità fiscali è fondamentale per combattere efficacemente la frode. Solo i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero trattare le informazioni sui pagamenti e unicamente allo scopo di lottare contro la frode in materia di IVA. Tali informazioni non dovrebbero essere utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento, ad esempio per fini commerciali.

(11) Lo scambio di dati sui pagamenti tra le autorità fiscali è fondamentale per combattere efficacemente la frode. Solo i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero trattare le informazioni sui pagamenti e unicamente allo scopo di lottare contro la frode in materia di IVA. Tali informazioni non dovrebbero essere utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento, ad esempio per fini commerciali, e dovrebbero essere utilizzate anche in sede di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio6 bis.

 

_________________

 

6bisDirettiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) In considerazione del ridotto numero di Stati membri che pubblicano le stime delle perdite IVA dovute alle frodi intracomunitarie, la disponibilità di dati comparabili sulle frodi IVA intracomunitarie contribuirebbe a rendere più mirata la cooperazione tra gli Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto sviluppare insieme agli Stati membri un approccio statistico comune per quantificare e analizzare le frodi IVA.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa alle operazioni di pagamento per un periodo di due anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo rappresenta il minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o di individuare le frodi in materia di IVA ed è proporzionato tenuto conto dell’ingente volume di informazioni sui pagamenti e della loro sensibilità in termini di protezione dei dati personali.

(13) È necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa alle operazioni di pagamento per un periodo di tre anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo rappresenta il minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o di individuare le frodi in materia di IVA ed è proporzionato tenuto conto dell’ingente volume di informazioni sui pagamenti e della loro sensibilità in termini di protezione dei dati personali.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) I funzionari di collegamento di Eurofisc di ogni Stato membro dovrebbero avere la possibilità di accedere alle informazioni relative alle operazioni di pagamento e di analizzarle a fini di lotta alla frode in materia di IVA. Persone debitamente accreditate dalla Commissione dovrebbero avere accesso alle informazioni unicamente allo scopo di sviluppare e mantenere il sistema elettronico centrale di informazioni. Entrambe le categorie di utenti dovrebbero essere vincolate dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento.

(14) I funzionari di collegamento di Eurofisc di ogni Stato membro dovrebbero avere la possibilità di accedere alle informazioni relative alle operazioni di pagamento e di analizzarle a fini di lotta alla frode in materia di IVA. Persone debitamente accreditate dalla Commissione dovrebbero avere accesso alle informazioni allo scopo di sviluppare e mantenere il sistema elettronico centrale di informazioni e di assicurare la corretta attuazione del presente regolamento. Entrambe le categorie di utenti dovrebbero essere vincolate dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe poter effettuare visite negli Stati membri per valutare le modalità di funzionamento degli accordi di cooperazione amministrativa.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) La gestione del CESOP e l'analisi delle informazioni fondamentali costituiscono compiti aggiuntivi per Eurofisc. La relazione annuale di Eurofisc dovrebbe esaminare se le risorse destinate a Eurofisc siano adeguate e sufficienti a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e a lottare in modo efficace contro le frodi IVA.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il ….17

(18) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è stato consultato e ha espresso un parere il ….17 Poiché la protezione dei dati personali è un valore fondamentale dell'Unione, il GEPD dovrebbe essere consultato sulle misure da adottare a norma dell'articolo 24 sexies del regolamento (UE) n. 904/2010, quale modificato dal presente regolamento.

__________________

__________________

17 GU C […], […], pag. […].

17 GU C […], […], pag. […].

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 904/2010

Capo II – sezione 2 – articolo 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) nella sezione 2 del CAPO II è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 12 bis

 

Tutti gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure atte a ridurre la percentuale di risposte tardive e migliorare la qualità delle richieste di informazioni. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure."

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 24 quater – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il CESOP conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla scadenza dell'anno in cui le informazioni sono state trasferite nel sistema.

2. Il CESOP conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla scadenza dell'anno in cui le informazioni sono state trasferite nel sistema.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 24 quinquies – comma 2 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

Inoltre, la Commissione dovrebbe poter effettuare visite negli Stati membri al fine di valutare le modalità di funzionamento degli accordi di cooperazione in materia di frodi IVA transfrontaliere tra gli Stati membri.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 904/2010

Capo X – articolo 36 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 bis) all'articolo 36, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2 I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano ad uno specifico ambito di attività di Eurofisc (in prosieguo "funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti") designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore (in prosieguo "coordinatore dell'ambito di attività di Eurofisc") fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:"

"2 I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano al pertinente ambito di attività di Eurofisc (in prosieguo "funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti") designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore (in prosieguo "coordinatore dell'ambito di attività di Eurofisc") fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:"

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj?locale=it)

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 37 quinquies – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione annuale indica almeno, per ogni Stato membro, il numero di controlli effettuati e l'IVA supplementare accertata e riscossa a seguito delle informazioni trattate a norma dell’articolo 24 quinquies.";

La relazione annuale indica almeno, per ogni Stato membro:

 

- il numero di controlli effettuati;

 

