TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 2 : PROCEDURE IN COMMISSIONE
Articolo 52 : Procedura semplificata
1. Dopo una prima discussione su una proposta di atto giuridicamente vincolante, il presidente della commissione può proporre l'approvazione della proposta senza emendamenti. Salvo nel caso in cui un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione vi si opponga, la procedura proposta è considerata approvata. Il presidente della commissione o il relatore, qualora quest'ultimo sia stato designato, presenta al Parlamento una relazione recante approvazione della proposta. Si applicano l'articolo 159, paragrafo 1, secondo comma, e i paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo.
2. In alternativa, il presidente della commissione può proporre che venga elaborata, a sua cura o a cura del relatore, una serie di emendamenti che riflettano la discussione in commissione. Salvo nel caso in cui un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione vi si opponga, la procedura proposta è considerata approvata e gli emendamenti vengono trasmessi ai membri della commissione.
Se entro un termine che non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi dalla trasmissione, non si oppone agli emendamenti un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa e gli emendamenti sono presentati al Parlamento senza discussione ai sensi dell'articolo 159, paragrafo 1, secondo comma, e dei paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo.
Qualora un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione si opponga agli emendamenti, questi ultimi sono posti in votazione nella riunione di commissione successiva.
3. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla presentazione al Parlamento, il presente articolo si applica
mutatis mutandis ai pareri delle commissioni ai sensi dell'articolo 56.