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Procedura : 2013/2102(INL)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0219/2013

Testi presentati :

A7-0219/2013

Discussioni :

PV 03/07/2013 - 17
CRE 03/07/2013 - 17

Votazioni :

PV 04/07/2013 - 13.4
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0323

Testi approvati
PDF 115kWORD 43k
Giovedì 4 luglio 2013 - Strasburgo
Modalità pratiche di organizzazione delle elezioni europee del 2014
P7_TA(2013)0323A7-0219/2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 (2013/2102(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 10 e l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea,

–  visto l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali,

–  visto l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, quale modificata(1),

–  vista la dichiarazione n. 11, allegata al trattato di Lisbona, relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, del trattato sull'Unione europea,

–  viste la direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, e la direttiva 2013/1/EU recante modifica di quest'ultima,

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 marzo 2013 intitolata "Prepararsi alle elezioni europee 2014: rafforzare la democrazia e l'efficienza" (COM(2013)0126),

–  vista la raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 al fine di rafforzare la democrazia e l'efficienza dell'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo, indirizzata agli Stati membri e ai partiti politici europei e nazionali (C(2013)1303),

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014(2),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014(3),

–  visti gli articoli 41, 48 e 105 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0219/2013),

A.  considerando che si è convenuto che le date delle votazioni per le elezioni al Parlamento europeo devono essere anticipate al 22-25 maggio 2014 e, pertanto, che la seduta costitutiva del nuovo Parlamento si terrà il 1° luglio 2014;

B.  considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo;

C.  considerando che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione;

D.  considerando che i partiti politici a livello europeo sono attori della sfera politica europea e contribuiscono a formare una coscienza politica europea nonché ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;

E.  considerando che le elezioni europee del 2014 saranno le prime dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che accresce notevolmente i poteri del Parlamento europeo, compreso il suo ruolo nell'elezione del presidente della Commissione, e rappresenteranno di conseguenza un'occasione fondamentale per aumentare la trasparenza e rafforzare la dimensione europea di tali elezioni;

F.  considerando che i principali partiti politici europei sembrano pronti a nominare i loro candidati alla presidenza della Commissione, nella prospettiva che tali candidati svolgano un ruolo guida nell'ambito della campagna elettorale parlamentare, in particolare presentando personalmente il rispettivo programma politico in tutti gli Stati membri dell'Unione;

G.  considerando che la democrazia interna ai partiti e il rispetto di elevati standard di apertura e integrità da parte dei partiti politici sono un fondamento essenziale per aumentare la fiducia del pubblico nel sistema politico;

H.  considerando che la risoluzione dell'attuale crisi di governance nell'UE richiede una maggiore legittimazione democratica del processo di integrazione;

I.  considerando che i cittadini dell'Unione godono del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo anche quando risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio;

J.  considerando che le campagne elettorali continuano a essere focalizzate prevalentemente su tematiche nazionali, relegando in secondo piano il dibattito sulle questioni specificamente europee, il che incide negativamente sul tasso di partecipazione alle elezioni al Parlamento europeo;

K.  considerando che l'affluenza alle urne sarà probabilmente rafforzata da una vivace campagna politica in cui i partiti politici e i loro candidati competono per ottenere voti e seggi sulla base di programmi alternativi che tengono conto della dimensione europea della politica;

L.  considerando che i sondaggi di opinione suggeriscono ripetutamente che una vasta maggioranza sarebbe incline a votare se fosse meglio informata circa il Parlamento europeo, i partiti politici e i loro rispettivi programmi e candidati; che tutti i media sono pertanto incoraggiati a richiamare la massima attenzione sulle elezioni;

M.  considerando che il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo, il quale deve tenere conto dell'esito delle elezioni e consultare il nuovo Parlamento prima di procedere alla nomina o alle nomine;

N.  considerando che le modalità dettagliate delle consultazioni tra il Parlamento e il Consiglio europeo per l'elezione del Presidente della Commissione potranno, secondo la dichiarazione n. 11 allegata al trattato di Lisbona, essere precisate "di comune accordo";

1.  invita i partiti politici ad assicurarsi che i nomi dei candidati scelti per presentarsi alle elezioni al Parlamento europeo siano resi pubblici almeno sei settimane prima dell'inizio delle votazioni elettorali;

2.  si attende che i candidati si impegnino, qualora venissero eletti, ad assumere i relativi mandati a svolgere le funzioni di deputati al Parlamento europeo, salvo se nominati a una carica che li rende ineleggibili a norma dell'articolo 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976;

3.  invita gli Stati membri e i partiti politici a insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, a incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria;

4.  esorta gli Stati membri e i partiti politici a provvedere a che i nomi e, se del caso, i simboli dei partiti politici europei appaiano sulla scheda elettorale;

5.  chiede ai partiti politici europei di nominare i rispettivi candidati alla presidenza della Commissione con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni in modo da consentire ai medesimi di organizzare una campagna significativa su scala europea che si concentri su questioni europee basate sul programma del partito e su quello del candidato alla presidenza della Commissione proposto dal partito;

6.  chiede vivamente che i partiti politici a tutti i livelli adottino procedure democratiche e trasparenti per la scelta dei candidati al Parlamento europeo e alla presidenza della Commissione;

7.  invita i partiti politici nazionali a informare i cittadini, prima e durante la campagna elettorale, in merito alla loro affiliazione a un partito politico europeo e al loro sostegno al candidato di quest'ultimo alla presidenza della Commissione e al programma politico di tale candidato;

8.  incoraggia gli Stati membri ad autorizzare trasmissioni radiotelevisive di carattere politico da parte dei partiti politici europei;

9.  esorta i partiti politici europei a organizzare svariati dibattiti pubblici tra i candidati designati alla presidenza della Commissione;

10.  raccomanda agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per dare effettiva attuazione alle azioni concordate per assistere i cittadini che desiderano votare o presentarsi come candidati in uno Stato membro diverso dal proprio;

11.  invita gli Stati membri a svolgere una campagna pubblica per incitare i cittadini al voto, allo scopo di contrastare il calo dei tassi di partecipazione;

12.  incoraggia i partiti politici nazionali a inserire nelle loro liste di candidati cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio;

13.  insiste sul fatto che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, nessun esito ufficiale dovrà essere pubblicato in alcuno Stato membro prima della chiusura delle operazioni di voto nello Stato membro i cui elettori saranno gli ultimi a votare domenica 25 maggio 2014;

14.  propone che le modalità dettagliate delle consultazioni tra il Parlamento e il Consiglio europeo per l'elezione del nuovo Presidente della Commissione siano concordate di comune accordo e in tempo utile prima delle elezioni;

15.  si attende che, in tale contesto, il candidato alla presidenza della Commissione presentato dal partito politico europeo che avrà conseguito il maggior numero di seggi al Parlamento sarà il primo ad essere preso in considerazione al fine di verificare la sua capacità di ottenere l'appoggio della maggioranza assoluta del Parlamento, necessaria per la sua elezione;

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e ai partiti politici europei.

(1) Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1) modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0462.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0082.

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