- il numero di agenti autorizzati a essere presenti negli uffici delle autorità amministrative di un altro Stato membro e il numero di agenti presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato;

 

- il numero di controlli simultanei organizzati con uno o più Stati membri e il numero di agenti partecipanti alle riunioni di preselezione per i controlli simultanei;

 

- il numero di équipe di audit congiunte cui ciascuno Stato membro ha partecipato;

 

- le azioni intraprese per informare i revisori in merito agli strumenti previsti dal presente regolamento;

 

- il numero di risorse umane qualificate onde assicurare la presenza negli uffici amministrativi, la partecipazione alle indagini amministrative e i controlli simultanei (secondo quanto indicato agli articoli da 28 a 30);

 

- il numero di dipendenti presenti nell'ufficio centrale di collegamento unico, altri servizi di collegamento designati e i funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento (secondo quanto indicato all'articolo 4), nonché il modo in cui le informazioni sono raccolte e scambiate tra tali organismi; nonché

 

- l'IVA supplementare accertata e riscossa a seguito delle informazioni trattate a norma dell'articolo 24 quinquies.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 904/2010

Capo XIII – articolo 49 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) al CAPO XIII è aggiunto il seguente articolo:

 

"Articolo 49 bis

 

Gli Stati membri e la Commissione istituiscono un sistema comune per la raccolta di statistiche sulle frodi IVA intracomunitarie e pubblicano le stime nazionali delle perdite di IVA dovute a tali frodi, nonché le stime per l'Unione nel suo insieme. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche relative a tale sistema statistico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2."

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 904/2010

Capo XIV – articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) al CAPO XIV, articolo 50, è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Quando uno Stato membro fornisce a un paese terzo informazioni più ampie rispetto a quanto previsto ai capi II e III del presente regolamento, tale Stato membro non può rifiutarsi di fornire le informazioni in questione a qualsiasi altro Stato membro che chiede collaborazione o che ha interesse a riceverle."


MOTIVAZIONE

In questi ultimi anni il commercio elettronico è cresciuto rapidamente, favorendo l'acquisto online di beni e servizi da parte dei consumatori. I consumatori possono scegliere tra diversi fornitori, prodotti e marchi. Possono anche pagare online in un ambiente sicuro senza spostarsi dal proprio computer o abbandonare lo smartphone. I fornitori hanno modificato i propri modelli commerciali per approfittare del commercio elettronico e vendere i loro prodotti ai consumatori su scala mondiale senza la necessità di una presenza commerciale fisica. Tuttavia, imprese fraudolente sfruttano tale opportunità per ottenere un ingiusto vantaggio di mercato non rispettando i loro obblighi in materia di IVA.

Secondo la Commissione, il divario IVA (la differenza tra le entrate IVA previste e l'importo effettivamente riscosso) nell'UE ammonta attualmente a 137 miliardi di EUR, che rappresentano 267 EUR di entrate perse per persona nell'UE. Vi sono tuttavia notevoli differenze tra gli Stati membri dell'UE, con divari IVA che vanno da meno dello 0,7% del totale delle entrate previste in alcuni Stati membri al 35,5% in altri. Ciò dimostra la necessità di rafforzare la cooperazione transnazionale per combattere meglio le frodi IVA, soprattutto quelle legate al commercio elettronico, ma anche in senso più in generale (compresa la frode "carosello").

 

La presente proposta riguarda la trasmissione e lo scambio obbligatori di informazioni sui pagamenti pertinenti ai fini dell'IVA tra le autorità dell'IVA. Tale proposta va di pari passo con la proposta che introduce determinati requisiti per i prestatori di servizi di pagamento (COM 2018/812). La proposta stabilisce le norme per la raccolta armonizzata, da parte degli Stati membri, della documentazione resa disponibile per via elettronica dai prestatori di servizi di pagamento. Inoltre istituisce un nuovo sistema elettronico centrale per l'archiviazione delle informazioni sui pagamenti e per l’ulteriore trattamento di tali informazioni da parte dei funzionari antifrode degli Stati membri nel quadro di Eurofisc.

La relatrice sostiene pienamente la proposta della Commissione e propone alcuni emendamenti, in particolare per garantire che la lotta contro le frodi IVA sia più efficace. La relatrice richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di valutare se la piattaforma di scambio delle valute virtuali debba essere inclusa nell'ambito di applicazione della proposta.

 

La relatrice ritiene peraltro che la strategia di lotta contro le frodi IVA debba evolvere in parallelo con la crescente modernizzazione e digitalizzazione della nostra economia, semplificando al massimo nel contempo il sistema dell'IVA per imprese e cittadini. La relatrice invita pertanto gli Stati membri a continuare a investire in un sistema di riscossione delle imposte basato sulla tecnologia. A questo riguardo, ritiene che la tecnologia blockchain potrebbe essere utilizzata anche per proteggere meglio i dati personali e migliorare lo scambio online di informazioni tra le autorità fiscali.

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA

Riferimenti

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

Consultazione del PE

20.12.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ECON

14.1.2019

 

 

 

Relatori

 Nomina

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Esame in commissione

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Approvazione

3.12.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

50

2

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Deposito

9.12.2019

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019
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